Art. 14 Modifiche alla leggeregionale 14 gennaio 2009, n. 1 1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e' sostituito dal seguente: «3. La Regione promuove la costituzione di centri di assistenza tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentativita' delle imprese artigiane, prevedendo forme di accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale con proprio provvedimento prevede le modalita' ed i criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali affidate ai centri di assistenza tecnica.». 2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. n. 1/2009 le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)».