Art. 15 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) come integrata dall'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo la parola «rinnovo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «purche' non si tratti di provvedimenti preordinati all'esercizio di attivita' di servizi».