Allegato 
 
Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e  delle
  priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione
  e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui
  all'art.  161  della  legge  regionale  16  gennaio  2002,   n.   2
  (Disciplina organica del turismo). 
 
                               Capo I  
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  degli  articoli
152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge  regionale  16  gennaio
2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive  modifiche,
di seguito denominata legge, gli ambiti di intervento, le  priorita',
i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art.  161  della
legge. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi dell'art. 161 della legge  e  ai  fini  del  presente
regolamento, per «infrastrutture turistiche» si intendono impianti ed
opere complementari  all'offerta  turistica,  per  la  qualificazione
della stessa  attraverso  la  maggior  valorizzazione  turistica  del
territorio e per la libera fruizione turistica dello stesso, nei suoi
aspetti naturali, storici, artistici  e  socio-culturali  o  comunque
investimenti che inducano una maggiore competitivita'  turistica  del
territorio stesso, quali, ad esempio: impianti e opere finalizzati al
miglior utilizzo  delle  cavita'  naturali  di  interesse  turistico,
strutture ricettive a carattere sociale, rifugi  e  bivacchi  alpini,
parchi  attrezzati,  approdi  turistici,  aviosuperfici  o   impianti
turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze
e piste di discesa, o  altre  infrastrutture  per  l'esercizio  della
pratica  sportiva  abbinata  al  turismo,  centri  per   il   turismo
congressuale e religioso, centri termali e di benessere. 
    2. Ai fini del presente regolamento, inoltre: 
    a) per la definizione del contenuto proprio di  ciascun  tipo  di
intervento edilizio, finanziabile e non, ai sensi dell'art.  4  e  in
particolare per la definizione di «nuova costruzione», «ampliamento»,
«ristrutturazione edilizia», «manutenzione straordinaria»,  «restauro
e risanamento conservativo» e «manutenzione ordinaria» si  fa  rinvio
alla normativa vigente in materia di edilizia; 
    b) per «lavori» e per «opera» si intende  quanto  specificato  al
comma 8, art. 3 del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    c) per «lotto» di un lavoro o di un'opera, conformemente a quanto
disposto in materia di lavori pubblici con il decreto del  presidente
della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., si intende la parte di un
lavoro generale la cui progettazione  e  realizzazione  sia  tale  da
assicurare     funzionalita',     fruibilita'     e      fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti previsti. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Possono presentare domanda per i contributi  di  cui  all'art.
161 della legge gli enti pubblici e le  associazioni  senza  fine  di
lucro le quali abbiano nel proprio statuto finalita' turistiche. 
    2. Sono ammessi a presentare domanda per ottenere i contributi di
cui all'art. 161 anche gli altri enti a  carattere  privato,  diversi
dalle associazioni senza fine di lucro, appartenenti  alla  categoria
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  (ONLUS)  come
definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), tra  le  cui
finalita' statutarie siano  previste  finalita'  turistiche,  purche'
l'investimento  proposto  da  detti  enti   persegua   la   finalita'
dell'accrescimento del patrimonio pubblico. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Interventi finanziabili 
 
