Art. 3 Soggiorno in accantonamento 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalita', pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni. 2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero di persone rapportato alle capacita' ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.