Allegato REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE E CRITERI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI ANNUALI DI CACCIA IN ESECUZIONE DELL'ART. 33-BIS, DELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA G), E DELL'ART. 40, COMMA 13, DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina I'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare: a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia; b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori; c) la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Dirigenti venatori; d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei cacciatori della Regione; e) la gestione, in via sostitutiva, dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia. 2. Il presente regolamento disciplina altresi': a) la figura degli aspiranti soci a Riserva di caccia in esecuzione dell'art. 33-bis, comma 3, della legge regionale n. 6/2008; b) i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 6/2008. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dall'1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo; b) stagione venatoria: il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo; c) stagione venatoria della caccia di selezione: il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 gennaio dell'anno successivo. Capo II Disposizioni per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle riserve di caccia Art. 3. Determinazione del numero dei cacciatori 1. Il numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attivita' venatoria in ciascuna Riserva di caccia e' determinato secondo i criteri previsti dal Piano Faunistico Regionale. 2. Il numero massimo di cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia e' determinato con provvedimento del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato Servizio competente. 3. Qualora il territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l'effetto dell'istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell'area destinata alla attivita' venatoria comunicate al Servizio competente, il Servizio competente provvede a rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili. Art. 4. Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserva di caccia 1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una Riserva di caccia, a pena di inammissibilita', dal 1° al 31 marzo di ogni anno al Servizio competente, in conformita' al modello di cui all'Allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione. 2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia, a pena di inammissibilita', nel corso del mese di marzo di ogni anno al Servizio competente in conformita' al modello di cui all'Allegato B del presente regolamento. Art. 5. Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia 1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorita' di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori: a) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; b) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 1993, n.21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria) che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria; d) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento; e) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; f) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una Riserva di caccia; g) residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; h) residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; i) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento; j) residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento; k) non residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e richiedenti il trasferimento da altra Riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia; l) non residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e richiedenti I'ammissione ad una Riserva di caccia. Art. 6. Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali 1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, con le seguenti priorita' di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori: a) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia; b) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale, che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia nella quale sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria; d) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento; e) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia; f) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; g) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia nella quale chiedono il trasferimento. 2. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, nel rispetto dei criteri di priorita' indicati dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), l). Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unita' inferiore. Art. 7. Ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie 1. Nell'ambito dei criteri di priorita' di cui agli artt. 5 e 6, a parita' di posizione, hanno precedenza i cacciatori: a) inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione o il trasferimento nelle Riserve di caccia predisposte dal Servizio competente ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei punteggi maturati; b) che chiedono il trasferimento da una Riserva di caccia in soprannumero; c) residenti in un Comune capoluogo di Provincia; d) che presentano continuativamente domanda di ammissione o trasferimento alla stessa Riserva di caccia a decorrere dall'annata venatoria 2009/2010; e) trasferiti meno volte; f) piu' anziani di eta' anagrafica. 2. Nell'ambito dei criteri di priorita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e all'art. 6, comma 1, lettera a), il Servizio competente attribuisce ai cacciatori assegnati in qualita' diaspiranti alle Riserve di caccia, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 30/1999, due punti per ogni anno di assegnazione temporanea. 3. Il Servizio competente attribuisce un punto per ogni anno successivo di presentazione della domanda ai sensi del comma 1, lettera d). 4.1 punteggi maturati ai sensi del comma 1, lettere a) e d), sono annullati qualora: a) vi sia un'interruzione nella presentazione continuativa della stessa tipologia di domanda per l'ammissione o per il trasferimento alla stessa Riserva di caccia; b) il cacciatore non abbia perfezionato I'adesione all'associazione della Riserva di caccia, versando la quota associativa ai sensi dell'art. 9, comma 1. 5. L'ammissione alle Riserve di caccia di cacciatori in soprannumero e' disposta in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 24. Art. 8. Approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento alle Riserve di caccia 1. Decorso il termine del 31 marzo, il Servizio competente provvede a comunicare I'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori in ciascuna Riserva di caccia mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 6, e 7. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e integrazione. In pendenza dei termini assegnati, il procedimento e' sospeso. 2. Il procedimento e' concluso entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Il Servizio competente approva con propri decreti, da pubblicarsi sul sito Internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione: a) le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle singole Riserve di caccia; b) l'elenco delle domande non accolte. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie sono trasmessi in copia ai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia interessate e di essi e' data comunicazione ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per la copertura dei posti liberi i quali sono ammessi alle Riserve di caccia interessate. Art. 9. Adesione dei cacciatori all'associazione della Riserva di caccia 1. I cacciatogli ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della Riserva di caccia. 2. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede a comunicare al Servizio competente: a) entro dieci giorni dell'avvenuto conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia con l'indicazione della data di adesione; b) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che non hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia, dei cacciatori deceduti, dei cacciatori dimissionari e dei cacciatori esclusi dall'associazione della Riserva di caccia. 3. Il Servizio competente prende atto delle comunicazioni di cui al comma 2 e provvede alla copertura dei posti disponibili nella Riserva di caccia entro il 31 gennaio. A tal fine informa tempestivamente e comunque sino al termine del mese di febbraio, i cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione e il trasferimento alla Riserva di caccia. 4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della Riserva di caccia. 5. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede, su richiesta dei cacciatori di cui ai commi 1 e 4, all'aggiornamento dei dati del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. 6. I cacciatori che versano la quota associativa dopo il 31 gennaio: a) se sono in possesso di tesserino regionale di caccia, ne richiedono l'aggiornamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione; b) se non sono in possesso del tesserino regionale di caccia, sono esonerati dal ritiro dello stesso e dal relativo aggiornamento. Art. 10. Riammissione alla Riserva di caccia 1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale e' stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi: a) qualora, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorita' competente, abbiano perso l'ammissione a Riserva di caccia e, successivamente, siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato i suddetti provvedimenti; b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera a). 2. La domanda di riammissione e' presentata al Servizio competente, in conformita' al modello di cui all'allegato A, entro il mese di marzo successivo all'annullamento della sanzione disciplinare ed e' corredata da copia del provvedimento o della sentenza definitiva di annullamento della sanzione disciplinare. Art. 11. Aspiranti a Riserva di caccia 1. Possono esercitare l'attivita' venatoria in qualita' di aspiranti i cacciatori non ammessi o assegnati ad una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune su cui insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire. 2. Per poter essere ammessi come aspiranti, i cacciatori presentano ogni anno al Servizio competente la domanda di ammissione alla Riserva di caccia ricadente nel Comune di residenza e, in subordine, la domanda di ammissione come aspirante nella Riserva medesima, secondo le modalita' e nei termini stabiliti all'art. 4. 3. A seguito della formazione della graduatoria di cui all'art. 8, il cacciatore che non puo' essere ammesso alla Riserva di caccia in qualita' di socio, e' ammesso dal Servizio competente, in qualita' di aspirante, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci. 4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo dei soci aspiranti corrisponde al numero massimo dei permessi annuali. 5. Il limite di cui al comma 4 non si applica nelle Riserve di caccia che non rilasciano permessi annuali. 6. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria, il cacciatore ammesso in qualita' di aspirante ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Provincia e ne richiede l'aggiornamento al Direttore della Riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. Entro il termine stabilito dalla Riserva di caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva. 7. I cacciatori aspiranti esercitano l'attivita' venatoria nel rispetto dei piani di abbattimento e dei regolamenti di fruizione venatoria della Riserva di caccia. 8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore della stessa Riserva di caccia, espressamente designato dal Direttore della Riserva di caccia. 9. I cacciatori aspiranti non possono invitare altri cacciatori nella Riserva di caccia di ammissione. 10. Dopo due anni successivi in qualita' di socio aspirante nella medesima Riserva di caccia, il cacciatore che abbia ripresentato valida domanda di ammissione con le modalita' di cui al comma 2 puo' essere ammesso dal Servizio competente in via definitiva e in soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 11, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci. 11. Il Servizio competente provvede alle ammissioni in via definitiva di cui al comma 10, qualora il totale dei cacciatori ammessi in soprannumero alla Riserva di caccia non sia superiore al 20 per cento del numero massimo di cacciatori ammissibili nella Riserva, cosi' come individuato ai sensi dell'art. 3. 12. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3 e 10, il Direttore della Riserva di caccia comunica ogni anno al Servizio competente i nominativi dei cacciatori che la Riserva intende accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che possono essere ammessi in via definitiva. 13. I punteggi maturati dal cacciatore aspirante ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e d), sono annullati nei seguenti casi: a) rinuncia o mancato versamento della quota associativa, nei termini di cui all'art. 9; b) ammissione del cacciatore in via definitiva. Capo III Disposizioni concernenti i permessi annuali di caccia Art. 12. Permesso annuale di' caccia 1. Il permesso annuale di caccia consente l'esercizio dell'attivita' venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall'art. 13 ed e' rilasciato dal Direttore dell'associazione della Riserva di caccia, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 33, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008 e con le modalita' previste dal presente Capo. Art. 13. Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia 1. Il permesso annuale di caccia e' rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere soci o aspiranti soci di associazioni delle Riserve di caccia della Regione; b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della Regione in qualita' di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda o di titolari di permessi annuali di caccia. 2. Il permesso annuale di caccia e' rilasciato dando priorita' ai cacciatori residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Il permesso annuale di caccia ha validita' per un'annata venatoria. Ogni cacciatore puo' essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente piu' permessi per esercitare l'attivita' venatoria in piu' Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare. 4. Il Direttore della Riserva di caccia puo' rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva di caccia per i seguenti motivi: a) rinuncia alla titolarita' del permesso annuale di caccia; b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'art. 16; c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia. Art. 14. Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia 1. Qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, l'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria. 2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia e' presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria. 3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore della Riserva di caccia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all'allegato C del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta. 4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nei corso dell'annata venatoria e' numerato progressivamente. 5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura «permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di ...». Tale annotazione e' riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia. 6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia trasmette al Servizio competente copia del permesso annuale di caccia. 7. Per esercitare l'attivita' venatoria, il titolare di permesso annuale ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Provincia e lo fa aggiornare al Direttore della Riserva di caccia. Entro i termini stabiliti dalla Riserva di caccia il cacciatore restituisce il tesserino regionale al Direttore, il quale provvede alla verifica degli abbattimenti. Art. 15. Fruizione venatoria 1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attivita' venatoria con le modalita' previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal regolamento di fruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all'art. 16 della legge regionale n. 6/2008. 2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia: a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2; b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione; c) eventuali ulteriori modalita' dell'esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia. 2. II titolare di permesso annuale non puo' effettuare gli inviti ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/2008. Art. 16. Revoca 1. Il permesso annuale di caccia e' revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi: a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 13, comma1; b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia; c) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, accertate dagli organi competenti. 2. Il Direttore della Riserva di caccia comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima. Capo IV Dirigenti venatori e cacciatori Art. 17. Elenco dei dirigenti venatori 1. Presso il Servizio competente e' istituito, anche su supporto informatico, l'Elenco dei dirigenti venatori, di seguito denominato «Elenco», con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto salvo I'Elenco gia' istituito con decreto del Servizio competente n. 722 del 10 aprile 2009 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 2009. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, e dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 6/2008, i Direttori delle Riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende venatorie richiedono l'iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori, presentando al Servizio domanda in carta semplice, secondo lo schema dell'allegato D al presente regolamento, entro sessanta giorni dal superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori ovvero, nei casi di cui al comma 4, entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di frequenza. 3. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'; b) attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori di cui all'art. 29 della legge regionale n. 6/2008 prodotto in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 qualora il richiedente abbia maturato un'esperienza almeno decennale come dirigente venatorio, allega la documentazione di cui al comma 3, lettera b), limitatamente all'attestato di frequenza. 5. Il Servizio competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dei requisiti, prodede all'iscrizione del richiedente nell'Elenco. 6. Il Servizio competente cancella l'iscritto dall'Elenco nei seguenti casi: a) decesso dell'iscritto, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento; b) richiesta dell'iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta; c) mancato esercizio delle funzioni di dirigente venatorio da almeno dieci anni, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento. Art. 18. Registro dei cacciatori 1. Presso il Servizio competente e' istituito, su supporto informatico, il Registro del cacciatori, di seguito denominato «Registro», con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Il Registro contiene i dati personali, oggetto di trattamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalle leggi e dai regolamenti regionali, dei seguenti cacciatori: a) ammessi o assegnati, anche in passato ad una Riserva di caccia; b) che esercitano o hanno esercitato con altre tipologie di fruizione venatoria. 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie attivita' istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2 e, a tal fine, chiede alle Province, almeno semestralmente, e comunque entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, la trasmissione dei relativi dati. Le Province provvedono in attuazione dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 6/2008. Art. 19. Elenco dei cacciatori 1. Il Direttore della Riserva di caccia compila un elenco aggiornato dei cacciatori soci dell'associazione della Riserva di caccia, denominato Elenco dei cacciatori, conformemente a quanto previsto dall'allegato E. L'Elenco e' inviato al Servizio competente per le finalita' di cui all'art. 18. 