    1. Con le precisazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono  ammessi  a
contributo ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.  161  della  legge,  se
riguardanti infrastrutture turistiche, i seguenti interventi: 
    a) gli interventi di nuova costruzione  o  ampliamento,  compreso
l'acquisto di  arredi  e  attrezzature  strettamente  connessi  e  di
importo non prevalente; 
    b)  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  restauro  e
risanamento  conservativo,   manutenzione   straordinaria,   compreso
l'acquisto di  arredi  e  attrezzature  strettamente  connessi  e  di
importo non prevalente; 
    c) la fornitura di arredi e attrezzature. 
    2. In caso  di  domande  aventi  ad  oggetto  un  intervento  che
comprende sia lavori considerati alla lettera  a)  del  comma  1  sia
lavori considerati alla lettera  b)  del  comma  1,  l'intervento  e'
classificato in una o nell'altra delle due tipologie a seconda  della
tipologia   prevalente,   data   dal   maggiore   importo   economico
corrispondente indicato nel preventivo di spesa. 
    3. Sono escluse dagli interventi di cui all'art. 161, commi  1  e
4, della legge le seguenti fattispecie: 
    a) le opere di  urbanizzazione  non  strettamente  e  interamente
connesse all'intervento o comunque il  cui  onere  sia  sostenuto  in
luogo del pagamento di imposte o tasse dovute; 
    b) i lavori di manutenzione  ordinaria,  a  meno  che  non  siano
correlati con gli interventi di cui al  comma  1  e  di  importo  non
prevalente rispetto all'intervento complessivo finanziabile; 
    c) interventi riguardanti strutture ricettive turistiche, eccetto
quelli concernenti strutture ricettive a carattere sociale o rifugi e
bivacchi alpini; 
    d)  interventi  relativi  a  locali  dedicati  all'attivita'   di
somministrazione al pubblico  di  alimenti  e  bevande,  qualora  non
strettamente afferenti ad una delle iniziative di cui  all'art.  161,
comma 1, della legge, fatti salvi i  medesimi  interventi  effettuati
nei rifugi e bivacchi alpini; 
    e) installazione di  strutture  con  autorizzazione  edilizia  in
precario. 
    4. Gli  interventi  finanziabili  devono  essere  realizzati  nel
rispetto della vigente normativa urbanistica,  edilizia,  ambientale,
paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
    1. I contributi regionali di cui all'art. 161, commi 1 e  4  sono
cumulabili con altre provvidenze concesse  dallo  Stato  o  da  altri
soggetti pubblici o privati per  il  medesimo  intervento  e  per  la
stessa opera. 
    2. Il soggetto istante e' tenuto  a  dichiarare,  all'atto  della
domanda e nell'eventuale fase di  concessione,  gli  eventuali  altri
contributi richiesti od ottenuti. 
    3. Nel caso in cui l'intervento benefici  di  altre  provvidenze,
l'importo delle predette viene detratto  dall'ammontare  della  spesa
riconosciuta ammissibile a contributo. 
 
                               Capo II 
                      PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda e' corredata della seguente documentazione: 
    a) relazione descrivente l'intervento per il quale  e'  richiesto
il contributo, con gli elementi indicati al comma 2; 
    b) relazione illustrativa dello stato dell'impianto o  dell'opera
o dell'immobile o, in caso  di  nuova  costruzione  o  ricostruzione,
dell'area; 
    c) preventivo di  spesa  suddiviso  per  categoria  di  lavori  e
eventuali arredi; 
    d) piano finanziario di copertura dei  costi  dell'opera  con  la
specifica dichiarazione di cui alla lettera g) e con la dichiarazione
d'impegno del competente dell'organo dell'ente di garantire la  quota
di copertura della spesa non coperta da contributo regionale; 
    e) eccetto che  per  gli  interventi  che  comportino  l'acquisto
dell'immobile, documentazione idonea a comprovare  la  disponibilita'
del bene immobile oggetto dell'intervento o, per  i  richiedenti  che
non siano  proprietari  del  terreno  o  del  fabbricato  interessato
dall'intervento, a dimostrare il consenso dei proprietari  -  qualora
necessario - all'esecuzione dell'opera o dell'intervento; 
    f) copia dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  (solo  per  le
associazioni senza fine di lucro e gli  altri  soggetti  privati  con
qualifica di onlus); 
    g)  dichiarazione  indicante  le  eventuali   altre   provvidenze
richieste o ottenute dallo Stato  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati per la stessa opera e per il medesimo intervento. 
    2. La relazione di cui alla lettera a) del comma  1  descrive  le
previste caratteristiche dell'impianto,  dell'opera  o  dell'immobile
nonche' i  lavori  o  le  forniture  da  effettuare  e  comprende  il
riferimento  alle  procedure  e  autorizzazioni  necessarie  per   la
realizzazione dell'intervento; tale relazione deve indicare anche  la
valutazione del soggetto istante  sulla  rilevanza  e  sull'incidenza
turistica  dell'intervento  e/o  delle  opere  con  esso  realizzate,
nonche' le previsioni riguardo all'utilizzo degli impianti e/o  delle
opere programmate, alle forme di gestione, al bacino d'utenza atteso.
Nel caso di nuove strutture, il  soggetto  istante  deve  evidenziare
nella relazione come le previste  forme  di  gestione  sono  tali  da
garantire l'equilibrio della gestione stessa nel medio-lungo periodo. 
    3. La domanda va sottoscritta dal legale  rappresentante  e  reca
l'indicazione del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 161, commi
1 o 4, della legge, e  del  tipo  di  intervento,  fra  quelli  delle
lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 4 per cui  lo  si  richiede;
per interventi  misti,  la  tipologia  principale  di  intervento  va
determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4. 
    4. La domanda, completa  di  tutti  gli  allegati  richiesti,  e'
presentata, direttamente o tramite invio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, alla direzione centrale attivita'  produttive,
dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, secondo lo  schema  approvato  con
decreto  del  direttore  centrale  delle   attivita'   produttive   e
pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  regione.  La  domanda  ha
validita' limitata all'anno solare. 
    5. Il termine ultimo per la presentazione delle  domande  cui  al
comma  4  e'  perentorio  e  pertanto  va   osservato   a   pena   di
inammissibilita'  della  domanda;  qualora  cada  in  un  giorno  non
lavorativo per l'ufficio competente, e'  prorogato  al  primo  giorno
lavorativo successivo. Ai fini del rispetto del  termine  stesso,  la
data di presentazione delle domande e' determinata: 
    a) dal  timbro  datario  apposto  dall'ufficio  protocollo  della
direzione centrale attivita' produttive, nel caso di consegna a  mano
o di spedizione postale ordinaria; 
    b) dalla data di spedizione, per  la  quale  fa  fede  il  timbro
postale, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata, purche'
la raccomandata stessa pervenga alla  direzione  competente  entro  i
quindici giorni successivi alla scadenza del termine. 
 
