Allegato Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, gli ambiti di intervento, le priorita', i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi dell'art. 161 della legge e ai fini del presente regolamento, per «infrastrutture turistiche» si intendono impianti ed opere complementari all'offerta turistica, per la qualificazione della stessa attraverso la maggior valorizzazione turistica del territorio e per la libera fruizione turistica dello stesso, nei suoi aspetti naturali, storici, artistici e socio-culturali o comunque investimenti che inducano una maggiore competitivita' turistica del territorio stesso, quali, ad esempio: impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavita' naturali di interesse turistico, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi e bivacchi alpini, parchi attrezzati, approdi turistici, aviosuperfici o impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, o altre infrastrutture per l'esercizio della pratica sportiva abbinata al turismo, centri per il turismo congressuale e religioso, centri termali e di benessere. 2. Ai fini del presente regolamento, inoltre: a) per la definizione del contenuto proprio di ciascun tipo di intervento edilizio, finanziabile e non, ai sensi dell'art. 4 e in particolare per la definizione di «nuova costruzione», «ampliamento», «ristrutturazione edilizia», «manutenzione straordinaria», «restauro e risanamento conservativo» e «manutenzione ordinaria» si fa rinvio alla normativa vigente in materia di edilizia; b) per «lavori» e per «opera» si intende quanto specificato al comma 8, art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni; c) per «lotto» di un lavoro o di un'opera, conformemente a quanto disposto in materia di lavori pubblici con il decreto del presidente della regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., si intende la parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti previsti. Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'art. 161 della legge gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro le quali abbiano nel proprio statuto finalita' turistiche. 2. Sono ammessi a presentare domanda per ottenere i contributi di cui all'art. 161 anche gli altri enti a carattere privato, diversi dalle associazioni senza fine di lucro, appartenenti alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) come definite dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), tra le cui finalita' statutarie siano previste finalita' turistiche, purche' l'investimento proposto da detti enti persegua la finalita' dell'accrescimento del patrimonio pubblico. Art. 4. Interventi finanziabili 1. Con le precisazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono ammessi a contributo ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 161 della legge, se riguardanti infrastrutture turistiche, i seguenti interventi: a) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e di importo non prevalente; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e di importo non prevalente; c) la fornitura di arredi e attrezzature. 2. In caso di domande aventi ad oggetto un intervento che comprende sia lavori considerati alla lettera a) del comma 1 sia lavori considerati alla lettera b) del comma 1, l'intervento e' classificato in una o nell'altra delle due tipologie a seconda della tipologia prevalente, data dal maggiore importo economico corrispondente indicato nel preventivo di spesa. 3. Sono escluse dagli interventi di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge le seguenti fattispecie: a) le opere di urbanizzazione non strettamente e interamente connesse all'intervento o comunque il cui onere sia sostenuto in luogo del pagamento di imposte o tasse dovute; b) i lavori di manutenzione ordinaria, a meno che non siano correlati con gli interventi di cui al comma 1 e di importo non prevalente rispetto all'intervento complessivo finanziabile; c) interventi riguardanti strutture ricettive turistiche, eccetto quelli concernenti strutture ricettive a carattere sociale o rifugi e bivacchi alpini; d) interventi relativi a locali dedicati all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora non strettamente afferenti ad una delle iniziative di cui all'art. 161, comma 1, della legge, fatti salvi i medesimi interventi effettuati nei rifugi e bivacchi alpini; e) installazione di strutture con autorizzazione edilizia in precario. 4. Gli interventi finanziabili devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Art. 5. Cumulabilita' dei contributi 1. I contributi regionali di cui all'art. 161, commi 1 e 4 sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento e per la stessa opera. 2. Il soggetto istante e' tenuto a dichiarare, all'atto della domanda e nell'eventuale fase di concessione, gli eventuali altri contributi richiesti od ottenuti. 3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle predette viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo. Capo II PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Art. 6. Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda e' corredata della seguente documentazione: a) relazione descrivente l'intervento per il quale e' richiesto il contributo, con gli elementi indicati al comma 2; b) relazione illustrativa dello stato dell'impianto o dell'opera o dell'immobile o, in caso di nuova costruzione o ricostruzione, dell'area; c) preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e eventuali arredi; d) piano finanziario di copertura dei costi dell'opera con la specifica dichiarazione di cui alla lettera g) e con la dichiarazione d'impegno del competente dell'organo dell'ente di garantire la quota di copertura della spesa non coperta da contributo regionale; e) eccetto che per gli interventi che comportino l'acquisto dell'immobile, documentazione idonea a comprovare la disponibilita' del bene immobile oggetto dell'intervento o, per i richiedenti che non siano proprietari del terreno o del fabbricato interessato dall'intervento, a dimostrare il consenso dei proprietari - qualora necessario - all'esecuzione dell'opera o dell'intervento; f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto (solo per le associazioni senza fine di lucro e gli altri soggetti privati con qualifica di onlus); g) dichiarazione indicante le eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento. 2. La relazione di cui alla lettera a) del comma 1 descrive le previste caratteristiche dell'impianto, dell'opera o dell'immobile nonche' i lavori o le forniture da effettuare e comprende il riferimento alle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento; tale relazione deve indicare anche la valutazione del soggetto istante sulla rilevanza e sull'incidenza turistica dell'intervento e/o delle opere con esso realizzate, nonche' le previsioni riguardo all'utilizzo degli impianti e/o delle opere programmate, alle forme di gestione, al bacino d'utenza atteso. Nel caso di nuove strutture, il soggetto istante deve evidenziare nella relazione come le previste forme di gestione sono tali da garantire l'equilibrio della gestione stessa nel medio-lungo periodo. 