Art. 4 
 
                      Disposizioni Finanziarie 
 
    1. Per le finalita' della presente legge e' istituito  nella  UPB
DB 16042, che ha la necessaria disponibilita', il  fondo  in  oggetto
con uno stanziamento iniziale pari a  euro  3.000.000,00  per  l'anno
2009. 
    2. Alla cessazione del fondo, la giacenza residua  potra'  essere
destinata a nuove operazioni di garanzia.