Art. 12 
 
               Modalita' di concessione dei contributi 
 
    1.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, approva entro il 31 maggio  di  ogni  anno  il  piano  di
riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e
le spese ammesse a finanziamento,  l'ammontare  del  contributo  e  i
tempi di realizzazione. 
    2. Il contributo regionale puo' essere concesso entro  il  limite
del 70 per cento della spesa ammessa, anche nel caso in cui le  opere
siano gia' iniziate, ove necessario per assicurare  il  completamento
delle stesse. 
    3. Alla liquidazione del 50 per cento del contributo approvato si
provvede  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'  del
provvedimento; il saldo  viene  erogato  a  presentazione  di  idonea
documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute. 
    4. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.