Art. 18 
 
       Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 
 
    1. Alla lettera d) del comma 6 dell'art. 8 della legge  regionale
29 dicembre 2006, n. 38 ( Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande) le parole:  «da  titolari  di
licenza di esercizio per la vendita di carburanti », sono soppresse. 
    2. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale  n.  38/2006,  e'
sostituito dal seguente : 
      «8.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  3  e
dall'art. 3, nei casi indicati al comma  6,  le  autorizzazioni  sono
sostituite  dalla  denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)  ai   sensi
dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come da ultimo modificato dall'art.  9  della  legge  18  giugno
2009,  n.  69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile).». 
    3. Dopo il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale  n.  38/2006
e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  8  si  applicano,
inoltre, in tutti i casi  per  i  quali  la  presente  legge  prevede
l'istituto della DIA.».