Art. 8 Campeggio mobile-itinerante 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore. 2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si rispettano le seguenti disposizioni: a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione organizzatrice secondo le modalita' da questa previste; b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprieta' privata occorre il preventivo assenso del legittimo possessore; c) le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell'arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all'ambiente; d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge.