Allegato 
 
REGOLAMENTO  RECANTE  MODALITA'  PER   L'ESERCIZIO   DELLE   FUNZIONI
  CONFERITE ALLA REGIONE E  CRITERI  PER  IL  RILASCIO  DEI  PERMESSI
  ANNUALI DI CACCIA IN ESECUZIONE  DELL'ART.  33-BIS,  DELL'ART.  39,
  COMMA 1,  LETTERA  G),  E  DELL'ART.  40,  COMMA  13,  DELLA  LEGGE
  REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI  PER  LA  PROGRAMMAZIONE
  FAUNISTICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA). 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina I'esercizio delle  funzioni
conferite alla Regione in esecuzione dell'art. 40,  comma  13,  della
legge  regionale  6  marzo  2008,   n.   6   (Disposizioni   per   la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare: 
      a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle  Riserve
di caccia; 
      b) l'adozione dei  provvedimenti  di  decadenza  dei  Direttori
delle Riserve di caccia e dei cacciatori; 
      c)  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'Elenco  dei  Dirigenti
venatori; 
      d) la tenuta e  l'aggiornamento  del  Registro  dei  cacciatori
della Regione; 
      e) la gestione, in via sostitutiva, dei  Distretti  venatori  e
delle associazioni delle Riserve di caccia. 
    2. Il presente regolamento disciplina altresi': 
      a) la figura degli  aspiranti  soci  a  Riserva  di  caccia  in
esecuzione dell'art.  33-bis,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
6/2008; 
      b) i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in
esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera g), della  legge  regionale
n. 6/2008. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  intende
per: 
      a) annata venatoria: il periodo di tempo  intercorrente  dall'1
aprile di un anno al 31 marzo dell'anno successivo; 
      b) stagione venatoria: il periodo compreso tra il 1°  settembre
e il 31 gennaio dell'anno successivo; 
      c) stagione venatoria della caccia  di  selezione:  il  periodo
compreso tra il 15 maggio e il 15 gennaio dell'anno successivo. 
 
                               Capo II 
          Disposizioni per l'ammissione e il trasferimento 
                dei cacciatori alle riserve di caccia 
 
 
                               Art. 3. 
              Determinazione del numero dei cacciatori 
 
    1. Il  numero  massimo  dei  cacciatori  che  possono  esercitare
l'attivita' venatoria in ciascuna Riserva di  caccia  e'  determinato
secondo i criteri previsti dal Piano Faunistico Regionale. 
    2. Il numero  massimo  di  cacciatori  ammissibili  per  ciascuna
Riserva di caccia  e'  determinato  con  provvedimento  del  Servizio
tutela ambienti naturali e  fauna,  di  seguito  denominato  Servizio
competente. 
    3. Qualora il territorio agro-silvo-pastorale  della  Riserva  di
caccia si riduca o aumenti in misura superiore al  5  per  cento  per
l'effetto  dell'istituzione  o  del  venir  meno  di  aree   naturali
protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri  pubblici  di
riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o
per altre fattispecie di modifica dell'area destinata alla  attivita'
venatoria comunicate al Servizio competente, il  Servizio  competente
provvede  a  rideterminare   il   numero   massimo   dei   cacciatori
ammissibili. 
 
                               Art. 4. 
              Domanda di ammissione e trasferimento dei 
                  cacciatori alle Riserva di caccia 
 
    1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di  fucile
per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una  Riserva  di
caccia, a pena di inammissibilita', dal 1° al 31 marzo di  ogni  anno
al Servizio competente, in conformita' al modello di cui all'Allegato
A  del  presente  regolamento.  I  cacciatori  dimissionari   possono
presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di  caccia  decorsi
almeno  due  anni  dalle  dimissioni   da   socio   dell'associazione
dell'ultima Riserva di caccia di ammissione. 
    2. I cacciatori ammessi a una Riserva  di  caccia  e  soci  della
stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano  la  domanda  di
trasferimento ad altra Riserva di caccia, a pena di inammissibilita',
nel corso del mese di marzo di ogni anno al  Servizio  competente  in
conformita'  al  modello  di  cui   all'Allegato   B   del   presente
regolamento. 
 