                               Art. 7. 
 
 
       Limiti e condizioni per la presentazione delle domande 
 
    1. Salvo che sin dalla prima domanda l'intervento sia  presentato
come suddiviso in piu' lotti funzionali autonomi, nell'anno in  corso
e nei tre anni successivi puo' essere presentata una sola domanda per
ogni  intervento  avente  ad  oggetto  un'opera   o   una   fornitura
complessiva. Il finanziamento si intende richiesto e concedibile  per
l'intervento complessivo o per l'eventuale lotto funzionale  autonomo
indicato in domanda e, in caso di lavori, per l'opera e  non  per  le
singole voci di progetto. 
    2.  Entro  lo  stesso  termine  annuale   non   e'   ammessa   la
presentazione, da  parte  dello  stesso  soggetto  e  per  lo  stesso
intervento, di domanda di contributo  sia  ai  sensi  dell'art.  161,
comma 1 sia ai sensi dell'art. 161, comma 4 della legge; in  caso  di
mancata osservanza di questo limite da parte del soggetto istante  e'
archiviata d'ufficio la  domanda  alla  quale  risulta  assegnato  un
numero di protocollo superiore. 
    3.  Entro  lo  stesso  termine  annuale   non   e'   ammessa   la
presentazione, da parte dello stesso soggetto, di piu' di due domande
ai sensi di ciascun  comma:  nell'eventualita'  in  cui  un  soggetto
istante abbia fatto pervenire un numero di domande superiore  a  tale
limite, sono archiviate  d'ufficio  le  domande  alle  quali  risulta
assegnato  un  numero  di  protocollo  superiore  rispetto  a  quello
assegnato alle domande ammissibili ai sensi del presente comma. 
    4. Non sono ammissibili a finanziamento le domande  dei  soggetti
che, avendo in precedenza ottenuto la concessione di un contributo di
cui all'art.  161  della  legge  e  al  regolamento  attuativo,  alla
scadenza del  termine  di  presentazione  delle  nuove  domande,  non
abbiano ancora avviato l'intervento gia' finanziato, vale a dire  non
abbiano proceduto alla consegna dei lavori - in caso di interventi di
cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b)  -  o  all'ordinativo  delle
forniture - in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera
c) - nell'ambito dell'intervento gia' finanziato. 
    5. Non sono ammissibili a finanziamento le  domande  di  soggetti
che abbiano in precedenza ottenuto per due interventi la  concessione
di contributi di cui  all'art.  161  della  legge  e  al  regolamento
attuativo, quando, alla scadenza del termine di  presentazione  delle
nuove domande, non sia stata  ancora  raggiunta  la  conclusione  dei
lavori - in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a)
e b) - o la completa esecuzione delle eventuali forniture -  in  caso
di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) -  relativamente
ad entrambi i due interventi gia' finanziati. 
    6. In caso di presentazione, da parte di uno stesso soggetto,  di
piu' domande  di  contributo  concernenti  diversi  interventi,  sono
finanziate, nell'ordine, la prima domanda  inserita  utilmente  nella
graduatoria e,  quindi,  qualora  siano  disponibili  fondi  dopo  il
riparto del finanziamento  a  favore  degli  interventi  degli  altri
soggetti inseriti in graduatoria, le successive. 
    7. La presentazione  della  domanda  deve  precedere  l'effettivo
l'inizio dell'intervento o dell'eventuale relativo  lotto  funzionale
autonomo, intendendo  per  inizio  dell'intervento  la  consegna  dei
lavori o l'ordinativo delle forniture. 
 
