Art. 9 Attivita' nelle aree naturali protette regionali 1. Le attivita' di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del territorio di aree naturali protette regionali si attengono anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti. 2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli art. 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta regionale, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. 3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali possono individuare aree da destinare ad un uso coerente con le attivita' oggetto della presente legge.