Allegato 
 
    LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 9 - art. 5, commi 4 e 5. 
REGOLAMENTO RECANTE  NORME  SUI  «VOLONTARI  PER  LA  SICUREZZA»,  IN
  ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 4  E  5,  DELLA  LEGGE  REGIONALE  29
  APRILE  2009,  N.  9  (DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  POLITICHE  DI
  SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE). 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento da' attuazione  alle  disposizioni  in
materia di «volontari per la  sicurezza»  (nel  prosieguo  denominati
«volontari»), di cui alla  legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della Polizia locale), in esecuzione dell'art. 5, commi 4 e 5. 
    2. L'impiego del volontariato  e'  subordinato  ad  una  conforme
manifestazione di volonta' degli Enti locali interessati ed e'  volto
ad assicurare una  presenza  attiva  sul  territorio,  finalizzata  a
fornire assistenza alla cittadinanza, anche in  occasione  di  eventi
civili, religiosi e ludico sportivi, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,
della legge regionale  n.  9/2009.  In  particolare,  l'attivita'  di
volontariato e' funzionale a sviluppare: 
      a) la  presenza  e  la  visibilita'  dei  Comuni  nello  spazio
pubblico urbano; 
      b) il collegamento tra i cittadini, la  Polizia  locale  e  gli
altri servizi locali; 
      c) il senso civico della cittadinanza ed  un  maggior  rispetto
delle regole che le comunita' si danno per  assicurare  a  tutti  una
civile e pacifica convivenza. 
    3. Le disposizioni del presente regolamento non si  applicano  al
volontariato di protezione civile, di cui  alla  legge  regionale  31
dicembre 1986, n. 34 (Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile). 
 
                               Capo II 
                    Individuazione dei volontari 
 
 
                               Art. 2. 
            Requisiti personali e modalita' di selezione 
 
    1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti  personali
di cui all'allegato A. 
    2. Le domande finalizzate all'accesso  al  volontariato,  redatte
secondo il modello di cui all'allegato D,  devono  essere  presentate
nel mese di febbraio e nel mese di agosto di ogni anno, alla Regione,
indirizzate  alla  Direzione  centrale  pianificazione  territoriale,
autonomie locali e sicurezza -  Servizio  polizia  locale,  sicurezza
urbana e  territoriale  ed  immigrazione  irregolare  e  clandestina,
nonche', per conoscenza, al Comune di residenza. 
    3. Le domande devono contenere: 
      a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e
luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali); 
      b) l'indicazione, nell'ordine, dei requisiti personali indicati
nell'allegato A, di cui i volontari  devono  essere  in  possesso  al
momento  della   presentazione   delle   domande,   unitamente   alla
documentazione richiesta comprovante  la  sussistenza  dei  requisiti
medesimi; 
    c) eventuali specifiche competenze  professionali  acquisite  nei
seguenti ambiti: 
        Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato,  Forze  armate,
pronto soccorso, protezione civile, altre forme  di  volontariato  in
campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali; 
      d) una dichiarazione di accettazione del presente regolamento. 
    4. La Regione, entro i mesi di marzo e settembre  di  ogni  anno,
provvede  alla  verifica  dei  predetti  requisiti  personali  e   al
conseguente avvio dei corsi di formazione di cui all'art. 3. 
 
                               Art. 3. 
                             Formazione 
 
    1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono
avviati alla frequenza di corsi  di  formazione  e  di  addestramento
organizzati  dalla  Regione  e  finalizzati  all'acquisizione   delle
conoscenze e delle capacita' di cui all'allegato A. I corsi  verranno
tenuti, di norma, con cadenza semestrale. 
    2. I  corsi,  di  cui  sara'  data  ampia  pubblicita',  verranno
organizzati per un minimo di venticinque partecipanti e dislocati sul
territorio, anche a livello sub-provinciale, in modo da favorirne  la
frequenza. 
    3. I requisiti minimi della formazione e  dell'addestramento  del
predetto personale sono stabiliti dall'allegato B. 
    4. Terminati con esito positivo i cicli formativi,  attestati  da
una relazione recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati,  i
docenti e il  profitto  dei  frequentatori,  la  Regione  provvede  a
iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco  di  cui
all'art. 4. 
    5. Coloro che abbiano prestato servizio nelle  Forze  di  Polizia
dello Stato e nella Polizia  locale  sono  esonerati  dalla  suddetta
attivita' formativa e sono iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  4
sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui  all'art.
2 e all'allegato A. 
 
