Art. 3 
 
                     Soggiorno in accantonamento 
 
    1. Ai fini della presente legge  sono  considerati  soggiorni  in
accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee
a offrire ospitalita', pernottamento e soggiorno temporaneo a  gruppi
di persone,  giovani  e  loro  accompagnatori,  per  una  durata  non
superiore a venti giorni. 
    2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero
di persone rapportato alle  capacita'  ricettive  delle  attrezzature
igienico-sanitarie  disponibili  e  sono  servite   da   strade   che
consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.