Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. 
      
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
      L'Aquila, 2 dicembre 2009 
 
                               CHIODI