Art. 14 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede mediante l'istituzione,  nell'ambito  dell'UPB  E33,  di  un
apposito capitolo denominato  «Contributi  per  la  realizzazione  di
progetti di utilita' sociale e ambientale - parte corrente», con  uno
stanziamento, per l'esercizio finanziario  2009,  pari  a  100.000,00
euro e, nell'ambito dell'UPB E34, di un apposito capitolo  denominato
«Contributi per la realizzazione di progetti di  utilita'  sociale  e
ambientale - parte capitale» con uno  stanziamento,  per  l'esercizio
finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro. 
    2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede,  per
il capitolo istituito nell'ambito dell'UPB E33,  al  prelevamento  di
pari importo  dal  capitolo  T21501  e,  per  il  capitolo  istituito
nell'ambito  dell'UPB  E34,  al  prelevamento  di  pari  importo  dal
capitolo T22501. 
      
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
      Roma, 23 ottobre 2009 
 
                              MARRAZZO