                               Art. 8. 
 
 
             Ambiti di intervento, criteri di priorita' 
             e modalita' di assegnazione dei contributi 
 
    1. L'ambito degli interventi previsti dall'art. 161, commi 1 e 4,
della legge, ad esclusione di quelli di cui  alla  lettera  d)  dello
stesso comma 1, e' l'intero  territorio  regionale.  Con  riferimento
alle iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 161, comma 1,  della
legge, l'ambito  degli  interventi  e'  riferito  al  territorio  dei
seguenti comuni: Montereale-Valcellina, Barcis,  Polcenigo,  Andreis,
Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato  Carnico,  Forni  di  Sotto,  Sauris,
Cercivento, Paluzza, Arta  Terme,  Comeglians,  Ovaro,  Lauco,  Forni
Avoltri, Zuglio, Ligosullo, Paularo,  Verzegnis,  Pontebba,  Dogna  e
Resia. 
    2. In relazione alle risorse disponibili, annualmente, in sede di
programmazione  della  spesa,  sono  determinate   le   quote   degli
stanziamenti da destinarsi al finanziamento delle  tre  categorie  di
interventi di cui all'art. 4, distintamente con riferimento agli enti
pubblici e ai soggetti privati ammissibili di cui all'art.  3.  Nella
stessa sede sono definite le intensita' massime riconoscibili entro i
massimali di cui agli articoli 9 e 10. 
    3. L'assegnazione delle risorse  e'  effettuata  sulla  base  dei
criteri  di  cui  al  comma  2  nonche'  in  relazione  all'incidenza
turistica  dell'intervento  in   base   alla   valutazione   espressa
dall'Agenzia TurismoFVG, di cui agli art. 9 della  legge,  effettuata
in relazione al tipo di opera e alla localita' di realizzazione. 
    4. In caso di  parita'  nella  graduatoria,  operano  i  seguenti
criteri residuali: 
    a) iniziative con progetto esecutivo approvato o per il quale sia
stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia  o  sia  stata
presentata denuncia di inizio attivita'; 
    b) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente; 
    c) ordine cronologico di presentazione della  domanda,  attestato
dal timbro datario apposto dall'ufficio  protocollo  della  direzione
centrale attivita' produttive e, nel caso  di  domande  pervenute  lo
stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo. 
    5. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e  del
riparto dei fondi  disponibili,  e'  data  comunicazione  scritta  ai
soggetti richiedenti. 
    6. I contributi sono assegnati fino  all'esaurimento  dei  fondi,
secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili,  nel
corso  dell'esercizio  finanziario,  altri  fondi,   possono   essere
effettuati  ulteriori  riparti  sulla  base  della  graduatoria  gia'
approvata. 
 
                               Art. 9. 
 
 
  Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 1, della legge 
 
    1. I contributi di cui all'art. 161, comma  1,  della  legge  non
possono eccedere il 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per
la realizzazione dell'intervento. 
    2. L'ammontare minimo dei mutui oggetto dei contributi e' di  100
mila euro e quello massimo e' di 2 milioni di euro. I  mutui  possono
essere stipulati anche  per  importi  superiori:  in  questo  caso  i
contributi sono determinati applicando il  limite  di  2  milioni  di
euro. 
 
                              Art. 10. 
 