3. La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante e reca l'indicazione del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 161, commi 1 o 4, della legge, e del tipo di intervento, fra quelli delle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art. 4 per cui lo si richiede; per interventi misti, la tipologia principale di intervento va determinata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4. 4. La domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, e' presentata, direttamente o tramite invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione centrale attivita' produttive, dal 1° al 31 gennaio di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attivita' produttive e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. La domanda ha validita' limitata all'anno solare. 5. Il termine ultimo per la presentazione delle domande cui al comma 4 e' perentorio e pertanto va osservato a pena di inammissibilita' della domanda; qualora cada in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini del rispetto del termine stesso, la data di presentazione delle domande e' determinata: a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della direzione centrale attivita' produttive, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria; b) dalla data di spedizione, per la quale fa fede il timbro postale, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata, purche' la raccomandata stessa pervenga alla direzione competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 7. Limiti e condizioni per la presentazione delle domande 1. Salvo che sin dalla prima domanda l'intervento sia presentato come suddiviso in piu' lotti funzionali autonomi, nell'anno in corso e nei tre anni successivi puo' essere presentata una sola domanda per ogni intervento avente ad oggetto un'opera o una fornitura complessiva. Il finanziamento si intende richiesto e concedibile per l'intervento complessivo o per l'eventuale lotto funzionale autonomo indicato in domanda e, in caso di lavori, per l'opera e non per le singole voci di progetto. 2. Entro lo stesso termine annuale non e' ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto e per lo stesso intervento, di domanda di contributo sia ai sensi dell'art. 161, comma 1 sia ai sensi dell'art. 161, comma 4 della legge; in caso di mancata osservanza di questo limite da parte del soggetto istante e' archiviata d'ufficio la domanda alla quale risulta assegnato un numero di protocollo superiore. 3. Entro lo stesso termine annuale non e' ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto, di piu' di due domande ai sensi di ciascun comma: nell'eventualita' in cui un soggetto istante abbia fatto pervenire un numero di domande superiore a tale limite, sono archiviate d'ufficio le domande alle quali risulta assegnato un numero di protocollo superiore rispetto a quello assegnato alle domande ammissibili ai sensi del presente comma. 4. Non sono ammissibili a finanziamento le domande dei soggetti che, avendo in precedenza ottenuto la concessione di un contributo di cui all'art. 161 della legge e al regolamento attuativo, alla scadenza del termine di presentazione delle nuove domande, non abbiano ancora avviato l'intervento gia' finanziato, vale a dire non abbiano proceduto alla consegna dei lavori - in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) - o all'ordinativo delle forniture - in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) - nell'ambito dell'intervento gia' finanziato. 5. Non sono ammissibili a finanziamento le domande di soggetti che abbiano in precedenza ottenuto per due interventi la concessione di contributi di cui all'art. 161 della legge e al regolamento attuativo, quando, alla scadenza del termine di presentazione delle nuove domande, non sia stata ancora raggiunta la conclusione dei lavori - in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) - o la completa esecuzione delle eventuali forniture - in caso di interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) - relativamente ad entrambi i due interventi gia' finanziati. 6. In caso di presentazione, da parte di uno stesso soggetto, di piu' domande di contributo concernenti diversi interventi, sono finanziate, nell'ordine, la prima domanda inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore degli interventi degli altri soggetti inseriti in graduatoria, le successive. 7. La presentazione della domanda deve precedere l'effettivo l'inizio dell'intervento o dell'eventuale relativo lotto funzionale autonomo, intendendo per inizio dell'intervento la consegna dei lavori o l'ordinativo delle forniture. Art. 8. Ambiti di intervento, criteri di priorita' e modalita' di assegnazione dei contributi 1. L'ambito degli interventi previsti dall'art. 161, commi 1 e 4, della legge, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, e' l'intero territorio regionale. Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 161, comma 1, della legge, l'ambito degli interventi e' riferito al territorio dei seguenti comuni: Montereale-Valcellina, Barcis, Polcenigo, Andreis, Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato Carnico, Forni di Sotto, Sauris, Cercivento, Paluzza, Arta Terme, Comeglians, Ovaro, Lauco, Forni Avoltri, Zuglio, Ligosullo, Paularo, Verzegnis, Pontebba, Dogna e Resia. 2. In relazione alle risorse disponibili, annualmente, in sede di programmazione della spesa, sono determinate le quote degli stanziamenti da destinarsi al finanziamento delle tre categorie di interventi di cui all'art. 4, distintamente con riferimento agli enti pubblici e ai soggetti privati ammissibili di cui all'art. 3. Nella stessa sede sono definite le intensita' massime riconoscibili entro i massimali di cui agli articoli 9 e 10. 3. L'assegnazione delle risorse e' effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 2 nonche' in relazione all'incidenza turistica dell'intervento in base alla valutazione espressa dall'Agenzia TurismoFVG, di cui agli art. 9 della legge, effettuata in relazione al tipo di opera e alla localita' di realizzazione. 