Art. 12 Modalita' di concessione dei contributi 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l'ammontare del contributo e i tempi di realizzazione. 2. Il contributo regionale puo' essere concesso entro il limite del 70 per cento della spesa ammessa, anche nel caso in cui le opere siano gia' iniziate, ove necessario per assicurare il completamento delle stesse. 3. Alla liquidazione del 50 per cento del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute. 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.