Allegato 
 
_Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio  minore  ai
  sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio  2006,  n.
  11  (Interventi  regionali  a  sostegno  della  famiglia  e   della
  genitorialita'). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.  9-bis,
comma 4, della legge regionale  7  luglio  2006,  n.  11  (Interventi
regionali a  sostegno  della  famiglia  e  della  genitorialita'),  i
criteri di riparto, le modalita' di presentazione delle domande e  di
attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la  durata
della prestazione da destinare al sostegno del  genitore  affidatario
del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione,  da
parte del genitore obbligato, delle somme destinate  al  mantenimento
del minore o dei minori  nei  termini  e  alle  condizioni  stabilite
dall'autorita' giudiziaria, nonche' le modalita' di accertamento e di
controllo  sulla  sussistenza  e  la  permanenza  dei  presupposti  e
requisiti previsti per l'accesso alla prestazione. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Destinatari 
 
    1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma  4,  lettera  d)  della  legge
regionale n. 11/2006 i destinatari dei finanziamenti  sono  gli  Enti
gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18, comma  2,
della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale) di seguito denominati Enti gestori. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Criteri di riparto ed erogazione 
 
    1. Le risorse di cui al presente regolamento sono ripartite sulla
base  della  popolazione  minorile  residente   nel   territorio   di
competenza dell'Ente gestore. 
    2. I dati di cui al comma 1 sono desunti dall'ultima elaborazione
annuale disponibile effettuata dal Sistema  informativo  dei  servizi
sociali regionale (SISS) di cui all'art. 25 della legge regionale  n.
6/2006. 
    3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori
annualmente entro il 31 maggio in un'unica soluzione. 
    4. Gli Enti gestori restituiscono, entro  il  31  marzo  di  ogni
anno,  alla  direzione  centrale  competente,  le  risorse  risultate
eccedenti dall'esercizio finanziario precedente. 
    5. In sede di prima applicazione le risorse di  cui  al  comma  1
sono trasferite agli Enti gestori entro sessanta giorni  dall'entrata
in vigore del presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Soggetti richiedenti e requisiti 
 
    1. Puo' avere accesso al beneficio di cui al presente regolamento
il genitore, residente nel territorio regionale, al  quale  e'  stato
affidato dall'autorita' giudiziaria il figlio o i figli minori e  che
non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al  mantenimento
del figlio o dei figli minori. 
    2.   Costituisce   presupposto   per   l'accesso   al   beneficio
l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive  nei  confronti  del
genitore obbligato, nonche' l'avvenuta presentazione di  querela  per
l'omesso versamento. 
    3.  Ai  fini  della  concessione  del  beneficio,   il   soggetto
richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449) non superiore a ventimila euro annui. 
    4.  Il  limite  economico  di  cui  al  comma  3  e'   aggiornato
annualmente con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sulla  base
dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le  famiglie
di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun
anno. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Misura e durata del beneficio 
 
    1.  Il  finanziamento  regionale  consiste  in  una   prestazione
monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorita'
giudiziaria per il mantenimento del figlio  o  dei  figli  minori  e,
comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro  mensili  per
figlio minore. 
    2. La prestazione viene  concessa  per  un  periodo  di  un  anno
rinnovabile. 
    3. Qualora il  genitore  obbligato  ottemperi  parzialmente  alle
condizioni  stabilite  dall'autorita'  giudiziaria,  l'Ente   gestore
mantiene il beneficio, nei limiti temporali di cui al comma 2,  nella
percentuale pari al 75% della differenza tra quanto  corrisposto  dal
genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorita' giudiziaria. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                Domanda di concessione del beneficio 
 
    1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio il soggetto richiedente
presenta domanda al all'Ente gestore di pertinenza,  per  il  tramite
del Servizio sociale dei Comuni. 
    2. Alla domanda e' allegata: 
      a)  copia  del  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che
dispone l'affido del figlio o dei figli minori; 
      b) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti  l'esperimento
infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi
di procedure esecutive: verbale dell'ufficiale  giudiziario  o  copia
del  provvedimento  giudiziale  o  copia  di  altro  atto  attestante
l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato; 
      c) copia della querela presentata per l'omesso versamento; 
      d) certificazione ISEE. 
 
