Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 1. L'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Chiunque intende esercitare uno dei complessi di cui all'art. 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', una dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.» . 2. L'art. 9 della legge regionale n. 54/1979 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Sospensione e cessazione dell'attivita') - 1. L'esercizio di una delle attivita' di cui all'art. 7, in mancanza della dichiarazione di inizio attivita', comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 18, la cessazione dell'attivita' medesima. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o piu' condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 7, il comune o altra autorita' competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'attivita' fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 13, il comune ordina la sospensione dell'attivita' fino ad un massimo di trenta giorni. 4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni o il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 5. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.» . 3. L'art. 12 della legge regionale n. 54/1979 e' sostituito dal seguente: «Art. 12(Chiusura temporanea o definitiva) - 1. Il titolare del complesso che intende procedere alla sua chiusura temporanea o definitiva ne da' preventivo o, se cio' non e' possibile, contemporaneo avviso al comune e all'autorita' di pubblica sicurezza. 2. Il periodo di chiusura temporanea non puo' essere superiore a sei mesi, prorogabili, per fondati motivi per altri sei mesi.». 4. Al comma 2-bis dell'art. 16, come inserito dall'art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, le parole: «al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione», sono sostituite dalle seguenti: «al comune una dichiarazione di inizio attivita'». 5. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 54/1979 e' sostituito dal seguente: «1. Chiunque gestisce uno dei complessi di cui articolo 7, senza aver presentato la dichiarazione di inizio attivita', e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00.». 6. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 54/1979 e' sostituito dal seguente: «3. Chiunque gestisce un campeggio mobile organizzato senza aver presentato la dichiarazione di inizio attivita', e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00.» . 7. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 54/1979 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione dell'art. 7, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.». 8. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 54/1979 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) - 1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 18, sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, che introita i relativi proventi. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).» .