Art. 22 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 
      a) l'art.  8  ed  il  comma  2-ter  dell'art.  16  della  legge
regionale n. 54/1979; 
      b) il comma 2 dell'art. 2, l'art. 4, gli artt. 19 e 20,  l'art.
22, l'art. 27, il primo, il secondo e il  terzo  comma  dell'art.  28
della legge regionale n. 31/1985; 
      c) gli artt. 4, 5 e 6, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, il comma 4
dell'art. 9, l'art. 11, il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale
n. 15/1988; 
      d) il comma 2 dell'art. 2, le lettere a) e c) del  comma  1,  i
commi 4 e 5 dell'art. 14, l'art. 15 e il comma 2 dell'art.  16  della
legge regionale n. 50/1992; 
      e) i commi 2 e 3 dell'art.  4,  il  comma  2  dell'art.  5,  le
lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell'art. 6 e l'art. 12
della legge regionale n. 54/1992; 
      f) la lettera f) dell'art. 5, l'art.  12,  la  lettera  a)  del
comma 3 e il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994; 
      g) l'art. 7 della legge regionale n. 38/1995, ad eccezione  del
comma 8; 
      h) il comma 6 dell'art. 5 e l'art. 11 della legge regionale  n.
33/2001; 
      i) il comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 38/2006  e'
abrogato. 
    2. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
disapplicato l'art. 4 del regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R
((Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002,  n.
22  «Potenziamento   della   capacita'   turistica   extralberghiera.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31,
14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»).