                               Art. 5. 
           Criteri per l'ammissione e il trasferimento dei 
                  cacciatori alle Riserve di caccia 
 
    1. Sono ammessi e trasferiti  alle  Riserve  di  caccia,  con  le
seguenti  priorita'  di  collocazione  in   ordine   decrescente,   i
cacciatori: 
      a)  residenti  da  almeno  cinque  anni  nel  Comune  sul   cui
territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono  l'ammissione
e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; 
      b)  residenti  da  almeno  cinque  anni  nel  Comune  sul   cui
territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono  l'ammissione
e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; 
      c) agenti di cui all'art. 16 della  legge  regionale  18  marzo
1993, n.21 (Norme integrative e modificative  in  materia  venatoria)
che chiedono  il  trasferimento  dalla  Riserva  di  caccia  sul  cui
territorio  sono  chiamati  a  svolgere  le  funzioni  di   vigilanza
venatoria; 
      d)  residenti  da  almeno  cinque  anni  nel  Comune  sul   cui
territorio  insiste  la  Riserva  di  caccia  in  cui   chiedono   il
trasferimento; 
      e) residenti  da  meno  di  cinque  anni  nel  Comune  sul  cui
territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono  I'ammissione
e mai stati ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; 
      f) residenti  da  meno  di  cinque  anni  nel  Comune  sul  cui
territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono  l'ammissione
e attualmente non ammessi a una Riserva di caccia; 
      g)  residenti  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ma   non
residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di  caccia
in cui chiedono I'ammissione e mai ammessi o assegnati a una  Riserva
di caccia; 
      h)  residenti  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ma   non
residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di  caccia
in cui chiedono I'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati  a
una Riserva di caccia; 
      i) residenti  da  meno  di  cinque  anni  nel  Comune  sul  cui
territorio  insiste  la  Riserva  di  caccia  in  cui   chiedono   il
trasferimento; 
      j)  residenti  nella  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ma   non
residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di  caccia
in cui chiedono il trasferimento; 
    k)  non  residenti  nella   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   e
richiedenti  il  trasferimento  da  altra  Riserva  di   caccia   del
Friuli-Venezia Giulia; 
    l)  non  residenti  nella   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   e
richiedenti I'ammissione ad una Riserva di caccia. 
 
                               Art. 6. 
             Criteri per l'ammissione e il trasferimento 
          dei cacciatori alle Riserve di caccia confinanti 
            con i parchi e le riserve naturali regionali 
 
    1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve  di  caccia  confinanti
con i parchi  e  le  riserve  naturali  regionali,  con  le  seguenti
priorita' di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori: 
      a) residenti da almeno cinque anni nel Comune  interessato  dal
parco o dalla riserva naturale regionale sul cui  territorio  insiste
la Riserva di caccia in cui chiedono I'ammissione e mai  assegnati  o
ammessi a una Riserva di caccia; 
      b) residenti da almeno cinque anni nel Comune  interessato  dal
parco o dalla riserva naturale regionale sul cui  territorio  insiste
la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e  attualmente  non
ammessi o assegnati a una Riserva di caccia; 
      c) agenti di cui all'art. 16 della legge regionale n.  21/1993,
residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato  dal  parco  o
dalla riserva naturale regionale, che chiedono il trasferimento dalla
Riserva di caccia nella quale sono chiamati a svolgere le funzioni di
vigilanza venatoria; 
      d) residenti da almeno cinque anni nel Comune  interessato  dal
parco o dalla riserva naturale regionale sul cui  territorio  insiste
la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento; 
      e) residenti da almeno cinque anni nei Comuni  interessati  dal
parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di
caccia in cui chiedono I'ammissione e mai assegnati o ammessi  a  una
Riserva di caccia; 
      f) residenti da almeno cinque anni nei Comuni  interessati  dal
parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di
caccia in cui chiedono  l'ammissione  e  attualmente  non  ammessi  o
assegnati a una Riserva di caccia; 
      g) residenti da almeno cinque anni nei Comuni  interessati  dal
parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di
caccia nella quale chiedono il trasferimento. 
    2. I posti rimasti liberi  successivamente  all'applicazione  dei
criteri di priorita' di cui al  comma  1  possono  essere  ricoperti,
nella misura massima del 50 per cento, nel rispetto  dei  criteri  di
priorita' indicati dall'art. 5, comma 1, lettere e), f), g), h),  i),
j), k), l). Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti  al
50 per cento si applica, in caso di cifra decimale,  l'arrotondamento
all'unita' inferiore. 
 