2. Il Direttore comunica al Servizio competente, che provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti al Registro, i seguenti dati: a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, le modifiche dei dati dei singoli cacciatori quali le variazioni della residenza, decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia; b) entro il 31 maggio di ogni anno, i nominativi dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini statutari; c) entro il 15 febbraio i nominativi dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia, pur avendone l'onere. Contestualmente il Direttore della Riserva di caccia trasmette alla Provincia i tesserini che non sono stati ritirati. Capo V Decadenza dei dirigenti venatori e dei cacciatori Art. 20. Decadenza dei dirigenti venatori 1. Il Servizio competente avvia il procedimento di decadenza dalle funzioni dirigenziali del Direttore dell'associazione della Riserva di caccia nei seguenti casi: a) mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori per insufficiente partecipazione o mancato superamento dell'esame del primo corso di formazione utile dall'elezione; b) ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 6/2008; c) sospensione del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'art. 38, comma 3, della legge regionale n. 6/2008 per un periodo superiore a un'annata venatoria; d) inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, commi 2 e 5, e all'art. 19, salvo giustificati motivi. 2. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dal suo avvio. 3. A seguito della decadenza o delle dimissioni del Direttore della Riserva di caccia la medesima puo' essere gestita dal Vicedirettore, nei tempi e modi previsti dallo statuto della Riserva, fino all'elezione del nuovo Direttore. Art. 21. Decadenza dei cacciatori 1. Per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, ogni cacciatore, anche aspirante: a) provvede al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, comma 6; b) provvede a comunicare al Direttore della Riserva di caccia i dati necessari per la compilazione dell'Elenco dei cacciatori, prima di iniziare l'attivita' venatoria, in tale Riserva; c) non deve essere titolare di permesso annuale di caccia rilasciato da Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia; d) non deve esercitare l'attivita' venatoria in qualita' di legale rappresentante, associato o titolare di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria. 2. Il Servizio competente, esaminate anche le comunicazioni dei Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia previste dal presente regolamento, avvia il procedimento di decadenza dall'ammissione alle Riserve di caccia nei casi di cui al comma 1. 3. II procedimento e' concluso entro sessanta giorni dal suo avvio. Capo VI Intervento sostitutivo Art. 22. Gestione dei Distretti venatori 1. Il Servizio competente provvede in via sostituiva alla gestione dei Distretti Venatori nei seguenti casi: a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi; b) qualora siano accertate a carico del Presidente del Distretto venatorio violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento del Distretto venatorio. 2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, il Servizio competente puo' provvedere in via sostitutiva alla gestione del Distretto venatorio qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica-venatoria approvati dalla Regione. 3. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario. Art. 23. Gestione delle Riserve di caccia 1. Il Servizio competente provvede in via sostituiva alla gestione delle Riserve di caccia nei seguenti casi: a) qualora siano prive dei loro organi statutari, sino alla ricostituzione dei medesimi; b) qualora siano accertate a carico del Direttore della associazione della Riserva di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organi statutari. 2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2008, il Servizio competente puo' provvedere in via sostitutiva alla gestione della Riserva di caccia qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio della Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica-venatoria approvati dalla Regione. 3. Il Servizio competente puo' sospendere l'attivita' venatoria nei territori interessati dall'attivita' sostituiva di cui ai commi 1 e 2, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale. 4. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' disposta con prodedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario. Il Commissario puo' essere scelto tra i Presidenti di Distretto venatorio e tra i Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori. Capo VII Disposizioni transitorie e finali Art. 24. Disposizioni transitorie 1. Fino all'approvazione del Piano Faunistico Regionale, sono fatti salvi i criteri per la determinazione del numero massimo dei cacciatori di cui all'articolo 3, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2004, n. 2412 recante direttive per la determinazione degli indici di densita' venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione, e successive modifiche. 2. Per l'annata venatoria 2009-2010 gli aventi diritto possono essere ammessi come aspiranti o come soci in soprannumero, ai sensi dell'art. 11, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 11, comma 11, purche': a) abbiano presentato domanda di ammissione nella Riserva di caccia di residenza, e la domanda sia stata accolta ai sensi dell'art. 8; b) l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole. 3. I nominativi dei cacciatori di cui al comma 2 sono comunicati dal Direttore della Riserva di caccia al Servizio competente, che provvede alla verifica dei requisiti e cura le conseguenti comunicazioni di ammissione. 4. Il cacciatore ammesso come aspirante, prima di perfezionare l'ammissione alla Riserva di caccia, e' tenuto a rinunciare all'eventuale permesso annuale di cui sia titolare, dandone comunicazione al soggetto che lo ha rilasciato. 5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e' istituito, su supporto informatico, il Registro del cacciatori di cui all'art. 18. Art. 25. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 26. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 274 (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6); b) il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2009, n. 30 (Regolamento recante modalita' per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6). Art. 27. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).