Art. 5 Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata 1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli artt. 3 e 4 si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando: a) le generalita' di uno o piu' responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno; b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto; c) l'assenso del proprietario dell'area; d) la tipologia del soggiorno; e) l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio e alle autorita' sanitarie locali. 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l'attivita' di soggiorno puo' essere iniziata. 3. Se la durata del soggiorno e' inferiore a quattro giorni e' sufficiente presentare entro settantadue ore dall'inizio dell'attivita' di soggiorno una comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, indicando quanto riportato nel comma 1, lettera a) e il numero di persone presenti previsto. 4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di eta' inferiore ai diciotto anni, e' fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potesta' dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorita' competenti.