Art. 18 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 1. Alla lettera d) del comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 ( Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: «da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti », sono soppresse. 2. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006, e' sostituito dal seguente : «8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attivita' (DIA) ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile).». 3. Dopo il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.».