Art. 2 
 
           Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
                        31 agosto 1979, n. 54 
 
    1.  L'art.  7  della  legge  regionale  31  agosto  1979,  n.  54
(Disciplina dei complessi ricettivi  all'aperto)  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 7. (Dichiarazione di  inizio  attivita')  -  1.  Chiunque
intende esercitare uno dei complessi di cui all'art. 2,  presenta  al
comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli  immobili  da
destinare all'attivita', una dichiarazione di  inizio  attivita',  ai
sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della  legge  7  agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi),  come  da  ultimo
modificato  dall'articolo  9  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69
(Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo  civile),  su  apposita
modulistica predisposta dalla struttura regionale competente  e  resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica. 
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
interessato deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere), qualora richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette  tempestivamente  copia,  anche  solo  in  via  telematica,
all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.
Il comune, a fini informativi, ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    4.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata, entro i dieci giorni successivi al  suo  verificarsi,  al
comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma  3.»
. 
    2. L'art. 9 della legge regionale n. 54/1979  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art.  9  (Sospensione  e  cessazione  dell'attivita')   -   1.
L'esercizio di una delle attivita' di cui  all'art.  7,  in  mancanza
della   dichiarazione   di   inizio   attivita',   comporta,    oltre
all'applicazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'art. 18, la cessazione dell'attivita' medesima. 
    2. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di  sopravvenuta  carenza
rispetto ad una o piu' condizioni che hanno  legittimato  l'esercizio
dell'attivita' di  cui  all'art.  7,  il  comune  o  altra  autorita'
competente assegna un  termine  per  il  ripristino  delle  medesime,
decorso inutilmente il quale  ordina  la  sospensione  dell'attivita'
fino ad un massimo di sessanta giorni. 
    3. In caso di violazione degli obblighi di cui  all'art.  13,  il
comune ordina la sospensione dell'attivita' fino  ad  un  massimo  di
trenta giorni. 
    4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino  delle
condizioni o il rispetto degli obblighi di cui  all'articolo  13,  il
comune ordina la cessazione delle attivita'. 
    5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa  la  provincia  e  l'agenzia  di
accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.»
. 
    3. L'art. 12 della legge regionale n. 54/1979 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 12(Chiusura temporanea o definitiva) - 1. Il titolare del
complesso che  intende  procedere  alla  sua  chiusura  temporanea  o
definitiva  ne  da'  preventivo  o,  se  cio'   non   e'   possibile,
contemporaneo avviso al comune e all'autorita' di pubblica sicurezza. 
    2. Il periodo di chiusura temporanea non puo' essere superiore  a
sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.». 
    4. Al comma 2-bis dell'art. 16, come inserito dall'art.  4  della
legge regionale 14 marzo 2003, n.  4,  le  parole:  «al  Sindaco  del
comune   interessato,   con   un   anticipo   di   sessanta   giorni,
un'autocertificazione», sono sostituite dalle  seguenti:  «al  comune
una dichiarazione di inizio attivita'». 
    5. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale  n.  54/1979  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Chiunque gestisce uno dei  complessi  di  cui  articolo  7,
senza aver  presentato  la  dichiarazione  di  inizio  attivita',  e'
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a €
5.000,00.». 
    6. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale  n.  54/1979  e'
sostituito dal seguente: 
      «3. Chiunque gestisce un  campeggio  mobile  organizzato  senza
aver presentato la dichiarazione di inizio attivita', e' soggetto  al
pagamento della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.» . 
    7. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n.  54/1979
e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  La  violazione  dell'art.   7,   comma   4,   comporta
l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  da  € 1.000,00  a  €
3.000,00.». 
    8. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 54/1979 e' inserito il
seguente: 
      «Art. 18-bis (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle
sanzioni) - 1. L'accertamento, l'irrogazione e la  riscossione  delle
sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art.  18,  sono  di
competenza  del  comune  sul  cui  territorio  insiste  la  struttura
turistica ricettiva, che introita i relativi proventi. 
    2. Per l'accertamento delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano  i
principi di cui al capo I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale).» .