                               Art. 7. 
       Ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie 
 
    1. Nell'ambito dei criteri di priorita' di cui agli artt. 5 e  6,
a parita' di posizione, hanno precedenza i cacciatori: 
      a)  inseriti  nelle  graduatorie  per   l'assegnazione   o   il
trasferimento  nelle  Riserve  di  caccia  predisposte  dal  Servizio
competente ai sensi della legge regionale 31  dicembre  1999,  n.  30
(Gestione  ed  esercizio  dell'attivita'  venatoria   nella   Regione
Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei punteggi maturati; 
      b) che chiedono il trasferimento da una Riserva  di  caccia  in
soprannumero; 
      c) residenti in un Comune capoluogo di Provincia; 
      d) che presentano continuativamente  domanda  di  ammissione  o
trasferimento alla stessa Riserva di caccia a  decorrere  dall'annata
venatoria 2009/2010; 
      e) trasferiti meno volte; 
      f) piu' anziani di eta' anagrafica. 
    2. Nell'ambito dei criteri di priorita' di cui all'art. 5,  comma
1, lettera a), e  all'art.  6,  comma  1,  lettera  a),  il  Servizio
competente  attribuisce   ai   cacciatori   assegnati   in   qualita'
diaspiranti alle Riserve di caccia, ai sensi dell'art. 34 della legge
regionale n.  30/1999,  due  punti  per  ogni  anno  di  assegnazione
temporanea. 
    3. Il Servizio competente attribuisce  un  punto  per  ogni  anno
successivo di presentazione della  domanda  ai  sensi  del  comma  1,
lettera d). 
    4.1 punteggi maturati ai sensi del comma 1, lettere a) e d), sono
annullati qualora: 
      a) vi  sia  un'interruzione  nella  presentazione  continuativa
della  stessa  tipologia  di  domanda  per  l'ammissione  o  per   il
trasferimento alla stessa Riserva di caccia; 
      b)   il   cacciatore   non   abbia   perfezionato    I'adesione
all'associazione  della  Riserva  di  caccia,   versando   la   quota
associativa ai sensi dell'art. 9, comma 1. 
    5.  L'ammissione  alle  Riserve  di  caccia  di   cacciatori   in
soprannumero e' disposta in applicazione delle  disposizioni  di  cui
agli artt. 10, 11 e 24. 
 
                               Art. 8. 
           Approvazione delle graduatorie per l'ammissione 
              e il trasferimento alle Riserve di caccia 
 
    1. Decorso il  termine  del  31  marzo,  il  Servizio  competente
provvede a comunicare I'avvio del procedimento di approvazione  delle
graduatorie per l'ammissione e il  trasferimento  dei  cacciatori  in
ciascuna Riserva di caccia mediante avviso pubblicato sul  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    2. Il Servizio competente verifica la sussistenza  dei  requisiti
di cui agli artt. 4, 5, 6, e  7.  Qualora  la  domanda  sia  ritenuta
irregolare o incompleta, il  responsabile  del  procedimento  ne  da'
comunicazione all'interessato indicandone le cause  e  assegnando  un
termine di  dieci  giorni  per  provvedere  alla  regolarizzazione  e
integrazione. In pendenza dei termini assegnati, il  procedimento  e'
sospeso. 
    2. Il procedimento e' concluso entro centocinquanta giorni  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 4, commi  1  e  2.  Il  Servizio
competente approva  con  propri  decreti,  da  pubblicarsi  sul  sito
Internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione: 
      a) le graduatorie  per  l'ammissione  e  il  trasferimento  dei
cacciatori nelle singole Riserve di caccia; 
      b) l'elenco delle domande non accolte. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie sono trasmessi  in
copia  ai  Direttori  delle  associazioni  delle  Riserve  di  caccia
interessate e di essi e' data comunicazione ai  cacciatori  utilmente
collocati nella graduatoria per la copertura dei posti liberi i quali
sono ammessi alle Riserve di caccia interessate. 
 
                               Art. 9. 
  Adesione dei cacciatori all'associazione della Riserva di caccia 
 
    1. I cacciatogli ammessi alle Riserve di caccia  aderiscono  alla
associazione della Riserva di  caccia  di  destinazione  entro  dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.  8,  comma
4, versando entro tale termine la quota associativa, ai sensi  e  per
gli effetti di cui all'art. 14, comma 2,  della  legge  regionale  n.
6/2008. I cacciatori entro  il  medesimo  termine  trasmettono  copia
dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota  al  Direttore
della Riserva di caccia. 
    2. Il  Direttore  della  associazione  della  Riserva  di  caccia
provvede a comunicare al Servizio competente: 
      a) entro dieci giorni dell'avvenuto  conoscenza,  i  nominativi
dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che hanno provveduto ad
aderire all'associazione della Riserva di  caccia  con  l'indicazione
della data di adesione; 
      b) entro dieci giorni dall'avvenuta  conoscenza,  i  nominativi
dei  cacciatori  ammessi  e  degli  aspiranti  soci  che  non   hanno
provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di  caccia,  dei
cacciatori deceduti, dei cacciatori  dimissionari  e  dei  cacciatori
esclusi dall'associazione della Riserva di caccia. 
    3. Il Servizio competente prende atto delle comunicazioni di  cui
al comma 2 e provvede alla  copertura  dei  posti  disponibili  nella
Riserva  di  caccia  entro  il  31  gennaio.  A  tal   fine   informa
tempestivamente e comunque sino al termine del mese  di  febbraio,  i
cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per  l'ammissione  e
il trasferimento alla Riserva di caccia. 
    4.  I  cacciatori  di  cui  al  comma  3  provvedono  ad  aderire
all'associazione  della  Riserva  di   caccia   versando   la   quota
associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I
cacciatori   entro   il   medesimo    termine    trasmettono    copia
dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota  al  Direttore
della Riserva di caccia. 
    5. Il  Direttore  della  associazione  della  Riserva  di  caccia
provvede, su richiesta  dei  cacciatori  di  cui  ai  commi  1  e  4,
all'aggiornamento dei dati del tesserino regionale di caccia entro il
31 gennaio dell'annata venatoria in corso. 
    6. I cacciatori che versano  la  quota  associativa  dopo  il  31
gennaio: 
      a) se sono in possesso di tesserino  regionale  di  caccia,  ne
richiedono l'aggiornamento entro  10  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di ammissione; 
      b) se non sono in possesso del tesserino regionale  di  caccia,
sono esonerati dal ritiro dello stesso e dal relativo aggiornamento. 
 
