Art. 8 
 
                     Campeggio mobile-itinerante 
 
    1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati  campeggi
mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste
non superiori a quarantotto ore. 
    2.  Per  lo  svolgimento  dei   campeggi   mobili-itineranti   si
rispettano le seguenti disposizioni: 
      a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto  responsabile
designato dall'associazione organizzatrice secondo  le  modalita'  da
questa previste; 
      b) per la  sosta  su  aree  espressamente  individuate  in  uso
esclusivo e di proprieta' privata occorre il preventivo  assenso  del
legittimo possessore; 
      c) le attrezzature per il campeggio sono installate  e  rimosse
nell'arco delle quarantotto  ore  consecutive  senza  arrecare  danni
all'ambiente; 
      d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate  da  apposite
piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza  inferiore
a quella prevista dalla normativa di legge.