 
  Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 4, della legge 
 
    1. L'ammontare minimo degli investimenti ammissibili e' pari a 30
mila euro. 
    2. I contributi di cui all'art. 161, comma  4,  della  legge  non
possono eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile  per
la  realizzazione  dell'intervento  e,  in  ogni  caso,  non  possono
superare l'importo totale di 350 mila euro. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  a   finanziamento   le   spese   sostenute
successivamente alla presentazione della domanda. 
    2. Nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci: 
    a) lavori e impianti inclusi in un quadro  economico  redatto  in
conformita' alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche  e
integrazioni, nonche' al suo regolamento di attuazione; 
    b) acquisto di arredi e attrezzature, purche' nuovi di fabbrica; 
    c) acquisto dell'immobile  a  fronte  del  quale  viene  proposto
l'intervento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa
relativa ai lavori, escluse le spese per espropriazioni; 
    d) imposta sul  valore  aggiunto:  nel  caso  di  enti  pubblici,
l'imposta e' riconosciuta come spesa ammissibile  nei  casi  e  nella
misura determinati ai sensi delle norme di cui alla  legge  regionale
n. 14/2002  e  successive  modifiche  e  integrazioni;  nel  caso  di
soggetti privati, l'imposta e' riconosciuta quale  spesa  ammissibile
solo in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario; 
    e) spese generali e di collaudo ai sensi delle norme di cui  alla
legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche  e  integrazioni  e
nelle misure individuate dal decreto del presidente della regione  20
dicembre 2005, n. 0453/ Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14,
art. 56, comma 2. Determinazione  aliquote  spese  di  progettazione,
generali e di collaudo) e successive modifiche, incluse le  possibili
deroghe previste all'art. 45  della  legge  regionale  n.  16  del  5
dicembre 2008 in via di interpretazione autentica. 
 
                              Art. 12. 
 
 
Modalita' di concessione  e  di  erogazione  dei  contributi  di  cui
                 all'art. 161, comma 1, della legge 
 
    1. Per gli enti pubblici, i contributi di cui all'art. 161, comma
1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del  servizio
competente, entro novanta giorni dalla presentazione, in  ogni  caso,
della deliberazione  esecutiva  di  impegno  ad  assumere  il  mutuo,
dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e di  una  dichiarazione
sottoscritta dall'organo competente specificante gli eventuali  altri
contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e
per  la  stessa  opera  e  infrastruttura,  nonche'  della   seguente
documentazione: 
    a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive  modifiche,
per gli  interventi  comportanti  lavori,  cioe'  riconducibili  alle
tipologie di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1  dell'art.  4,
progetto preliminare dell'opera o altra  documentazione  prevista  in
luogo dello stesso dalla legge  regionale  n.  14/2002  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla  lettera
c) del comma 1 dell'art. 4, relazione con  elenco  dettagliato  delle
voci in fornitura, capitolato speciale prestazionale  o  descrittivo,
preventivo  aggiornato  approvato  dall'organo  competente  e  quadro
economico   approvato   con   deliberazione   esecutiva   dell'organo
competente  con  espressa  indicazione   dell'accollo   della   spesa
preventivata non coperta dal finanziamento regionale. 
    2. Per i soggetti privati, i  contributi  di  cui  all'art.  161,
comma 1, della legge sono concessi, con  decreto  del  direttore  del
servizio competente: 
    a) ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive  modifiche,
per gli  interventi  comportanti  lavori,  cioe'  riconducibili  alle
tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4,  entro
novanta giorni  dalla  ricezione  della  determinazione  della  spesa
ritenuta ammissibile da parte  della  struttura  tecnica  competente,
sulla   base   di   elaborati   tecnici   progettuali   di   adeguato
approfondimento, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una
dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  sottoscritta  dal
legale rappresentante, specificante gli eventuali  altri  contributi,
pubblici o privati, ottenuti per il  medesimo  intervento  e  per  la
stessa opera e infrastruttura; 
    b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla  lettera
c) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla  presentazione
dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di  una  relazione  con
l'elenco dettagliato delle voci in fornitura, del capitolato speciale
prestazionale  o  descrittivo,  di  preventivi  di  spesa  di  idonei
fornitori nonche' di una dichiarazione di assenza, all'interno  delle
strutture interessate dalla richiesta di contributo, di macchinari  o
arredi, impianti e attrezzature simili, idonei e non utilizzati. 
    3. La documentazione di cui ai commi 1 e  2  e'  prodotta,  entro
centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, al
servizio competente ovvero, nel caso di cui al comma 2,  lettera  a),
alla struttura tecnica competente alla valutazione di  ammissibilita'
della spesa; detto termine puo' essere prorogato fino a un massimo di
ulteriori  centoventi  giorni  su  istanza  motivata   del   soggetto
richiedente. Il termine ultimo, considerate le proroghe  concedibili,
va rispettato a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. 
    4. Con il decreto  di  concessione  sono  fissati  i  termini  di
inizio, di  ultimazione  dell'iniziativa  e  di  rendicontazione.  Il
beneficiario e' tenuto a dare avvio agli interventi entro il  termine
fissato nel decreto e, contestualmente, a comunicare detto l'avvio. I
suddetti termini possono essere prorogati  su  istanza  motivata  del
soggetto richiedente con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 68
della legge regionale n. 14/2002. 
    5. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti
dal patto di stabilita' e di crescita, a favore degli  enti  pubblici
con le modalita' di cui all'art. 57, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 14/2002 e successive modifiche,  mentre,  a  favore  dei
soggetti privati, secondo le  modalita'  di  cui  all'art.  61  della
medesima legge e,  in  entrambi  i  casi,  previa  presentazione  del
contratto definitivo di mutuo e  della  documentazione  richiesta  ai
sensi delle norme sopra richiamate  e,  per  la  rendicontazione,  ai
sensi dell'art. 14. 
 
