Art. 13 Vincolo di destinazione 1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 10 sono destinati ad un uso coerente con le attivita' oggetto della presente legge per almeno sei mesi l'anno e per un periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione del contributo. A tal fine tali aree ed edifici sono inseriti in un apposito elenco regionale a disposizione delle associazioni. 2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato dalla Regione. In sede di approvazione del regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati, tra l'altro, le modalita' ed i criteri di recupero del contributo e di irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura variabile da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 3. La Regione effettua con scadenza semestrale i controlli relativi al rispetto di quanto disposto al comma 1. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalita' attraverso le quali la Regione effettua i controlli di cui al comma 3.