Allegato LEGGE REGIONALE 29 aprile 2009, n. 9 - art. 5, commi 4 e 5. REGOLAMENTO RECANTE NORME SUI «VOLONTARI PER LA SICUREZZA», IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento da' attuazione alle disposizioni in materia di «volontari per la sicurezza» (nel prosieguo denominati «volontari»), di cui alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), in esecuzione dell'art. 5, commi 4 e 5. 2. L'impiego del volontariato e' subordinato ad una conforme manifestazione di volonta' degli Enti locali interessati ed e' volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009. In particolare, l'attivita' di volontariato e' funzionale a sviluppare: a) la presenza e la visibilita' dei Comuni nello spazio pubblico urbano; b) il collegamento tra i cittadini, la Polizia locale e gli altri servizi locali; c) il senso civico della cittadinanza ed un maggior rispetto delle regole che le comunita' si danno per assicurare a tutti una civile e pacifica convivenza. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al volontariato di protezione civile, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 34 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile). Capo II Individuazione dei volontari Art. 2. Requisiti personali e modalita' di selezione 1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all'allegato A. 2. Le domande finalizzate all'accesso al volontariato, redatte secondo il modello di cui all'allegato D, devono essere presentate nel mese di febbraio e nel mese di agosto di ogni anno, alla Regione, indirizzate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, nonche', per conoscenza, al Comune di residenza. 3. Le domande devono contenere: a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali); b) l'indicazione, nell'ordine, dei requisiti personali indicati nell'allegato A, di cui i volontari devono essere in possesso al momento della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi; c) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali; d) una dichiarazione di accettazione del presente regolamento. 4. La Regione, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, provvede alla verifica dei predetti requisiti personali e al conseguente avvio dei corsi di formazione di cui all'art. 3. Art. 3. Formazione 1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 sono avviati alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento organizzati dalla Regione e finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle capacita' di cui all'allegato A. I corsi verranno tenuti, di norma, con cadenza semestrale. 2. I corsi, di cui sara' data ampia pubblicita', verranno organizzati per un minimo di venticinque partecipanti e dislocati sul territorio, anche a livello sub-provinciale, in modo da favorirne la frequenza. 3. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti dall'allegato B. 4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una relazione recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti e il profitto dei frequentatori, la Regione provvede a iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco di cui all'art. 4. 5. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia locale sono esonerati dalla suddetta attivita' formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'art. 2 e all'allegato A. Art. 4. Elenco regionale 1. E' istituito l'elenco regionale per i volontari, di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 9/2009, articolato su sezioni comunali. 2. I volontari in possesso dei requisiti personali suddetti che superano i prescritti corsi formativi sono iscritti nell'elenco di cui al primo comma a cura della Regione, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Alla Regione compete altresi' la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo le modalita' di cui ai successivi commi. 3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici dalla struttura regionale competente in materia di Polizia locale, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato ai sensi degli articoli precedenti. Ogni nominativo e' accompagnato da un numero progressivo di iscrizione attribuito al volontario contestualmente alla registrazione. 4. L'elenco dei volontari e' tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacita' operative, nonche' l'effettivo svolgimento da parte dei volontari iscritti dell'attivita' ad essi attribuita. 5. La Regione puo' disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalita' di cui al comma 4. 6. La cancellazione dall'elenco e' disposta per i motivi di cui all'art. 5, ovvero per esplicita richiesta del volontario. A tal fine i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia locale della rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato. 7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Art. 5. Motivi di cessazione e di sospensione dell'attivita' 1. E' disposta la cessazione dell'attivita' nei seguenti casi: a) accertata perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacita' operative necessari ai fini dell'iscrizione; b) violazione o omissione delle disposizioni impartite; c) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli artt. 8 e 9; d) ogni altro abuso del titolo. 2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono risultare da specifica contestazione scritta del responsabile di cui all'art. 6, comma 2. 3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), e' disposta la sospensione dell'attivita' per il corrispondente periodo di inabilita'. 4. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entita', comportano la sospensione temporanea. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare la cancellazione dal medesimo elenco. Capo III Svolgimento del servizio di volontariato Art. 6. Organizzazione operativa 1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato e' curata dal Corpo o dal Servizio di Polizia locale, sulla base della disponibilita' del personale volontario e delle necessita' operative. 2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di Polizia locale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9/2009, in relazione al tipo di prestazione, alle modalita' attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attivita' svolta, puo' essere individuato l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento. Art. 7. Piano delle attivita' 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'art. 6, il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita', con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego. 2. II piano delle attivita' rappresenta: a) uno strumento di verifica delle attivita' da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attivita' svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attivita', l'identita' dei volontari coinvolti, l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attivita'; b) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari. 3. Il piano di cui al presente articolo deve essere tenuto a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza per almeno un anno. Art. 8. Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti 1. L'attivita' dei volontari si configura come un servizio di utilita' sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia locale. La collaborazione dei volontari, nello svolgimento della loro attivita', non puo' in alcun caso assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, ne' essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione. 2. I volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attivita' per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attivita': a) informazione, educazione e supporto alla Polizia locale per la sicurezza stradale: 1) osservazione sull'incolumita' dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili; 2) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonche' nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus; b) osservazione del territorio e prevenzione relativamente a comportamenti che appaiono palesemente atti a turabare la pacifica convivenza: 1) osservazione urbana ed extraurbana, per l'incolumita' personale e l'integrita' patrimoniale dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili, anche sugli autobus di linea, previa intesa con gli enti gestori del servizio; 2) osservazione nei pressi degli edifici scolastici del terriorio comunale, nonche' durante il trasporto scolastico, allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni rispetto a possibili fonti di pericolo provenienti da terzi, o a diversi fenomi di violenza nelle scuole; 3) osservazione durante manifestazioni ed eventi a carattere civile, religioso e ludico sportivo, al fine di favorire il coordinamento e la razionalizzazione delle azioni della Polizia locale concernenti il miglioramento della sicurezza urbana; c) tutela del patrimonio pubblico: 1) osservazione presso giardini, parchi pubblici, aree destinate a verde pubblico, cimiteri comunali; 2) osservazione sugli edifici esterni comunali, su beni culturali ed artistico-monumentali, nonche' all'interno di biblioteche, musei, mostre e gallerie, ovverosia nei luoghi in cui sono conservate parti del patrimonio culturale della comunita'; d) tutela ambientale: 1) osservazione faunistica e ambientale; e) ausilio alle attivita' della Polizia locale: 1) collaborazione a progetti per la sicurezza urbana e per la prevenzione e diffusione della cultura della legalita'; 2) primo soccorso in ausilio alle autorita' e ai servizi competenti in ordine a pubblici o privati infortuni che necessitino di un pronto e tempestivo intervento; 3) altre attivita' ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalita' e dei principi fissati dall'art. 5, della legge regionale n. 9/2009 e dal presente regolamento. Art. 9. Modalita' di svolgimento del servizio di volontariato 1. Nello svolgimento di ciascuna attivita' di cui all'art. 8, il volontario deve sviluppare una adeguata capacita' di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualita' delle relazioni e delle attivita' nello spazio pubblico urbano. 2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale si realizza tramite una qualificata e tempestiva attivita' di segnalazione delle problematicita' riscontrate, finalizzata al rafforzamento delle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia stessa. Spetta alla Polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto. 3. E' vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identita' personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. E' compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della Polizia locale. 4. Nei casi piu' gravi e connotati da urgenza, ovvero nei casi in cui la Polizia locale non possa assicurare un servizio di pronto intervento, salvo l'art. 383 del codice di procedura penale in merito alla facolta' di arresto da parte dei privati, e' compito del volontario informare direttamente le sale operative delle Forze di Polizia dello Stato, dandone successiva comunicazione alla Polizia locale. 5. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di animali. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere. 6. Per garantire la necessaria programmazione delle attivita', i volontari devono impegnarsi affinche' le prestazioni siano rese con continuita', per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attivita'. 7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i volontari: a) per le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla Polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilita'; b) per le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), che potranno essere eseguite, su richiesta alla Polizia locale, anche a beneficio di singole persone, percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, fornendo altresi' l'assistenza eventualmente necessaria a chi si trovi in palese difficolta' o invochi il loro aiuto; c) per le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, al fine di prevenire che i beni pubblici siano danneggiati; d) per le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lett. d), percorrono il territorio, al fine di concorrere, tramite un adeguato svolgimento dei compiti di osservazione e segnalazione, alla tutela, al risanamento e alla valorizzazione ambientale; e) per le attivita' di cui all'art. 8, comma 2, lett. e), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla Polizia locale, ovvero forniscono il primo soccorso e la necessaria assistenza in attesa dell'intervento medico d'emergenza. Art. 10. Dotazioni e abbigliamento 1. Ai fini della riconoscibilita' da parte dei cittadini, acquisiti i dati dagli Enti locali, la Regione provvede a dotare ciascun volontario di un tesserino individuale di cui all'allegato C. 2. A ciascun volontario vengono altresi' fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. Per ogni nucleo di volontari viene fornito, in occasione dell'impiego, almeno un telefono cellulare di cui al punto 1.1., lettera c) dell'allegato C, per le segnalazioni di cui all'art. 9. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione alle particolari esigenze operative. 3. I volontari, nell'espletamento della loro attivita', sono tenuti ad avere con se' il tesserino di riconoscimento e a indossare e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite. 4. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'art. 4. Art. 11. Copertura assicurativa 1. I volontari devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attivita' ad essi attribuita, nonche' da assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, in conformita' a quanto disposto dall'art. 4, della legge n. 266/1991. Capo IV Disposizioni finali Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Art. 13. Disposizione transitoria 1. I corsi di formazione per volontari da impiegare in attivita' analoghe a quelle di cui all'art. 8, avviati su iniziativa degli Enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere valutati come sostitutivi dei percorsi formativi di cui all'art. 3, previa eventuale integrazione del programma e svolgimento dell'esame finale secondo le modalita' previste dall'allegato B. 2. A richiesta degli interessati, la Regione puo' riconoscere i corsi formativi gia' svolti negli anni precedenti, previa verifica della adeguatezza del programma formativo risultante dalla documentazione prodotta e svolgimento dell'esame finale secondo le modalita' previste dall'allegato B. (Omissis).