Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
    1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui  all'art.  1
svolgono le proprie attivita'  anche  mediante  la  realizzazione  di
soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali: 
      a) soggiorno in accantonamento; 
      b) soggiorno in area attrezzata; 
      c) campeggio autorganizzato; 
      d) campeggio mobile-itinerante.