Art. 3 
 
        Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 
 
    1. Al primo comma dell'art. 2 della  legge  regionale  15  aprile
1985, n. 31 (Disciplina delle strutture  ricettive  extralberghiere),
le parole: «, al di fuori di  normali  canali  commerciali,  da  Enti
pubblici, Associazioni o  Enti  religiosi  operanti  senza  scopo  di
lucro» e «, nonche' da Enti o Aziende per  il  soggiorno  dei  propri
dipendenti e loro familiari», sono soppresse. 
    2. L'art. 5-bis della legge regionale n. 31/1985,  come  inserito
dall'art. 2 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, e'  sostituito
dal seguente: 
      «Art.  5-bis.  (Attivita'  educative,  didattiche,   culturali,
sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze) - 1. Le
associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini  istituzionali
e statutari, operano ai sensi della  legge  29  marzo  2001,  n.  135
(Riforma della legislazione nazionale  del  turismo)  e  della  legge
regionale  3  aprile  1995,  n.  48  (Valorizzazione   e   promozione
dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in  case-vacanze
attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose  e  di
educazione ambientale. 
    2. Le case vacanze sono  immobili  attrezzati  per  il  soggiorno
temporaneo  di   gruppi   autogestiti   di   persone,   inclusi   gli
accompagnatori, e devono essere di proprieta'  delle  associazioni  e
degli enti di  cui  al  comma  1,  oppure  in  loro  uso  e  gestione
temporanea. 
    3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al  comune,  sul
cui territorio insiste l'immobile  da  destinare  all'attivita',  una
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art.  19,  comma  2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi), come  da  ultimo  modificato  dall'art.  9
della legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia
di  processo  civile)  su  apposita  modulistica  predisposta   dalla
Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche
in via telematica. 
    4. Per la gestione dell'attivita' nelle strutture di cui al comma
2, il soggetto interessato deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere), qualora richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette  tempestivamente  copia,  anche  solo  in  via  telematica,
all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.
Il comune, a fini informativi, ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    6.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  3  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 5. 
    7. Le attivita'  sono  organizzate  per  periodi  di  durata  non
superiore a venti giorni. 
    8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini
di cui al comma 1 sono: 
      a)   accesso   non   interdetto   per    ragioni    ambientali,
naturalistiche, storiche ed artistiche; 
      b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile  con
la fruizione dichiarata; 
      c) dotazione  di  un'idonea  cassetta  di  pronto  soccorso  ed
annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza; 
      d) conformita'  degli  impianti  antincendio   alla   normativa
vigente; 
      e) manipolazione  e  conservazione  degli  alimenti  analoga  a
quella dell'autoconsumo familiare; 
      f)  stipula  di  idonea  assicurazione  per  il  pagamento   di
eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.». 
    3. Al  secondo  comma  dell'art..  6  della  legge  regionale  n.
31/1985, la parola: «e», e' sostituita dalla seguente: «o». 
    4. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale  n.  31/1985,
e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono rifugi escursionistici le strutture  gestite  da  enti
pubblici  o  da   enti   ed   associazioni   operanti   nel   settore
dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonche' da  privati,  idonee  ad
offrire ospitalita' ad alpinisti ed escursionisti in zone montane  di
altitudine non inferiore a settecento metri servite da  strade  o  da
altri mezzi di trasporto ordinari  anche  in  prossimita'  di  centri
abitati.». 
    5. L'art. 9 della legge regionale n. 31/1985  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 9. (Dichiarazione di  inizio  attivita')  -  1.  Chiunque
intende gestire  un  rifugio  alpino  o  un  rifugio  escursionistico
presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture  e  gli
immobili da destinare  all'attivita',  una  dichiarazione  di  inizio
attivita', ai sensi dell'art. 19,  comma  2,  secondo  periodo  della
legge  n.  241/1990,  su  apposita  modulistica   predisposta   dalla
struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche
in via telematica. 
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
interessato deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 9  aprile  1994,  qualora
richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo in via  telematica,  all'
Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.  Il
comune, a  fini  informativi,  ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    4.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 3.». 
    6. Al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n.  31/1985,
le parole: «- avvalendosi della normale organizzazione familiare  -»,
sono soppresse. 
    7. L'art. 15 della legge regionale n. 31/1985 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 15.(Dichiarazione di  inizio  attivita')  -  1.  Chiunque
intenda esercitare l'attivita' di affittacamere presenta  al  comune,
sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare
all'attivita',  una  dichiarazione  di  inizio  attivita',  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge n.  241/1990,  su
apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente
e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
interessato deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 9  aprile  1994,  qualora
richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo in via  telematica,  all'
Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.  Il
comune, a  fini  informativi,  ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    4.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 3.». 
    8. L'art. 18 della legge regionale n. 31/1985 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 18.(Dichiarazione di  inizio  attivita')  -  1.  Chiunque
intende gestire  case  e  appartamenti  per  le  vacanze  secondo  le
modalita' di cui all'art. 15 presenta al comune, sul  cui  territorio
insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', una
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art.  19,  comma  2,
secondo periodo, della legge n.  241/1990,  su  apposita  modulistica
predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente
disponibile anche in via telematica. 
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 9  aprile  1994,  qualora
richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo in via  telematica,  all'
Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.  Il
comune, a  fini  informativi,  ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    4.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 3.». 
