Art. 21 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, volti  al  rilascio  delle  autorizzazioni  per
l'esercizio  delle  attivita'  di  cui  ai  precedenti  titoli,  sono
conclusi ai sensi delle previgenti normative di settore.