Art. 2 Accesso all'anticipazione e soggetti beneficiari 1. Le banche, su richiesta del lavoratore, concederanno prestiti individuali, previa valutazione di merito del credito del richiedente, nei limiti e con le modalita' individuate da un successivo regolamento e comunque per un ammontare massimo di € 2.500,00. 2. Potranno accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Piemonte che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo al momento di approvazione della presente legge, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorita' per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi. 3. Il dispositivo di cui al comma 2 si applica per i lavoratori che, nel periodo, non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore. 4. Le situazioni di crisi per le quali e' possibile l'accesso ai benefici della presente legge devono essere riferite ad aziende o unita' locali delle stesse ubicate nel territorio regionale piemontese.