    9. L'art. 18-ter della 1egge regionale n. 31/1985, come integrato
dall'art.  3  della  legge  regionale  30  settembre  2002,   n.   22
(Potenziamento della capacita' turistica  extralberghiera.  Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio
1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18-ter.(Gestione alloggi vacanze) - 1. La gestione  degli
alloggi vacanze di cui all'art. 18-bis e' affidata: 
        a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e  alle  societa'
consortili di imprenditori turistici; 
        b) alle piccole e medie imprese,  nonche'  agli  imprenditori
individuali operanti nel settore del turismo. 
    2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico
per  un  periodo  non  inferiore  a   duecentosettantacinque   giorni
all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un
periodo non superiore a trenta giorni consecutivi. 
    3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare  gratuitamente
per non piu' di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o  gli
alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al  comma  1.  In
tal caso viene data comunicazione al soggetto  gestore  dell'alloggio
entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 
    4. Il proprietario puo' gestire direttamente gli alloggi  vacanze
quando  possiede  i  requisiti  previsti  dal  comma  1,  e  non   ha
beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui
all'art.  18-quinquies,  come  inserito  dall'art.  5   della   1egge
regionale n. 22/2002.». 
    10. L'art. 18-quater  della  legge  regionale  n.  31/1985,  come
inserito dall'art. 4 della legge regionale n. 22/2002, e'  sostituito
dal seguente: 
      «Art. 18-quater.(Dichiarazione di inizio attivita') -  1.  Agli
effetti della presente legge, sono regolati da apposita  convenzione,
secondo  lo   schema   tipo   approvato   dalla   Giunta   regionale,
l'affidamento, da parte dei  proprietari  delle  unita'  immobiliari,
della gestione in forma indiretta degli  alloggi  vacanze  nonche'  i
tempi e le modalita' di utilizzo da parte dei proprietari stessi. 
    2. La gestione degli alloggi vacanze e' soggetta a  dichiarazione
di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo,
della  legge  n.  241/1990,  da  redigersi  su  apposita  modulistica
predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente
disponibile anche in via telematica. 
    3. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, il  soggetto
deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 9  aprile  1994,  qualora
richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette  tempestivamente  copia  anche  solo  in  via   telematica,
all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.
Il comune, a fini informativi, ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    5.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 4. 
    6.  Il  controllo  sulla  gestione  e'  affidato   alle   aziende
turistiche locali (ATL) in conformita' alle procedure  stabilite  con
il  regolamento  regionale  5  giugno  2003,  n.  8/R   (Disposizioni
attuative  della  legge  regionale   30   settembre   2002,   n.   22
"Potenziamento della capacita' turistica  extralberghiera.  Modifiche
ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio
1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»), che consentono alle medesime di
promuovere la capacita'  ricettiva,  controllare  la  qualita'  delle
strutture interessate, archiviare i dati  statistici  e  trasmetterli
alle province e alla Regione. 
    7. Le ATL possono svolgere servizio di  prenotazione  e,  tramite
questo,  in  particolare  verso  i  privati,  svolgere  funzioni   di
sostituto d'imposta.». 
    11. L'art. 21 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito  dal
seguente: 
      «Art.  21.(Sospensione  e  cessazione  dell'attivita')   -   1.
L'esercizio di una delle attivita' di cui  alla  presente  legge,  in
mancanza della dichiarazione di  inizio  attivita',  comporta,  oltre
all'applicazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  di  cui
all'art. 27-bis, la cessazione dell'attivita' medesima. 
    2. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di  sopravvenuta  carenza
rispetto ad una o piu' condizioni che hanno  legittimato  l'esercizio
dell'attivita', il comune o altra  autorita'  competente  assegna  un
termine per il ripristino  delle  medesime,  decorso  inutilmente  il
quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attivita',  fino  ad
un massimo di sessanta giorni. 
    3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino  delle
condizioni, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 
    4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e  3  il  comune  informa  la  provincia  e  l'agenzia  di
accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio. 
    5. Il titolare di  una  delle  strutture  ricettive  disciplinate
dalla  presente  legge  che  intende   procedere   alla   sospensione
temporanea o alla cessazione dell'attivita' deve darne preventivo  o,
se cio' non e' possibile, contestuale avviso al comune. 
    6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attivita'  non  puo'
essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili  dal  comune  per  fondati
motivi, di altri  sei  mesi;  decorso  tale  termine  l'attivita'  si
intende definitivamente cessata.». 
    12. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 31/1985, e'  inserito
il seguente: 
      «Art. 27-bis. (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia
di inizio attivita') - 1. Chiunque gestisce una  delle  strutture  di
cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio
attivita', e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa  da
€ 2000,00 a € 6.000,00. 
    2.  La  violazione  dell'art.  5  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00. 
    3. La gestione di uno  dei  complessi  di  cui  al  comma  1,  in
violazione dell'obbligo di cui agli artt. 5-bis, 9 comma 4, 15  comma
4, 18 comma 4 e 18-quater  comma  5,  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.». 
    13. L'art. 29 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 29. (Accertamento delle violazioni  e  irrogazione  delle
sanzioni) - 1. L'accertamento, l'irrogazione e la  riscossione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 27-bis e 28 sono
di competenza del comune sul  cui  territorio  insiste  la  struttura
turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi. 
    2. Per l'accertamento delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano  i
principi di cui al capo I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema penale).».