Art. 14 Disposizione finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB E33, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilita' sociale e ambientale - parte corrente», con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro e, nell'ambito dell'UPB E34, di un apposito capitolo denominato «Contributi per la realizzazione di progetti di utilita' sociale e ambientale - parte capitale» con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il capitolo istituito nell'ambito dell'UPB E33, al prelevamento di pari importo dal capitolo T21501 e, per il capitolo istituito nell'ambito dell'UPB E34, al prelevamento di pari importo dal capitolo T22501. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 23 ottobre 2009 MARRAZZO