4. In caso di parita' nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali: a) iniziative con progetto esecutivo approvato o per il quale sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o sia stata presentata denuncia di inizio attivita'; b) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente; c) ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della direzione centrale attivita' produttive e, nel caso di domande pervenute lo stesso giorno, dal numero progressivo di protocollo. 5. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, e' data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti. 6. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria gia' approvata. Art. 9. Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 1, della legge 1. I contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge non possono eccedere il 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento. 2. L'ammontare minimo dei mutui oggetto dei contributi e' di 100 mila euro e quello massimo e' di 2 milioni di euro. I mutui possono essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso i contributi sono determinati applicando il limite di 2 milioni di euro. Art. 10. Massimali di intervento di cui all'art. 161, comma 4, della legge 1. L'ammontare minimo degli investimenti ammissibili e' pari a 30 mila euro. 2. I contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge non possono eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'intervento e, in ogni caso, non possono superare l'importo totale di 350 mila euro. Art. 11. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. 2. Nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci: a) lavori e impianti inclusi in un quadro economico redatto in conformita' alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonche' al suo regolamento di attuazione; b) acquisto di arredi e attrezzature, purche' nuovi di fabbrica; c) acquisto dell'immobile a fronte del quale viene proposto l'intervento per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori, escluse le spese per espropriazioni; d) imposta sul valore aggiunto: nel caso di enti pubblici, l'imposta e' riconosciuta come spesa ammissibile nei casi e nella misura determinati ai sensi delle norme di cui alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni; nel caso di soggetti privati, l'imposta e' riconosciuta quale spesa ammissibile solo in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario; e) spese generali e di collaudo ai sensi delle norme di cui alla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni e nelle misure individuate dal decreto del presidente della regione 20 dicembre 2005, n. 0453/ Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche, incluse le possibili deroghe previste all'art. 45 della legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2008 in via di interpretazione autentica. Art. 12. Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge 1. Per gli enti pubblici, i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente, entro novanta giorni dalla presentazione, in ogni caso, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e di una dichiarazione sottoscritta dall'organo competente specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura, nonche' della seguente documentazione: a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioe' riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, progetto preliminare dell'opera o altra documentazione prevista in luogo dello stesso dalla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni; b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, relazione con elenco dettagliato delle voci in fornitura, capitolato speciale prestazionale o descrittivo, preventivo aggiornato approvato dall'organo competente e quadro economico approvato con deliberazione esecutiva dell'organo competente con espressa indicazione dell'accollo della spesa preventivata non coperta dal finanziamento regionale. 2. Per i soggetti privati, i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente: a) ai sensi dell'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioe' riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla ricezione della determinazione della spesa ritenuta ammissibile da parte della struttura tecnica competente, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura; b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla presentazione dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una relazione con l'elenco dettagliato delle voci in fornitura, del capitolato speciale prestazionale o descrittivo, di preventivi di spesa di idonei fornitori nonche' di una dichiarazione di assenza, all'interno delle strutture interessate dalla richiesta di contributo, di macchinari o arredi, impianti e attrezzature simili, idonei e non utilizzati. 3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' prodotta, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, al servizio competente ovvero, nel caso di cui al comma 2, lettera a), alla struttura tecnica competente alla valutazione di ammissibilita' della spesa; detto termine puo' essere prorogato fino a un massimo di ulteriori centoventi giorni su istanza motivata del soggetto richiedente. Il termine ultimo, considerate le proroghe concedibili, va rispettato a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. 4. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di inizio, di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Il beneficiario e' tenuto a dare avvio agli interventi entro il termine fissato nel decreto e, contestualmente, a comunicare detto l'avvio. I suddetti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 68 della legge regionale n. 14/2002. 5. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita, a favore degli enti pubblici con le modalita' di cui all'art. 57, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, mentre, a favore dei soggetti privati, secondo le modalita' di cui all'art. 61 della medesima legge e, in entrambi i casi, previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e della documentazione richiesta ai sensi delle norme sopra richiamate e, per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 14. Art. 13. Modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'art. 161, comma 4 della legge 1. Per gli enti pubblici, i contributi di cui all'art. 161, comma 4, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente, entro novanta giorni dalla presentazione, in ogni caso, di una dichiarazione sottoscritta dall'organo competente specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura, nonche' della seguente documentazione: a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioe' riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, del progetto preliminare dell'opera o altra documentazione prevista in luogo dello stesso dalla legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche e integrazioni; b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, relazione con elenco dettagliato delle voci in fornitura, capitolato speciale prestazionale o descrittivo, preventivo aggiornato approvato dall'organo competente e quadro economico approvato con deliberazione esecutiva dell'organo competente con espressa indicazione dell'accollo della spesa preventivata non coperta dal finanziamento regionale. 2. Per i soggetti privati, i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge sono concessi, con decreto del direttore del servizio competente: a) ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche, per gli interventi comportanti lavori, cioe' riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla ricezione della determinazione della spesa ritenuta ammissibile da parte della struttura tecnica competente, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante, specificante gli eventuali altri contributi, pubblici o privati, ottenuti per il medesimo intervento e per la stessa opera e infrastruttura; b) per gli interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, entro novanta giorni dalla presentazione di una relazione con l'elenco dettagliato delle voci in fornitura, del capitolato speciale prestazionale o descrittivo, di preventivi di spesa di idonei fornitori nonche' di una dichiarazione di assenza, all'interno delle strutture interessate dalla richiesta di contributo, di macchinari o arredi, impianti e attrezzature simili, idonei e non utilizzati. 3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' prodotta, entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi, al servizio competente ovvero, nel caso di cui al comma 2, lettera a), alla struttura tecnica competente alla valutazione di ammissibilita' della spesa; detto termine puo' essere prorogato fino a un massimo di ulteriori centoventi giorni su istanza motivata del soggetto richiedente. Il termine ultimo, considerate le proroghe concedibili, va rispettato a pena di decadenza dall'assegnazione del contributo. 4. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di inizio, di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Il beneficiario e' tenuto a dare avvio agli interventi entro il termine fissato nel decreto e, contestualmente, a comunicare detto l'avvio. I suddetti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 68 della legge regionale n. 14/2002. 5. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita: a) a favore degli enti pubblici, con le modalita' di cui all'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, previa presentazione della documentazione richiesta; b) a favore dei soggetti privati: 1) in caso di interventi comportanti lavori, cioe' riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, sempre previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi delle norme sopra richiamate e, per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 14; 2) in caso di interventi riguardanti forniture, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, i contributi sono erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della direzione centrale attivita' produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'art. 14; i contributi possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 70 per cento, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 7/2000. 6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilita' e di crescita, nell'ipotesi di cui all'art. 60, comma 2 della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche, nonche' nelle altre ipotesi di richiesta di anticipazione, il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fideiussione, rappresenta detta intenzione al servizio competente, che valuta le disponibilita' finanziarie e i tempi di erogazione del contributo. Art. 14. Rendicontazione della spesa 1. Ai fini della rendicontazione della spesa di cui all'art. 161, commi 1 e 4, della legge, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione: a) nel caso di enti pubblici, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche: 1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo e' stato erogato, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; 2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di regolare fornitura regolarmente approvato dal responsabile del servizio competente; 3) contratto definitivo di mutuo, per i contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge; b) nel caso di soggetti diversi dagli enti pubblici: 1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento; 2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformita' dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata o attestazione di regolare fornitura sulla corrispondenza delle forniture a quelle previste e richieste; 3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali; 4) contratto definitivo di mutuo, se si tratta di interventi ammessi ai contributi di cui all'art. 161, comma 1, della legge. 2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi. Art. 15. Vincolo di destinazione 1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) le infrastrutture turistiche ammesse ai contributi di cui al presente regolamento non possono essere alienate, date in locazione o utilizzate per finalita' diverse da quelle esplicitate nel progetto e considerate ai fini della concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di approvazione della rendicontazione di spesa da parte del servizio regionale competente. Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 16. Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007). Art. 17. Rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche, nonche' della legge regionale n. 14/2002 e successive modifiche. Art. 18. Abrogazioni 1. E' abrogato il «Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorita', nonche' dei criteri e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche», emanato con decreto del presidente della regione n. 2 febbraio 2007, n. 022/Pres. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Tondo