                               Art. 7. 
 
 
        Modalita' di concessione ed erogazione del beneficio 
 
    1. L'istruttoria delle domande  viene  svolta  dall'Ente  gestore
secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
    2. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto
alle domande presentate la concessione  dell'intervento  e'  disposta
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. 
    3. Le richieste non soddisfatte per  mancanza  di  disponibilita'
finanziaria  restano  valide  e  il  beneficio  e'  concesso  secondo
l'ordine cronologico di presentazione a seguito della  disponibilita'
di  ulteriori  risorse   ripartite   dalla   Regione.   Il   soggetto
richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio di  cui
all'art. 5, e', comunque, tenuto a rispettare  gli  obblighi  di  cui
all'art. 8. 
    4. Il beneficio viene erogato dall'ente gestore a  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione  del
beneficio stesso. 
    5.  Il  beneficio  e'  erogato  mensilmente   secondo   modalita'
stabilite dall'Ente gestore. 
    6. Qualora il beneficiario trasferisca la  propria  residenza  in
altro comune del  territorio  regionale,  il  beneficio  continua  ad
essere erogato dall'Ente gestore che lo ha concesso fino  al  termine
dell'annualita' originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente
gestore solamente al termine di  tale  periodo  previa  comunicazione
della data di scadenza da parte dell'Ente gestore che ha concesso  il
beneficio. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Il soggetto beneficiario del contributo  presenta  ogni  anno,
almeno  entro  trenta  giorni  prima  della  scadenza   del   termine
dell'annualita', all'Ente gestore dichiarazione sostitutiva  di  atto
notorieta', contenente la dichiarazione che non si e'  verificata  la
perdita dei requisiti di cui all'art. 4. 
    2.   Il   soggetto   beneficiario   presenta,   unitamente   alla
dichiarazione di  cui  al  comma  1,  anche  la  certificazione  ISEE
aggiornata all'anno di riferimento. 
    3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di  comunicare  all'Ente
gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei  requisiti
di cui all'art. 4 ivi compreso l'eventuale  adempimento  parziale  da
parte del genitore obbligato. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                Perdita dei requisiti e del beneficio 
 
    1. Il genitore affidatario  perde  i  requisiti  per  accedere  e
mantenere il beneficio in caso di: 
      a)  trasferimento  della   residenza   fuori   dal   territorio
regionale; 
      b) superamento della soglia di reddito ISEE di cui all'art.  4,
commi 3 e 4; 
      c)   attribuzione   da   parte    dell'autorita'    giudiziaria
dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro  genitore  o
ad altro soggetto individuato dall'autorita' giudiziaria; 
      d) adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione
delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori. 
    2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto beneficiario  perde  il
beneficio ed e' tenuto alla restituzione delle somme  erogate,  senza
maggiorazione degli interessi,  entro  trenta  giorni.  Decorso  tale
termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    3. Nel  caso  di  adempimento  parziale  da  parte  del  genitore
obbligato, il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione delle
somme  erogate  in  proporzione  a  quanto  percepito  dal   genitore
obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e mantiene il
beneficio ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma  3.  Decorso
il termine di trenta giorni si applica  l'art.  49,  comma  5,  della
legge regionale n. 7/2000 e il soggetto beneficiario  perde  l'intero
beneficio. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                      Accertamento e controllo 
 
    1.  L'Ente  gestore  provvede,  anche  attraverso   verifiche   a
campione,  agli  accertamenti  in  merito  alla   veridicita'   della
documentazione presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dal  soggetto
richiedente. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Gli Enti gestori, destinatari dei finanziamenti,  rendicontano
ai sensi dell'art. 42 della legge regionale  n.  7/2000  nei  termini
stabiliti nel decreto di concessione. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                             R i n v i o 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, il Presidente: TONDO