Art. 4 Disposizioni Finanziarie 1. Per le finalita' della presente legge e' istituito nella UPB DB 16042, che ha la necessaria disponibilita', il fondo in oggetto con uno stanziamento iniziale pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2009. 2. Alla cessazione del fondo, la giacenza residua potra' essere destinata a nuove operazioni di garanzia.