                               Art. 4. 
                          Elenco regionale 
 
    1. E' istituito  l'elenco  regionale  per  i  volontari,  di  cui
all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/2009,  articolato  su
sezioni comunali. 
    2. I volontari in possesso dei requisiti personali  suddetti  che
superano i prescritti corsi formativi sono  iscritti  nell'elenco  di
cui al primo comma a cura della Regione, nel rispetto delle norme  in
materia di privacy e tutela dei dati personali,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei dati personali). Alla Regione compete altresi' la conservazione e
l'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo le modalita'  di  cui  ai
successivi commi. 
    3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti  informatici
dalla struttura regionale competente in materia  di  Polizia  locale,
viene annotato il nominativo  di  ciascun  volontario  selezionato  e
formato ai  sensi  degli  articoli  precedenti.  Ogni  nominativo  e'
accompagnato da un numero progressivo  di  iscrizione  attribuito  al
volontario contestualmente alla registrazione. 
    4. L'elenco dei volontari  e'  tenuto  costantemente  aggiornato,
anche al  fine  di  verificare,  periodicamente,  la  permanenza  dei
requisiti personali e delle capacita' operative, nonche'  l'effettivo
svolgimento da parte dei volontari iscritti  dell'attivita'  ad  essi
attribuita. 
    5. La  Regione  puo'  disporre,  in  ogni  tempo,  gli  opportuni
controlli, anche a campione, per le finalita' di cui al comma 4. 
    6. La cancellazione dall'elenco e' disposta per i motivi  di  cui
all'art. 5, ovvero per esplicita richiesta del volontario. A tal fine
i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione  al  Comando
di Polizia locale della rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di
volontariato. 
    7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e  contro  il
provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, ai sensi dell'art.
6, comma 5, della legge 11 agosto  1991,  n.  266  (Legge-quadro  sul
volontariato). 
 
                               Art. 5. 
        Motivi di cessazione e di sospensione dell'attivita' 
 
    1. E' disposta la cessazione dell'attivita' nei seguenti casi: 
      a) accertata perdita di almeno uno dei  requisiti  personali  e
delle capacita' operative necessari ai fini dell'iscrizione; 
      b) violazione o omissione delle disposizioni impartite; 
      c) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di  cui  agli
artt. 8 e 9; 
      d) ogni altro abuso del titolo. 
    2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c)  e  d)  devono
risultare da specifica contestazione scritta del responsabile di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui  al  comma
1, lettera a), e'  disposta  la  sospensione  dell'attivita'  per  il
corrispondente periodo di inabilita'. 
    4.  L'accettazione  e  il  rispetto  del   presente   regolamento
condiziona l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4. Le  infrazioni
allo  stesso,  se  di  lieve  entita',  comportano   la   sospensione
temporanea.  Reiterate  sospensioni  o   infrazioni   gravi   possono
comportare la cancellazione dal medesimo elenco. 
 
                              Capo III 
              Svolgimento del servizio di volontariato 
 
 
                               Art. 6. 
                      Organizzazione operativa 
 
    1. L'organizzazione operativa  dei  servizi  di  volontariato  e'
curata dal Corpo o dal Servizio di Polizia locale, sulla  base  della
disponibilita' del personale volontario e delle necessita' operative. 
    2. I volontari operano sotto la  vigilanza  e  sulla  base  delle
indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di Polizia
locale, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
9/2009,  in  relazione  al  tipo  di  prestazione,   alle   modalita'
attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari  della  stessa.
Per  ogni  specifica  attivita'  svolta,  puo'   essere   individuato
l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento. 
 
                               Art. 7. 
                        Piano delle attivita' 
 
    1. Ai sensi dell'art.  5,  comma  3,  della  legge  regionale  n.
9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'art. 6,  il
comandante  o  il  responsabile  del  Servizio  di   Polizia   locale
predispone  giornalmente,  in  caso  di  impiego,  il   piano   delle
attivita', con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego. 
    2. II piano delle attivita' rappresenta: 
      a) uno  strumento  di  verifica  delle  attivita'  da  cui  sia
possibile desumere in ogni momento l'attivita' svolta dai  volontari,
l'individuazione oraria e  l'area  territoriale  di  tale  attivita',
l'identita' dei volontari coinvolti, l'operatore  di  Polizia  locale
responsabile del coordinamento di quella specifica attivita'; 
      b) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti
dai volontari. 
    3. Il piano di cui al presente  articolo  deve  essere  tenuto  a
disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza per almeno un anno. 
 
                               Art. 8. 
       Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti 
 
    1. L'attivita' dei volontari si configura  come  un  servizio  di
utilita' sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e
non sostitutivo di quello ordinariamente svolto  dalle  strutture  di
Polizia locale. La collaborazione dei  volontari,  nello  svolgimento
della  loro  attivita',  non  puo'  in   alcun   caso   assumere   le
caratteristiche del lavoro subordinato, ne' essere associata ad alcun
obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione. 
    2. I volontari  operano  di  supporto  al  personale  di  Polizia
locale,  svolgendo  attivita'  per  le  quali   non   sia   richiesto
l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello  stesso
Corpo di Polizia. In particolare, provvedono a svolgere  le  seguenti
tipologie di attivita': 
      a) informazione, educazione e supporto alla Polizia locale  per
la sicurezza stradale: 
        1) osservazione sull'incolumita' dei cittadini  in  relazione
alle  dinamiche  della  circolazione  in  tutte   le   sue   concrete
applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti  della
strada, con specifico  riferimento  alla  tutela  dei  pedoni  e  con
particolare riguardo a bambini, anziani e disabili; 
        2) osservazione presso gli edifici scolastici del  territorio
comunale allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni all'entrata
e all'uscita dalle scuole o da  altri  impianti  ad  esse  collegati,
nonche' nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus; 
      b) osservazione del territorio e  prevenzione  relativamente  a
comportamenti che appaiono palesemente atti a  turabare  la  pacifica
convivenza: 
        1) osservazione  urbana  ed  extraurbana,  per  l'incolumita'
personale e l'integrita' patrimoniale dei cittadini, con  particolare
attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e
disabili, anche sugli autobus di linea, previa intesa  con  gli  enti
gestori del servizio; 
        2) osservazione  nei  pressi  degli  edifici  scolastici  del
terriorio comunale, nonche' durante  il  trasporto  scolastico,  allo
scopo di tutelare la sicurezza  degli  alunni  rispetto  a  possibili
fonti di pericolo  provenienti  da  terzi,  o  a  diversi  fenomi  di
violenza nelle scuole; 
        3) osservazione durante manifestazioni ed eventi a  carattere
civile,  religioso  e  ludico  sportivo,  al  fine  di  favorire   il
coordinamento e  la  razionalizzazione  delle  azioni  della  Polizia
locale concernenti il miglioramento della sicurezza urbana; 
      c) tutela del patrimonio pubblico: 
        1)  osservazione  presso  giardini,  parchi  pubblici,   aree
destinate a verde pubblico, cimiteri comunali; 
        2) osservazione  sugli  edifici  esterni  comunali,  su  beni
culturali   ed   artistico-monumentali,   nonche'   all'interno    di
biblioteche, musei, mostre e gallerie, ovverosia nei  luoghi  in  cui
sono conservate parti del patrimonio culturale della comunita'; 
      d) tutela ambientale: 
        1) osservazione faunistica e ambientale; 
      e) ausilio alle attivita' della Polizia locale: 
        1) collaborazione a progetti per la sicurezza urbana e per la
prevenzione e diffusione della cultura della legalita'; 
        2) primo soccorso in ausilio  alle  autorita'  e  ai  servizi
competenti in ordine a pubblici o privati infortuni  che  necessitino
di un pronto e tempestivo intervento; 
        3)  altre  attivita'  ausiliarie  di  collaborazione  con  il
personale  di  Polizia  locale  che  non  comportino  l'esercizio  di
pubblici poteri, nel rispetto delle finalita' e dei principi  fissati
dall'art.  5,  della  legge  regionale  n.  9/2009  e  dal   presente
regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
        Modalita' di svolgimento del servizio di volontariato 
 
    1. Nello svolgimento di ciascuna attivita' di cui all'art. 8,  il
volontario deve sviluppare una adeguata capacita' di osservazione del
territorio e di selezione delle informazioni  che  possono  risultare
utili per migliorare la qualita' delle relazioni  e  delle  attivita'
nello spazio pubblico urbano. 
    2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale  si  realizza
tramite una qualificata e tempestiva attivita' di segnalazione  delle
problematicita'  riscontrate,  finalizzata  al  rafforzamento   delle
funzioni di prevenzione e  controllo  svolte  dalla  Polizia  stessa.
Spetta  alla   Polizia   locale   di   riferimento   ogni   decisione
sull'eventuale  utilizzo  delle  segnalazioni  per  i   fini   propri
d'istituto. 
    3.  E'  vietato  al  volontario  l'esercizio  di  un  potere   di
accertamento, compreso l'accertamento dell'identita' personale, e  di
contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e
di regolamento. E' compito del volontario segnalare  tali  situazioni
al personale di riferimento della Polizia locale. 
    4. Nei casi piu' gravi e connotati da urgenza, ovvero nei casi in
cui la Polizia locale non possa  assicurare  un  servizio  di  pronto
intervento, salvo l'art. 383 del codice di procedura penale in merito
alla facolta' di  arresto  da  parte  dei  privati,  e'  compito  del
volontario informare direttamente le sale operative  delle  Forze  di
Polizia dello Stato, dandone successiva  comunicazione  alla  Polizia
locale. 
    5. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta  esclusivamente
in nuclei composti da un numero di persone non superiore  a  tre,  di
cui almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di
animali. Anche se titolari di porto d'armi, i  volontari  non  devono
portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere. 
    6. Per garantire la necessaria programmazione delle attivita',  i
volontari devono impegnarsi affinche' le prestazioni siano  rese  con
continuita',  per  il  periodo  preventivamente   concordato,   dando
tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire
nello svolgimento dell'attivita'. 
    7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i volontari: 
      a) per le attivita' di cui  all'art.  8,  comma  2,  lett.  a),
stazionano presso varchi  stradali  e  attraversamenti  pedonali  per
rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla
Polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita
dalla loro visibilita'; 
      b) per le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lett.  b),  che
potranno essere eseguite, su richiesta alla Polizia locale,  anche  a
beneficio di singole persone, percorrono il territorio, o  i  diversi
luoghi loro assegnati, fornendo altresi'  l'assistenza  eventualmente
necessaria a chi si trovi in palese difficolta'  o  invochi  il  loro
aiuto; 
      c) per le attivita' di cui  all'art.  8,  comma  2,  lett.  c),
percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, al  fine
di prevenire che i beni pubblici siano danneggiati; 
      d) per le attivita' di cui  all'art.  8,  comma  2,  lett.  d),
percorrono il territorio, al fine di concorrere, tramite un  adeguato
svolgimento dei compiti di osservazione e segnalazione, alla  tutela,
al risanamento e alla valorizzazione ambientale; 
      e) per le attivita' di cui  all'art.  8,  comma  2,  lett.  e),
adempiono ai compiti di puro supporto  organizzativo  loro  assegnati
dalla Polizia locale,  ovvero  forniscono  il  primo  soccorso  e  la
necessaria assistenza in attesa dell'intervento medico d'emergenza. 
 
                              Art. 10. 
                      Dotazioni e abbigliamento 
 
    1.  Ai  fini  della  riconoscibilita'  da  parte  dei  cittadini,
acquisiti i dati dagli Enti locali,  la  Regione  provvede  a  dotare
ciascun volontario di un tesserino individuale di cui all'allegato C. 
    2. A ciascun volontario vengono  altresi'  fornite  le  dotazioni
obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b)  dell'allegato  C.
Per  ogni  nucleo  di   volontari   viene   fornito,   in   occasione
dell'impiego, almeno un telefono cellulare  di  cui  al  punto  1.1.,
lettera c) dell'allegato C, per le segnalazioni di cui all'art. 9. In
aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere  fornite  ai
volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato
C, in relazione alle particolari esigenze operative. 
    3. I volontari,  nell'espletamento  della  loro  attivita',  sono
tenuti ad avere con se' il tesserino di riconoscimento e a  indossare
e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite. 
    4. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo  devono  essere
tempestivamente restituite in caso di  sospensione  o  cancellazione,
per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'art. 4. 
 
                              Art. 11. 
                       Copertura assicurativa 
 
    1. I volontari devono essere coperti da assicurazione contro  gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento  dell'attivita'  ad
essi attribuita, nonche'  da  assicurazione  per  la  responsabilita'
civile verso terzi, in conformita' a  quanto  disposto  dall'art.  4,
della legge n. 266/1991. 
 
                               Capo IV 
                         Disposizioni finali 
 
 
                              Art. 12. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                              Art. 13. 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. I corsi di formazione per volontari da impiegare in  attivita'
analoghe a quelle di cui all'art. 8, avviati su iniziativa degli Enti
locali al momento dell'entrata in vigore  del  presente  regolamento,
possono essere valutati come sostitutivi dei  percorsi  formativi  di
cui  all'art.  3,  previa  eventuale  integrazione  del  programma  e
svolgimento  dell'esame  finale   secondo   le   modalita'   previste
dall'allegato B. 
    2. A richiesta degli interessati, la Regione puo'  riconoscere  i
corsi formativi gia' svolti negli anni  precedenti,  previa  verifica
della  adeguatezza   del   programma   formativo   risultante   dalla
documentazione prodotta e svolgimento dell'esame  finale  secondo  le
modalita' previste dall'allegato B. 
    (Omissis).