                              Art. 13. 
 
 
Modalita' di concessione  e  di  erogazione  dei  contributi  di  cui
                  all'art. 161, comma 4 della legge 
 
    1. Per gli enti pubblici, i contributi di cui all'art. 161, comma
4, della legge sono concessi, con decreto del direttore del  servizio
competente, entro novanta giorni dalla presentazione, in  ogni  caso,
di una dichiarazione sottoscritta dall'organo competente specificante
gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti  per  il
medesimo intervento e per la stessa opera e  infrastruttura,  nonche'
della seguente documentazione: 
    a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive  modifiche,
per gli  interventi  comportanti  lavori,  cioe'  riconducibili  alle
tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  4,  del
progetto preliminare dell'opera o altra  documentazione  prevista  in
luogo dello stesso dalla legge  regionale  n.  14/2002  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla  lettera
c) del comma 1 dell'art. 4, relazione con  elenco  dettagliato  delle
voci in fornitura, capitolato speciale prestazionale  o  descrittivo,
preventivo  aggiornato  approvato  dall'organo  competente  e  quadro
economico   approvato   con   deliberazione   esecutiva   dell'organo
competente  con  espressa  indicazione   dell'accollo   della   spesa
preventivata non coperta dal finanziamento regionale. 
    2. Per i soggetti privati, i  contributi  di  cui  all'art.  161,
comma 1, della legge sono concessi, con  decreto  del  direttore  del
servizio competente: 
    a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive  modifiche,
per gli  interventi  comportanti  lavori,  cioe'  riconducibili  alle
tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4,  entro
novanta giorni  dalla  ricezione  della  determinazione  della  spesa
ritenuta ammissibile da parte  della  struttura  tecnica  competente,
sulla   base   di   elaborati   tecnici   progettuali   di   adeguato
approfondimento  e  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, specificante  gli
eventuali altri contributi,  pubblici  o  privati,  ottenuti  per  il
medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura; 
    b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla  lettera
c) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla  presentazione
di una relazione con l'elenco dettagliato delle  voci  in  fornitura,
del capitolato speciale prestazionale o descrittivo, di preventivi di
spesa di idonei fornitori nonche' di una  dichiarazione  di  assenza,
all'interno  delle   strutture   interessate   dalla   richiesta   di
contributo, di macchinari o arredi, impianti e  attrezzature  simili,
idonei e non utilizzati. 
    3. La documentazione di cui ai commi 1 e  2  e'  prodotta,  entro
centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, al
servizio competente ovvero, nel caso di cui al comma 2,  lettera  a),
alla struttura tecnica competente alla valutazione di  ammissibilita'
della spesa; detto termine puo' essere prorogato fino a un massimo di
ulteriori  centoventi  giorni  su  istanza  motivata   del   soggetto
richiedente. Il termine ultimo, considerate le proroghe  concedibili,
va rispettato a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. 
    4. Con il decreto  di  concessione  sono  fissati  i  termini  di
inizio, di  ultimazione  dell'iniziativa  e  di  rendicontazione.  Il
beneficiario e' tenuto a dare avvio agli interventi entro il  termine
fissato nel decreto e, contestualmente, a comunicare detto l'avvio. I
suddetti termini possono essere prorogati  su  istanza  motivata  del
soggetto richiedente con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 68
della legge regionale n. 14/2002. 
    5. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti
dal patto di stabilita' e di crescita: 
    a) a favore degli enti pubblici, con le modalita' di cui all'art.
57,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale  n.  14/2002  e
successive  modifiche,  previa  presentazione  della   documentazione
richiesta; 
    b) a favore dei soggetti privati: 
    1) in caso di interventi comportanti lavori, cioe'  riconducibili
alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1  dell'art.  4,
ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002  e  successive
modifiche, sempre previa presentazione della documentazione richiesta
ai sensi delle norme sopra richiamate e, per la  rendicontazione,  ai
sensi dell'art. 14; 
