Art. 2 
 
          Accesso all'anticipazione e soggetti beneficiari 
 
    1. Le banche, su richiesta del lavoratore, concederanno  prestiti
individuali,  previa  valutazione   di   merito   del   credito   del
richiedente,  nei  limiti  e  con  le  modalita'  individuate  da  un
successivo  regolamento  e  comunque  per  un  ammontare  massimo  di
€ 2.500,00. 
    2. Potranno accedere  al  prestito  i  lavoratori  dipendenti  in
condizioni di disagio economico residenti o domiciliati  in  Piemonte
che,  pur  avendo  maturato  il  diritto  ad  ottenere   il   normale
trattamento retributivo al momento  di  approvazione  della  presente
legge, hanno maturato un  credito  complessivo  dall'impresa  pari  o
superiore a tre mesi di stipendio, con priorita' per i lavoratori che
non percepiscono stipendi da almeno tre mesi. 
    3. Il dispositivo di cui al comma 2 si applica per  i  lavoratori
che,  nel  periodo,  non  hanno  avuto  accesso  ad  alcun  tipo   di
ammortizzatore. 
    4. Le situazioni di crisi per le quali e' possibile l'accesso  ai
benefici della presente legge devono essere  riferite  ad  aziende  o
unita'  locali  delle  stesse  ubicate   nel   territorio   regionale
piemontese.