                              Art. 10. 
                 Riammissione alla Riserva di caccia 
 
    1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia,  anche  in
soprannumero, a decorrere dall'annata  venatoria  relativamente  alla
quale e' stata presentata la  domanda  di  riammissione  alla  stessa
Riserva di caccia, a  prescindere  dalla  relativa  graduatoria,  nei
seguenti casi: 
      a) qualora, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o
mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per  uso  caccia  da
parte dell'autorita' competente, abbiano perso l'ammissione a Riserva
di caccia e, successivamente, siano risultati estranei ai  fatti  che
hanno determinato i suddetti provvedimenti; 
      b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che  ha
determinato la decadenza del cacciatore ai sensi dell'art. 21,  comma
1, lettera a). 
    2.  La  domanda  di  riammissione  e'  presentata   al   Servizio
competente, in conformita' al modello di cui all'allegato A, entro il
mese di marzo successivo all'annullamento della sanzione disciplinare
ed  e'  corredata  da  copia  del  provvedimento  o  della   sentenza
definitiva di annullamento della sanzione disciplinare. 
 
                              Art. 11. 
                    Aspiranti a Riserva di caccia 
 
    1.  Possono  esercitare  l'attivita'  venatoria  in  qualita'  di
aspiranti i cacciatori non ammessi o  assegnati  ad  una  Riserva  di
caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non  legali
rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali  in  azienda
faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune su  cui
insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire. 
    2.  Per  poter  essere  ammessi  come  aspiranti,  i   cacciatori
presentano ogni anno al Servizio competente la domanda di  ammissione
alla Riserva di caccia  ricadente  nel  Comune  di  residenza  e,  in
subordine, la domanda di  ammissione  come  aspirante  nella  Riserva
medesima, secondo le modalita' e nei termini stabiliti all'art. 4. 
    3. A seguito della formazione della graduatoria di  cui  all'art.
8, il cacciatore che non puo' essere ammesso alla Riserva  di  caccia
in qualita' di socio, e' ammesso dal Servizio competente, in qualita'
di aspirante,  previa  deliberazione  favorevole  dell'assemblea  dei
soci. 
    4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano  permessi  annuali,  il
numero massimo dei soci aspiranti corrisponde al numero  massimo  dei
permessi annuali. 
    5. Il limite di cui al comma 4 non si applica  nelle  Riserve  di
caccia che non rilasciano permessi annuali. 
    6.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  il   cacciatore
ammesso in qualita' di aspirante ritira  il  tesserino  regionale  di
caccia rilasciato dalla Provincia e ne  richiede  l'aggiornamento  al
Direttore della Riserva di caccia, entro il  31  gennaio  dell'annata
venatoria in corso. Entro  il  termine  stabilito  dalla  Riserva  di
caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di
caccia al Direttore della Riserva. 
    7. I cacciatori aspiranti esercitano  l'attivita'  venatoria  nel
rispetto dei piani di abbattimento e  dei  regolamenti  di  fruizione
venatoria della Riserva di caccia. 
    8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti  sono
accompagnati  da  un  cacciatore  della  stessa  Riserva  di  caccia,
espressamente designato dal Direttore della Riserva di caccia. 
    9. I cacciatori aspiranti non possono invitare  altri  cacciatori
nella Riserva di caccia di ammissione. 
    10. Dopo due anni successivi in qualita' di socio aspirante nella
medesima Riserva di caccia,  il  cacciatore  che  abbia  ripresentato
valida domanda di ammissione con le modalita' di cui al comma 2  puo'
essere ammesso  dal  Servizio  competente  in  via  definitiva  e  in
soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui  al  comma  11,
previa deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci. 
    11. Il  Servizio  competente  provvede  alle  ammissioni  in  via
definitiva di cui al comma  10,  qualora  il  totale  dei  cacciatori
ammessi in soprannumero alla Riserva di caccia non sia  superiore  al
20 per cento del  numero  massimo  di  cacciatori  ammissibili  nella
Riserva, cosi' come individuato ai sensi dell'art. 3. 
    12. Ai fini degli  adempimenti  di  cui  ai  commi  3  e  10,  il
Direttore della Riserva di caccia  comunica  ogni  anno  al  Servizio
competente  i  nominativi  dei  cacciatori  che  la  Riserva  intende
accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che  possono
essere ammessi in via definitiva. 
    13.  I  punteggi  maturati  dal  cacciatore  aspirante  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, lettere a) e d), sono  annullati  nei  seguenti
casi: 
      a) rinuncia o mancato versamento della quota  associativa,  nei
termini di cui all'art. 9; 
      b) ammissione del cacciatore in via definitiva. 
 
