Art. 10 Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), le parole «Il collegio provvede altresi' a cancellare dall'albo coloro che hanno trasferito l'iscrizione in altro albo regionale.», sono soppresse. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 41/1994 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).». 3. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994, e' sostituito dal seguente: «2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla comunita' montana competente per territorio e sono iscritte in apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunita' montana sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.». 4. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facente parte dell'organico di cui alla lettera a)», sono soppresse. 5. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994 e' sostituito dal seguente: «5. La comunita' montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento e adotta i conseguenti provvedimenti.».