Allegato _Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'), i criteri di riparto, le modalita' di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria, nonche' le modalita' di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione. Art. 2. Destinatari 1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 11/2006 i destinatari dei finanziamenti sono gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) di seguito denominati Enti gestori. Art. 3. Criteri di riparto ed erogazione 1. Le risorse di cui al presente regolamento sono ripartite sulla base della popolazione minorile residente nel territorio di competenza dell'Ente gestore. 2. I dati di cui al comma 1 sono desunti dall'ultima elaborazione annuale disponibile effettuata dal Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 6/2006. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori annualmente entro il 31 maggio in un'unica soluzione. 4. Gli Enti gestori restituiscono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla direzione centrale competente, le risorse risultate eccedenti dall'esercizio finanziario precedente. 5. In sede di prima applicazione le risorse di cui al comma 1 sono trasferite agli Enti gestori entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 4. Soggetti richiedenti e requisiti 1. Puo' avere accesso al beneficio di cui al presente regolamento il genitore, residente nel territorio regionale, al quale e' stato affidato dall'autorita' giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori. 2. Costituisce presupposto per l'accesso al beneficio l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonche' l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento. 3. Ai fini della concessione del beneficio, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a ventimila euro annui. 4. Il limite economico di cui al comma 3 e' aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno. Art. 5. Misura e durata del beneficio 1. Il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorita' giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro mensili per figlio minore. 2. La prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile. 3. Qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria, l'Ente gestore mantiene il beneficio, nei limiti temporali di cui al comma 2, nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorita' giudiziaria. Art. 6. Domanda di concessione del beneficio 1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio il soggetto richiedente presenta domanda al all'Ente gestore di pertinenza, per il tramite del Servizio sociale dei Comuni. 2. Alla domanda e' allegata: a) copia del provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone l'affido del figlio o dei figli minori; b) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive: verbale dell'ufficiale giudiziario o copia del provvedimento giudiziale o copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato; c) copia della querela presentata per l'omesso versamento; d) certificazione ISEE. Art. 7. Modalita' di concessione ed erogazione del beneficio 1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ente gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione. 2. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento e' disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. 3. Le richieste non soddisfatte per mancanza di disponibilita' finanziaria restano valide e il beneficio e' concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilita' di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il soggetto richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio di cui all'art. 5, e', comunque, tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'art. 8. 4. Il beneficio viene erogato dall'ente gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso. 5. Il beneficio e' erogato mensilmente secondo modalita' stabilite dall'Ente gestore. 6. Qualora il beneficiario trasferisca la propria residenza in altro comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualita' originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente gestore che ha concesso il beneficio. Art. 8. Obblighi del beneficiario 1. Il soggetto beneficiario del contributo presenta ogni anno, almeno entro trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualita', all'Ente gestore dichiarazione sostitutiva di atto notorieta', contenente la dichiarazione che non si e' verificata la perdita dei requisiti di cui all'art. 4. 2. Il soggetto beneficiario presenta, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, anche la certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento. 3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4 ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato. Art. 9. Perdita dei requisiti e del beneficio 1. Il genitore affidatario perde i requisiti per accedere e mantenere il beneficio in caso di: a) trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale; b) superamento della soglia di reddito ISEE di cui all'art. 4, commi 3 e 4; c) attribuzione da parte dell'autorita' giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorita' giudiziaria; d) adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori. 2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto beneficiario perde il beneficio ed e' tenuto alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e mantiene il beneficio ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3. Decorso il termine di trenta giorni si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000 e il soggetto beneficiario perde l'intero beneficio. Art. 10. Accertamento e controllo 1. L'Ente gestore provvede, anche attraverso verifiche a campione, agli accertamenti in merito alla veridicita' della documentazione presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dal soggetto richiedente. Art. 11. Rendicontazione 1. Gli Enti gestori, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000 nei termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 12. R i n v i o 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: TONDO