Art. 16 
 
        Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 
 
    1. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 2008,
n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio  idrico
della navigazione  interna  e  conferimento  di  funzioni  agli  enti
locali), le parole: «che hanno rispettivamente la residenza e la sede
legale in una delle province piemontesi», sono soppresse. 
    2. La lettera b) del comma 7 dell'art. 19 della  legge  regionale
n. 2/2008, e' soppressa.