Art. 9 
 
          Attivita' nelle aree naturali protette regionali 
 
    1. Le attivita' di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del
territorio di aree naturali protette  regionali  si  attengono  anche
alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti. 
    2.  Il  Sindaco,  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento   della
comunicazione di cui agli art. 5 e 7, ne trasmette  copia  al  legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta
regionale, che rilascia apposito nulla osta  ai  sensi  dell'art.  28
della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree
naturali protette regionali) e successive modifiche. 
    3.  Gli  organismi  di  gestione  delle  aree  naturali  protette
regionali possono individuare aree da destinare ad  un  uso  coerente
con le attivita' oggetto della presente legge.