Art. 13 
 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei  contributi  di  cui
all'articolo 10 sono destinati ad un uso coerente  con  le  attivita'
oggetto della presente legge per almeno sei  mesi  l'anno  e  per  un
periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione  del
contributo. A tal fine tali aree  ed  edifici  sono  inseriti  in  un
apposito elenco regionale a disposizione delle associazioni. 
    2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta
la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato
dalla Regione. In sede di approvazione  del  regolamento  di  cui  al
comma 4 sono disciplinati, tra l'altro, le modalita' ed i criteri  di
recupero  del  contributo  e   di   irrogazione   di   una   sanzione
amministrativa nella misura variabile da  1.000,00  euro  a  5.000,00
euro. 
    3. La  Regione  effettua  con  scadenza  semestrale  i  controlli
relativi al rispetto di quanto disposto al comma 1. 
    4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta   regionale   disciplina   con   proprio
regolamento le modalita' attraverso le quali la  Regione  effettua  i
controlli di cui al comma 3.