Art. 5 
 
            Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni 
               in accantonamento e in area attrezzata 
 
    1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli artt. 3  e  4  si
presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune  competente  per
territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture
regionali, indicando: 
      a) le generalita' di uno o piu' responsabili delle associazioni
o  delle  organizzazioni,  o   di   persone   maggiorenni   da   loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno; 
      b) la durata del soggiorno ed il  numero  di  persone  presenti
previsto; 
      c) l'assenso del proprietario dell'area; 
      d) la tipologia del soggiorno; 
      e) l'avvenuta comunicazione alle forze  dell'ordine  competenti
per territorio e alle autorita' sanitarie locali. 
    2. Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione di cui al comma  1,  in  assenza  di  un  provvedimento
motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1,
lettera a), l'attivita' di soggiorno puo' essere iniziata. 
    3. Se la durata del soggiorno e' inferiore a  quattro  giorni  e'
sufficiente   presentare   entro    settantadue    ore    dall'inizio
dell'attivita' di soggiorno una comunicazione scritta al Sindaco  del
comune competente per  territorio,  indicando  quanto  riportato  nel
comma 1, lettera a) e il numero di persone presenti previsto.  
    4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera  a),  nel  caso  di
partecipanti al soggiorno di eta'  inferiore  ai  diciotto  anni,  e'
fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a
ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori  o  di  chi
esercita la potesta' dei genitori, da esibire a  eventuale  richiesta
delle autorita' competenti.