(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 27 gennaio 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 5, della  legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della Polizia locale), il quale istituisce e disciplina i  «volontari
per la sicurezza»; 
    Precisato che,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4,  della  legge
regionale n. 9/2009, al fine di assicurare adeguata  uniformita'  sul
territorio regionale, la Regione,  nel  rispetto  delle  leggi  dello
Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilita'
dei volontari  e  i  compiti  ad  essi  demandati,  specificando,  in
relazione alle diverse tipologie di attivita': 
      a) le modalita' esecutive del servizio svolto; 
      b)  le  dotazioni  e  l'abbigliamento  di  cui   il   personale
volontario deve essere fornito; 
      c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze
individuali o delle abilitazioni richieste; 
      d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle
attivita'; 
    Precisato che,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  5,  della  legge
regionale n. 9/2009, con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono
disciplinati  anche  l'istituzione,  la  tenuta   e   l'aggiornamento
dell'elenco dei volontari per la sicurezza; 
    Vista  la  legge  11  agosto  1991,  n.  266  (Legge-quadro   sul
volontariato), nonche' la legge regionale 20  febbraio  1995,  n.  12
(Disciplina  dei  rapporti  tra  le  istituzioni   pubbliche   e   le
organizzazioni di volontariato); 
    Vista altresi' la legge 15 luglio 2009, n.  94  (Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica),  nonche'  il  decreto  del  Ministero
dell'interno 8 agosto 2009  (Determinazione  degli  ambiti  operativi
delle  associazioni   di   osservatori   volontari,   requisiti   per
l'iscrizione  nell'elenco  prefettizio  e  modalita'  di  tenuta  dei
relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3, della legge
15 luglio 2009, n. 94); 
    Preso atto che la proposta di' regolamento e' stata approvata  in
via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1748  del
23 luglio 2009, al fine  di  essere  sottoposta  al  Consiglio  delle
Autonomie  Locali  e  alla  competente  Commissione  consiliare   per
l'acquisizione del parere, ai sensi  dell'art.  25,  comma  2,  della
legge regionale n. 9/2009; 
    Visto che la proposta di regolamento e' stata  approvata  in  via
definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione  n.  2731  del  3
dicembre 2009, sentito il  Consiglio  delle  Autonomie  locali  nella
seduta  del  14  settembre  2009  ed  acquisito  il  parere  della  V
Commissione consiliare permanente nella seduta del 15  ottobre  2009,
con  il  recepimento  delle  proposte  di  modifica  ed  integrazione
intervenute a seguito dell'approvazione preliminare; 
    Visto l'art. 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale  di
autonomia, nonche' l'art.  14,  comma  1,  lettera  r),  della  legge
regionale 18 giugno  2007,  n.  17  (Determinazione  della  forma  di
governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema  elettorale
regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  2731  del  3
dicembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante norme sui volontari per  la
sicurezza, in attuazione dell'art.  5,  commi  4  e  5,  della  legge
regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di  politiche
di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)», nel testo allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO