Art. 22 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l'art. 8 ed il comma 2-ter dell'art. 16 della legge regionale n. 54/1979; b) il comma 2 dell'art. 2, l'art. 4, gli artt. 19 e 20, l'art. 22, l'art. 27, il primo, il secondo e il terzo comma dell'art. 28 della legge regionale n. 31/1985; c) gli artt. 4, 5 e 6, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 7, il comma 4 dell'art. 9, l'art. 11, il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 15/1988; d) il comma 2 dell'art. 2, le lettere a) e c) del comma 1, i commi 4 e 5 dell'art. 14, l'art. 15 e il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 50/1992; e) i commi 2 e 3 dell'art. 4, il comma 2 dell'art. 5, le lettere b), c) ed e) del comma 5 e il comma 6 dell'art. 6 e l'art. 12 della legge regionale n. 54/1992; f) la lettera f) dell'art. 5, l'art. 12, la lettera a) del comma 3 e il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 41/1994; g) l'art. 7 della legge regionale n. 38/1995, ad eccezione del comma 8; h) il comma 6 dell'art. 5 e l'art. 11 della legge regionale n. 33/2001; i) il comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 38/2006 e' abrogato. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' disapplicato l'art. 4 del regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R ((Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 «Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»).