                              Capo III 
        Disposizioni concernenti i permessi annuali di caccia 
 
 
                              Art. 12. 
                     Permesso annuale di' caccia 
 
    1.  Il  permesso   annuale   di   caccia   consente   l'esercizio
dell'attivita' venatoria sul territorio di una Riserva di  caccia  ai
cacciatori individuati dall'art. 13 ed e'  rilasciato  dal  Direttore
dell'associazione della Riserva di caccia, nel rispetto dei limiti di
cui all'art. 33, commi 1 e 2, della legge regionale n. 6/2008  e  con
le modalita' previste dal presente Capo. 
 
                              Art. 13. 
       Criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia 
 
    1. Il permesso annuale di caccia e' rilasciato  a  cacciatori  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) non essere soci  o  aspiranti  soci  di  associazioni  delle
Riserve di caccia della Regione; 
      b)  non  essere  fruitori  in  via  continuativa   di   azienda
faunistico  venatoria   della   Regione   in   qualita'   di   legali
rappresentanti  o  conduttori,  singoli  o   associati,   dei   fondi
dell'azienda o di titolari di permessi annuali di caccia. 
    2. Il permesso annuale di caccia e' rilasciato dando priorita' ai
cacciatori residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 
    3. Il permesso annuale  di  caccia  ha  validita'  per  un'annata
venatoria.  Ogni  cacciatore  puo'   essere   titolare,   nel   corso
dell'annata venatoria, di un solo permesso  annuale  di  caccia  alla
volta e qualora ottenga contestualmente piu' permessi per  esercitare
l'attivita' venatoria in piu' Riserve di caccia deve provvedere  alla
restituzione  dei  permessi  annuali  di  caccia  che   non   intende
utilizzare. 
    4. Il Direttore della Riserva di caccia puo' rilasciare  permessi
annuali di  caccia  anche  per  un  periodo  determinato  dell'annata
venatoria qualora si  rendano  disponibili  posti  nella  Riserva  di
caccia per i seguenti motivi: 
      a) rinuncia alla titolarita' del permesso annuale di caccia; 
      b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'art. 16; 
      c) decessi, dimissioni ed  esclusioni  dall'associazione  della
Riserva  di  caccia,  qualora  siano  esaurite  le  graduatorie   per
l'ammissione e  il  trasferimento  dei  cacciatori  alle  Riserve  di
caccia. 
 
                              Art. 14. 
     Procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia 
 
    1. Qualora in  una  Riserva  di  caccia  vi  siano  ancora  posti
disponibili,  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  2,  della   legge
regionale n. 6/2008, l'assemblea  dei  soci  dell'associazione  della
Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei  permessi
annuali per ciascuna annata venatoria. 
    2. La domanda di rilascio  del  permesso  annuale  di  caccia  e'
presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata
venatoria. 
    3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere  favorevole
al rilascio dei permessi  annuali,  il  Direttore  della  Riserva  di
caccia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  all'art.  13,
comma 1, rilascia il permesso annuale  di  caccia,  conformemente  al
modulo di cui all'allegato C del presente regolamento,  entro  trenta
giorni dalla richiesta. 
    4.  Ogni  permesso  annuale  di  caccia  rilasciato   nei   corso
dell'annata venatoria e' numerato progressivamente. 
    5. Il Direttore  della  Riserva  di  caccia,  contestualmente  al
rilascio del permesso, provvede ad annotare sul  tesserino  regionale
di caccia  la  tipologia  di  fruizione  venatoria  con  la  dicitura
«permesso annuale di caccia nella Riserva di  caccia  di  ...».  Tale
annotazione e' riportata anche nelle note del tesserino regionale  di
caccia. 
    6. Entro dieci giorni dal rilascio  del  permesso,  il  Direttore
della Riserva di caccia trasmette al Servizio  competente  copia  del
permesso annuale di caccia. 
    7. Per esercitare l'attivita' venatoria, il titolare di  permesso
annuale ritira il tesserino  regionale  di  caccia  rilasciato  dalla
Provincia e lo fa aggiornare al Direttore della  Riserva  di  caccia.
Entro i termini stabiliti  dalla  Riserva  di  caccia  il  cacciatore
restituisce il tesserino regionale al Direttore,  il  quale  provvede
alla verifica degli abbattimenti. 
 
