Art. 12 Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attivita' di estetista), le parole «in possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per l'», sono sostituite dalle seguenti: «, legittimato all'». 2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 54/1992, e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' professionale di estetista e' esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.». 3. La lettera d) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 54/1992, e' sostituita dalla seguente: «d) le modalita' di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' per l'avvio dell'attivita' e per il trasferimento dell'esercizio di estetista in altra sede». 4. L'art. 7 della legge regionale n. 54/1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attivita' di estetista di cui alla legge n. 1/1990 e di cui alla presente legge, e' soggetta a dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo sportello unico del comune, laddove istituito, o al comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile). 2. La DIA deve essere corredata dalle documentazioni relative agli apparecchi elettro meccanici per uso estetico impiegati e ai requisiti di idoneita' dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita' di estetista, nonche' alle eventuali altre prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6 e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della qualificazione professionale. 3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica. 4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette altresi' copia alla Camera di Commercio competente per territorio. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita' indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 5. La Giunta regionale disciplina , con apposita deliberazione, le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo relativa alle dichiarazioni di cui al presente articolo.». 5. L'art. 8 della legge regionale n. 54/1992 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Sospensione e cessazione dell'attivita') - 1. Il comune, qualora vengano a mancare uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' o qualora l'attivita' stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure ed il termine stabiliti dal regolamento comunale. 2. Se al termine del periodo previsto dal regolamento di cui al comma 1 l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio. 3. Il comune, a fini informativi, trasmette copia dei provvedimenti di chiusura dell'esercizio alla Camera di Commercio competente per territorio.». 6. Al colma 1 dell' art. 10 della legge regionale n . 54/1992, la parola: «autorizzati», e' sostituita dalla seguente: «legittimati». 7. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 54/1992, e' aggiunto, infine, il seguente: «1-bis. In nessun caso alle determinazioni relative all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' di estetista possono partecipare rappresentanze dei soggetti in attivita'.».