Art. 11 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 1. Il comma 6 dell'art. 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento delle professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») e' sostituito dal seguente: «6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all'art. 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/2001, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: «6-bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attivita' di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. 6-ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. 6-quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6-bis e 6-ter.». 3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2001, le parole: «e uno designato dall'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.», sono soppresse. 4. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 33/2001 sono inseriti i seguenti: «1-bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalita' con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale. 1-ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'art. 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.».