                              Art. 15. 
                         Fruizione venatoria 
 
    1.  Il  titolare  del  permesso  annuale   di   caccia   esercita
l'attivita' venatoria con  le  modalita'  previste  dalla  disciplina
statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal  regolamento
di fruizione venatoria della Riserva di caccia  di  cui  all'art.  16
della legge regionale n. 6/2008. 
    2. Il regolamento di fruizione venatoria  disciplina  i  seguenti
aspetti applicativi concernenti i permessi annuali di caccia: 
      a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna  giornata
e nella stagione venatoria di cui alle lettere b) e c)  del  comma  1
dell'art. 2; 
      b) la destinazione delle spoglie  degli  animali  abbattuti  in
caccia di selezione; 
      c) eventuali ulteriori modalita' dell'esercizio  venatorio  dei
titolari dei permessi annuali di caccia. 
    2. II titolare di permesso annuale non puo' effettuare gli inviti
ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 4, della legge regionale n. 6/2008. 
 
                              Art. 16. 
                               Revoca 
 
    1. Il permesso annuale di caccia e' revocato dal Direttore  della
Riserva di caccia nei seguenti casi: 
      a) qualora vengano meno i requisiti  di  cui  all'articolo  13,
comma1; 
      b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel  territorio
assegnato alla Riserva di caccia; 
      c) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 15,  comma
1, accertate dagli organi competenti. 
    2. Il Direttore della Riserva  di  caccia  comunica  al  Servizio
competente la revoca del  permesso  annuale  di  caccia  entro  dieci
giorni dalla revoca medesima. 
 
                               Capo IV 
                   Dirigenti venatori e cacciatori 
 
 
                              Art. 17. 
                    Elenco dei dirigenti venatori 
 
    1. Presso il Servizio competente e' istituito, anche su  supporto
informatico, l'Elenco dei dirigenti venatori, di  seguito  denominato
«Elenco», con provvedimento del Servizio  competente  pubblicato  sul
Bollettino ufficiale della Regione.  E'  fatto  salvo  I'Elenco  gia'
istituito con decreto del Servizio competente n. 722  del  10  aprile
2009 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17  del  29
aprile 2009. 
    2. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, e dell'art. 22, comma 8, della
legge regionale n. 6/2008, i Direttori delle Riserve di  caccia  e  i
legali rappresentanti delle aziende venatorie richiedono l'iscrizione
nell'Elenco dei dirigenti venatori, presentando al  Servizio  domanda
in carta semplice, secondo lo  schema  dell'allegato  D  al  presente
regolamento, entro sessanta giorni dal superamento dell'esame  finale
dei corsi di formazione per dirigenti venatori ovvero,  nei  casi  di
cui  al  comma   4,   entro   sessanta   giorni   dal   conseguimento
dell'attestato di frequenza. 
    3. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: 
      a)  copia  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'; 
      b) attestato di frequenza e di  superamento  dell'esame  finale
dei corsi di formazione per dirigenti venatori  di  cui  all'art.  29
della legge regionale n. 6/2008 prodotto  in  copia  autentica  o  in
copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19  e
47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa); 
    4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 3,  della
legge regionale n.  6/2008  qualora  il  richiedente  abbia  maturato
un'esperienza almeno decennale come dirigente  venatorio,  allega  la
documentazione  di  cui  al  comma  3,  lettera   b),   limitatamente
all'attestato di frequenza. 
    5. Il Servizio competente, entro il termine  di  sessanta  giorni
dal ricevimento della domanda, previa verifica dei requisiti, prodede
all'iscrizione del richiedente nell'Elenco. 
    6. Il Servizio competente  cancella  l'iscritto  dall'Elenco  nei
seguenti casi: 
      a) decesso dell'iscritto, entro trenta giorni dalla  conoscenza
dell'evento; 
      b)  richiesta  dell'iscritto,   entro   trenta   giorni   dalla
richiesta; 
      c) mancato esercizio delle funzioni di dirigente  venatorio  da
almeno dieci anni, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento. 
 
                              Art. 18. 
                       Registro dei cacciatori 
 
    1. Presso  il  Servizio  competente  e'  istituito,  su  supporto
informatico,  il  Registro  del  cacciatori,  di  seguito  denominato
«Registro», con provvedimento del Servizio competente pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale della Regione. 
    2. Il Registro contiene i dati personali, oggetto di  trattamento
per lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite  all'Amministrazione
regionale dalle leggi  e  dai  regolamenti  regionali,  dei  seguenti
cacciatori: 
      a) ammessi o assegnati, anche in  passato  ad  una  Riserva  di
caccia; 
      b) che esercitano o hanno esercitato  con  altre  tipologie  di
fruizione venatoria. 
    2. Ai fini dell'esercizio delle proprie attivita'  istituzionali,
il  Servizio  competente  aggiorna  i  dati  relativi  alle  sanzioni
disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2 e, a tal  fine,
chiede alle Province, almeno semestralmente, e comunque entro  il  30
giugno ed entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  la  trasmissione  dei
relativi dati. Le Province  provvedono  in  attuazione  dell'art.  5,
comma 5, della legge regionale n. 6/2008. 
 
