Art. 12 
 
        Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 
 
    1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale
9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione  della  legge  4  gennaio
1990, n. 1 - Disciplina dell'attivita' di estetista), le  parole  «in
possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per  l'»,
sono sostituite dalle seguenti: «, legittimato all'». 
    2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale  n.  54/1992,  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. L'attivita' professionale di  estetista  e'  esercitata  in
forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti.». 
    3. La lettera d) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n.
54/1992, e' sostituita dalla seguente: 
      «d) le modalita' di presentazione della dichiarazione di inizio
attivita'  per  l'avvio  dell'attivita'  e   per   il   trasferimento
dell'esercizio di estetista in altra sede». 
    4. L'art. 7 della legge regionale n. 54/1992  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 7. (Dichiarazione di inizio  attivita')  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 10, comma 2, del  decreto  legge  31  gennaio  2007,  n.  7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori,  la  promozione  della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di  autoveicoli),  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, l'esercizio dell'attivita'  di  estetista
di cui alla legge n. 1/1990 e di cui alla presente legge, e' soggetta
a dichiarazione di inizio attivita',  da  presentare  allo  sportello
unico del comune, laddove istituito,  o  al  comune  territorialmente
competente, ai sensi dell'art. 19, comma 2,  secondo  periodo,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009,  n.
69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile). 
    2. La DIA deve essere  corredata  dalle  documentazioni  relative
agli apparecchi elettro meccanici per uso  estetico  impiegati  e  ai
requisiti   di   idoneita'   dei   locali    adibiti    all'esercizio
dell'attivita'   di   estetista,   nonche'   alle   eventuali   altre
prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 6
e dalla dichiarazione della direzione dell'impresa stessa da parte di
persona in possesso della qualificazione professionale. 
    3. Per ogni sede dell'impresa dove viene  esercitata  l'attivita'
di estetista deve essere designato almeno un responsabile tecnico  in
possesso della qualificazione professionale. Il responsabile  tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica. 
    4. Il Comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo in via  telematica,  all'
Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.  Il
comune, a fini informativi, ne trasmette altresi' copia  alla  Camera
di Commercio competente per territorio. 
    Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita'
indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata, entro e
non oltre i dieci giorni successivi al  suo  verificarsi,  al  comune
competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 
    5. La Giunta regionale disciplina , con  apposita  deliberazione,
le procedure e definisce i contenuti della modulistica tipo  relativa
alle dichiarazioni di cui al presente articolo.». 
    5. L'art. 8 della legge regionale n. 54/1992  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 8. (Sospensione e  cessazione  dell'attivita')  -  1.  Il
comune, qualora vengano a mancare uno o piu' requisiti  previsti  per
l'esercizio dell'attivita' o qualora l'attivita' stessa sia svolta in
contrasto con la normativa vigente, ne  sospende  l'esercizio  previa
diffida all'interessato ad  adeguarsi  secondo  le  procedure  ed  il
termine stabiliti dal regolamento comunale. 
    2. Se al termine del periodo previsto dal regolamento di  cui  al
comma  1  l'interessato  non  ha  provveduto  ad   ottemperare   alle
prescrizioni impartite, il comune ordina la chiusura dell'esercizio. 
    3.  Il  comune,  a  fini   informativi,   trasmette   copia   dei
provvedimenti di chiusura dell'esercizio  alla  Camera  di  Commercio
competente per territorio.». 
    6. Al colma 1 dell' art. 10 della legge regionale n . 54/1992, la
parola: «autorizzati», e' sostituita dalla seguente: «legittimati». 
    7. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 54/1992,
e' aggiunto, infine, il seguente: 
      «1-bis.   In   nessun   caso   alle   determinazioni   relative
all'accertamento dei  requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
estetista  possono  partecipare  rappresentanze   dei   soggetti   in
attivita'.».