    2) in caso di  interventi  riguardanti  forniture,  di  cui  alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 4, i contributi sono erogati, in via
definitiva, a seguito dell'approvazione,  da  parte  della  direzione
centrale attivita' produttive, della rendicontazione della  spesa  di
cui  all'art.  14;  i  contributi  possono  essere  erogati,  in  via
anticipata, su richiesta del soggetto  beneficiario,  in  misura  non
superiore  al  70  per  cento,  previa  presentazione   di   apposita
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi  dell'art.  40
della legge regionale n. 7/2000. 
    6. In relazione ai vincoli posti dal patto  di  stabilita'  e  di
crescita, nell'ipotesi di  cui  all'art.  60,  comma  2  della  legge
regionale n. 14/2002 e  successive  modifiche,  nonche'  nelle  altre
ipotesi di richiesta  di  anticipazione,  il  soggetto  beneficiario,
prima di richiedere la fideiussione, rappresenta detta intenzione  al
servizio competente, che valuta le  disponibilita'  finanziarie  e  i
tempi di erogazione del contributo. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
    1. Ai fini della rendicontazione della spesa di cui all'art. 161,
commi 1 e 4, della legge, i soggetti beneficiari presentano, entro il
termine stabilito con il decreto  di  concessione  dei  contributi  o
eventualmente prorogato, la seguente documentazione: 
      a) nel caso di enti pubblici, ai sensi dell'art. 42 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso)  e  successive
modifiche: 
    1) dichiarazione sottoscritta dal  funzionario  responsabile  del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo e'
stato erogato, e' stata realizzata nel  rispetto  delle  disposizioni
normative  che   disciplinano   la   materia   e   delle   condizioni
eventualmente poste nel decreto di concessione; 
    2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di regolare
fornitura  regolarmente  approvato  dal  responsabile  del   servizio
competente; 
    3) contratto  definitivo  di  mutuo,  per  i  contributi  di  cui
all'art. 161, comma 1, della legge; 
      b) nel caso di soggetti diversi dagli enti pubblici: 
    1)  prospetto  riassuntivo   della   spesa   sostenuta   per   la
realizzazione dell'intervento; 
    2) certificato di regolare esecuzione redatto dal  direttore  dei
lavori e attestante la conformita' dei lavori  eseguiti  al  progetto
dell'opera finanziata o  attestazione  di  regolare  fornitura  sulla
corrispondenza delle forniture a quelle previste e richieste; 
    3) copia non autenticata della documentazione di spesa  annullata
in originale ai fini del contributo, corredata di  una  dichiarazione
del  soggetto  beneficiario  attestante   la   corrispondenza   della
documentazione prodotta agli originali; 
    4) contratto definitivo di mutuo,  se  si  tratta  di  interventi
ammessi ai contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge. 
    2. La mancata presentazione della documentazione di cui al  comma
1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000,  n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso)  le  infrastrutture  turistiche  ammesse  ai
contributi  di  cui  al  presente  regolamento  non  possono   essere
alienate, date in locazione o utilizzate  per  finalita'  diverse  da
quelle  esplicitate  nel  progetto  e  considerate  ai   fini   della
concessione prima che siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  data  di
approvazione della rendicontazione di spesa  da  parte  del  servizio
regionale competente. 
 
                              Capo III 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Il presente  regolamento  si  applica  anche  ai  procedimenti
contributivi in corso alla data di entrata in  vigore  dello  stesso,
fermo restando quanto disposto dall'art.  5,  comma  66  della  legge
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011  ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale n. 21/2007). 
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento, si applicano  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, nonche' della
legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti
di  intervento  e  delle  priorita',  nonche'  dei  criteri  e  delle
modalita' per  la  concessione  e  l'erogazione  dei  contributi  per
infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge  regionale
16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e  successive
modifiche», emanato con decreto del presidente  della  regione  n.  2
febbraio 2007, n. 022/Pres. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                     Visto, il Presidente: Tondo