                              Art. 19. 
                        Elenco dei cacciatori 
 
    1. Il  Direttore  della  Riserva  di  caccia  compila  un  elenco
aggiornato dei cacciatori soci  dell'associazione  della  Riserva  di
caccia, denominato Elenco  dei  cacciatori,  conformemente  a  quanto
previsto dall'allegato E. L'Elenco e' inviato al Servizio  competente
per le finalita' di cui all'art. 18. 
    2. Il Direttore comunica al  Servizio  competente,  che  provvede
all'aggiornamento della banca dati  degli  iscritti  al  Registro,  i
seguenti dati: 
      a) entro dieci giorni dall'avvenuta  conoscenza,  le  modifiche
dei dati dei singoli cacciatori quali le variazioni della  residenza,
decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva  di
caccia; 
      b) entro il 31 maggio di ogni anno, i nominativi dei cacciatori
che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa  annuale
entro i termini statutari; 
      c) entro il 15 febbraio i nominativi  dei  cacciatori  che  non
hanno  ritirato  il  tesserino  regionale  di  caccia,  pur  avendone
l'onere.  Contestualmente  il  Direttore  della  Riserva  di   caccia
trasmette alla Provincia i tesserini che non sono stati ritirati. 
 
                               Capo V 
          Decadenza dei dirigenti venatori e dei cacciatori 
 
 
                              Art. 20. 
                  Decadenza dei dirigenti venatori 
 
    1. Il Servizio competente  avvia  il  procedimento  di  decadenza
dalle funzioni dirigenziali  del  Direttore  dell'associazione  della
Riserva di caccia nei seguenti casi: 
      a) mancata iscrizione nell'Elenco dei  dirigenti  venatori  per
insufficiente partecipazione o  mancato  superamento  dell'esame  del
primo corso di formazione utile dall'elezione; 
      b) ritiro del tesserino regionale di caccia  nei  casi  di  cui
all'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 6/2008; 
      c) sospensione del tesserino regionale di caccia  nei  casi  di
cui all'art. 38, comma 3, della legge  regionale  n.  6/2008  per  un
periodo superiore a un'annata venatoria; 
      d) inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, commi 2 e
5, e all'art. 19, salvo giustificati motivi. 
    2. Il procedimento e' concluso  entro  sessanta  giorni  dal  suo
avvio. 
    3. A seguito della decadenza o  delle  dimissioni  del  Direttore
della  Riserva  di  caccia  la  medesima  puo'  essere  gestita   dal
Vicedirettore, nei tempi e modi previsti dallo statuto della Riserva,
fino all'elezione del nuovo Direttore. 
 
                              Art. 21. 
                      Decadenza dei cacciatori 
 
    1. Per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia ai sensi  e
per gli effetti dell'art. 14,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
6/2008, ogni cacciatore, anche aspirante: 
      a) provvede al ritiro del tesserino regionale di  caccia  entro
il 31 gennaio dell'annata venatoria in  corso,  fatti  salvi  i  casi
previsti dall'art. 9, comma 6; 
      b) provvede a comunicare al Direttore della Riserva di caccia i
dati necessari per la compilazione dell'Elenco dei cacciatori,  prima
di iniziare l'attivita' venatoria, in tale Riserva; 
      c) non deve essere  titolare  di  permesso  annuale  di  caccia
rilasciato da Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia; 
      d) non deve esercitare l'attivita'  venatoria  in  qualita'  di
legale rappresentante, associato o titolare di  permesso  annuale  di
azienda faunistico-venatoria. 
    2. Il Servizio competente, esaminate anche le  comunicazioni  dei
Direttori delle associazioni delle Riserve  di  caccia  previste  dal
presente   regolamento,   avvia   il   procedimento   di    decadenza
dall'ammissione alle Riserve di caccia nei casi di cui al comma 1. 
    3. II procedimento e' concluso  entro  sessanta  giorni  dal  suo
avvio. 
 
