Art. 11 
 
            Modifiche e integrazioni alla legge regionale 
                       26 novembre 2001, n. 33 
 
    1. Il comma 6 dell'art. 3,  della  legge  regionale  26  novembre
2001, n. 33 (Disciplina  delle  professioni  turistiche  e  modifiche
della legge regionale 23 novembre  1992,  n.  50  «Ordinamento  delle
professione di maestro di sci» e della legge regionale  29  settembre
1994, n. 41 «Ordinamento  della  professione  di  guida  alpina»)  e'
sostituito dal seguente: 
      «6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al  comma  3,
stabilisce i criteri per il riconoscimento dei  titoli  professionali
relativi alle figure di cui all'art. 2, comma 5, conseguiti in  altre
regioni  italiane  o  in  Stati  esteri  ai  fini  del  conseguimento
dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di  cui  all'art.  7,
tenuto conto, per i cittadini di Stati  membri  dell'Unione  europea,
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre  2007  n.
206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394
(Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo  1,  comma  6
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).». 
    2. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n.  33/2001,
come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con  indirizzo
in storia dell'arte o in  archeologia  o  titolo  equipollente,  sono
abilitati all'esercizio dell'attivita' di guida turistica,  salva  la
previa verifica delle conoscenze linguistiche  e  del  territorio  di
riferimento. 
    6-ter. I soggetti titolari di laurea o diploma  universitario  in
materia turistica o titolo equipollente sono abilitati  all'esercizio
dell'attivita' di accompagnatore turistico,  fatta  salva  la  previa
verifica delle conoscenze specifiche quando non siano  state  oggetto
del corso di studi. 
    6-quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita'
per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6-bis e 6-ter.». 
    3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale  n.  33/2001,  le
parole:   «e   uno   designato   dall'organizzazione   di   categoria
maggiormente   rappresentativa   a   livello   provinciale,   qualora
esistente.», sono soppresse. 
    4. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale  n.  33/2001
sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche
che comportano particolari rischi per  gli  utenti  e  disciplina  le
modalita' con cui i  soggetti  che  le  esercitano  si  muniscono  di
assicurazione  di  responsabilita'  civile  a  copertura  dei  rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale. 
    1-ter. In analogia con quanto stabilito per le  guide  turistiche
di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del  Presidente
della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e  coordinamento
in materia di guide turistiche), le guide turistiche  iscritte  negli
elenchi provinciali di cui all'art. 7 possono operare sul  territorio
regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di  un
itinerario organizzato che abbia  inizio  e  termine  nel  territorio
della Provincia di competenza della guida turistica. 
    1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si  applicano
per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.».