Art. 16 Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 1. Al comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), le parole: «che hanno rispettivamente la residenza e la sede legale in una delle province piemontesi», sono soppresse. 2. La lettera b) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 2/2008, e' soppressa.