Art. 14 
 
        Modifiche alla leggeregionale 14 gennaio 2009, n. 1  
 
    1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 14 gennaio  2009,
n. 1 (Testo unico  in  materia  di  artigianato)  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3. La Regione promuove la costituzione di centri  di  assistenza
tecnica istituiti dalle confederazioni regionali artigiane e da altri
soggetti  competenti  in  possesso  di   particolari   requisiti   di
rappresentativita'  delle  imprese  artigiane,  prevedendo  forme  di
accreditamento e di incentivazione. La Giunta regionale  con  proprio
provvedimento prevede le modalita' ed i criteri di finanziamento  per
la costituzione e per lo svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
affidate ai centri di assistenza tecnica.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. n. 1/2009  le
parole: «lettera a)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere  b)  e
c)».