Art. 2 Campo di applicazione 1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'art. 1 svolgono le proprie attivita' anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali: a) soggiorno in accantonamento; b) soggiorno in area attrezzata; c) campeggio autorganizzato; d) campeggio mobile-itinerante.