                               Capo VI 
                       Intervento sostitutivo 
 
 
                              Art. 22. 
                   Gestione dei Distretti venatori 
 
    1.  Il  Servizio  competente  provvede  in  via  sostituiva  alla
gestione dei Distretti Venatori nei seguenti casi: 
      a)  qualora  siano   privi   dei   loro   organi,   sino   alla
ricostituzione dei medesimi; 
      b)  qualora  siano  accertate  a  carico  del  Presidente   del
Distretto  venatorio  violazioni   di   leggi   e   regolamenti   che
compromettano il funzionamento del Distretto venatorio. 
    2. Ai sensi dell'art. 21,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
6/2008, il Servizio competente puo'  provvedere  in  via  sostitutiva
alla gestione del Distretto venatorio qualora accerti che la gestione
venatoria sul territorio del Distretto venatorio  contrasta  con  gli
obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD,  con  le  prescrizioni
del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna
attuata  anche  con   gli   atti   di   indirizzo   e   di   gestione
faunistica-venatoria approvati dalla Regione. 
    3. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' disposta  con
provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi  di  cui
al  comma  1,  lettera  b),  e  al  comma  2,  del  procedimento   di
commissariamento che si conclude entro il termine  di  trenta  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  di  avvio  del  medesimo  con
l'eventuale nomina del Commissario. 
 
                              Art. 23. 
                  Gestione delle Riserve di caccia 
 
    1.  Il  Servizio  competente  provvede  in  via  sostituiva  alla
gestione delle Riserve di caccia nei seguenti casi: 
      a) qualora siano prive dei loro  organi  statutari,  sino  alla
ricostituzione dei medesimi; 
      b)  qualora  siano  accertate  a  carico  del  Direttore  della
associazione  della  Riserva  di  caccia  violazioni   di   leggi   e
regolamenti  che  compromettano   il   funzionamento   degli   organi
statutari. 
    2. Ai sensi dell'art. 21,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
6/2008, il Servizio competente puo'  provvedere  in  via  sostitutiva
alla gestione della Riserva di caccia qualora accerti che la gestione
venatoria sul territorio della Riserva di caccia  contrasta  con  gli
obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD,  con  le  prescrizioni
del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna
attuata  anche  con   gli   atti   di   indirizzo   e   di   gestione
faunistica-venatoria approvati dalla Regione. 
    3. Il Servizio competente puo' sospendere  l'attivita'  venatoria
nei territori interessati dall'attivita' sostituiva di cui ai commi 1
e 2, qualora  sia  necessario  assicurare  la  corretta  e  razionale
gestione del patrimonio faunistico regionale. 
    4. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 e' disposta  con
prodedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al
comma  1,  lettera  b),  e  al   comma   2,   del   procedimento   di
commissariamento che si conclude entro il termine  di  trenta  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione  di  avvio  del  medesimo  con
l'eventuale nomina del Commissario. Il Commissario puo' essere scelto
tra i Presidenti di Distretto  venatorio  e  tra  i  Direttori  delle
associazioni  delle  Riserve  di  caccia  iscritti  nell'Elenco   dei
dirigenti venatori. 
 
                              Capo VII 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 24. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Fino all'approvazione del  Piano  Faunistico  Regionale,  sono
fatti salvi i criteri per la determinazione del  numero  massimo  dei
cacciatori di cui all'articolo  3,  individuati  dalla  deliberazione
della Giunta regionale 17 settembre 2004, n. 2412  recante  direttive
per  la  determinazione  degli  indici  di  densita'  venatoria   per
l'ammissione e il  trasferimento  dei  cacciatori  nelle  Riserve  di
caccia della Regione, e successive modifiche. 
    2. Per l'annata venatoria 2009-2010 gli  aventi  diritto  possono
essere ammessi come aspiranti o come soci in soprannumero,  ai  sensi
dell'art. 11, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 11, comma 11,
purche': 
      a) abbiano presentato domanda di ammissione  nella  Riserva  di
caccia di  residenza,  e  la  domanda  sia  stata  accolta  ai  sensi
dell'art. 8; 
      b) l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole. 
    3. I nominativi dei cacciatori di cui al comma 2 sono  comunicati
dal Direttore della Riserva di caccia  al  Servizio  competente,  che
provvede  alla  verifica  dei  requisiti  e   cura   le   conseguenti
comunicazioni di ammissione. 
    4. Il cacciatore ammesso come aspirante,  prima  di  perfezionare
l'ammissione  alla  Riserva  di  caccia,  e'  tenuto   a   rinunciare
all'eventuale  permesso  annuale  di  cui   sia   titolare,   dandone
comunicazione al soggetto che lo ha rilasciato. 
    5. Entro centoventi giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
regolamento e' istituito, su supporto informatico,  il  Registro  del
cacciatori di cui all'art. 18. 
 
                              Art. 25. 
                             R i n v i o 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                              Art. 26. 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati: 
      a) il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008,  n.
274 (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali
di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g),  della
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6); 
      b) il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2009,  n.
30 (Regolamento recante  modalita'  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite alla Regione in  esecuzione  dell'articolo  40,  comma  13,
della legge regionale 6 marzo 2008, n.6). 
 
                              Art. 27. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).