Art. 17 
 
          Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita 
 
    1. L'esercizio dell'attivita' di commercio al dettaglio negli 
    esercizi di vicinato, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera
d) del decreto legislativo  31  marzo  1998  n.  114  (Riforma  della
disciplina  relativa  al  settore  del  commercio),  e'  soggetto   a
dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
    diritto di accesso ai documenti amministrativi), come  da  ultimo
modificato  dall'art.  9  della  legge  18   giugno   2009,   n.   69
(Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile). 
    2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette: 
    a) l'attivita' di vendita al dettaglio negli  spacci  interni  di
cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 114/1998; 
    b) l'attivita' di vendita al dettaglio per  mezzo  di  apparecchi
automatici di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 114/1998; 
    c) l'attivita' di  vendita  al  dettaglio  per  corrispondenza  o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui  all'art.
18 del decreto legislativo n. 114/1998; 
    d) l'attivita' di vendita al dettaglio o raccolta  di  ordinativi
di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui  all'art.  19
del decreto legislativo n. 114/1998. 
    3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le
procedure e definisca i contenuti  della  modulistica  tipo  relativa
alle dichiarazioni di cui al presente articolo.