Art. 10 
 
       Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 
 
    1. Al comma 3 dell'art. 6  della  legge  regionale  29  settembre
1994, n. 41 (Ordinamento  della  professione  di  guida  alpina),  le
parole «Il collegio provvede altresi' a cancellare  dall'albo  coloro
che hanno trasferito l'iscrizione in  altro  albo  regionale.»,  sono
soppresse. 
    2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale  n.  41/1994
e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  Ai  cittadini  comunitari  che  intendono  esercitare,
stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma  saltuaria,
la professione di guida alpina, si applicano le disposizioni  di  cui
al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  nonche'  della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).». 
    3. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n.  41/1994,  e'
sostituito dal seguente: 
      «2. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute
dalla comunita' montana competente per territorio e sono iscritte  in
apposito elenco; se non ricadono nell'ambito di una comunita' montana
sono riconosciute dal comune in cui hanno sede.». 
    4. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale
n. 41/1994, le parole:  «facente  parte  dell'organico  di  cui  alla
lettera a)», sono soppresse. 
    5. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale  n.  41/1994  e'
sostituito dal seguente: 
      «5. La comunita' montana verifica  annualmente  la  persistenza
delle  condizioni  per  il  riconoscimento  e  adotta  i  conseguenti
provvedimenti.».