Art. 3 Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole: «, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro» e «, nonche' da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari», sono soppresse. 2. L'art. 5-bis della legge regionale n. 31/1985, come inserito dall'art. 2 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, e' sostituito dal seguente: «Art. 5-bis. (Attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze) - 1. Le associazioni e gli enti che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale. 2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprieta' delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea. 3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l'immobile da destinare all'attivita', una dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 4. Per la gestione dell'attivita' nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5. 7. Le attivita' sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni. 8. Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono: a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche; b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata; c) dotazione di un'idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza; d) conformita' degli impianti antincendio alla normativa vigente; e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare; f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.». 3. Al secondo comma dell'art.. 6 della legge regionale n. 31/1985, la parola: «e», e' sostituita dalla seguente: «o». 4. Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 31/1985, e' sostituito dal seguente: «3. Sono rifugi escursionistici le strutture gestite da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonche' da privati, idonee ad offrire ospitalita' ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a settecento metri servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimita' di centri abitati.». 5. L'art. 9 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito dal seguente: «Art. 9. (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Chiunque intende gestire un rifugio alpino o un rifugio escursionistico presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', una dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.». 6. Al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 31/1985, le parole: «- avvalendosi della normale organizzazione familiare -», sono soppresse. 7. L'art. 15 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito dal seguente: «Art. 15.(Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Chiunque intenda esercitare l'attivita' di affittacamere presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', una dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.». 8. L'art. 18 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito dal seguente: «Art. 18.(Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalita' di cui all'art. 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', una dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.». 9. L'art. 18-ter della 1egge regionale n. 31/1985, come integrato dall'art. 3 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18) e' sostituito dal seguente: «Art. 18-ter.(Gestione alloggi vacanze) - 1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'art. 18-bis e' affidata: a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle societa' consortili di imprenditori turistici; b) alle piccole e medie imprese, nonche' agli imprenditori individuali operanti nel settore del turismo. 2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi. 3. I proprietari degli alloggi, possono utilizzare gratuitamente per non piu' di novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 4. Il proprietario puo' gestire direttamente gli alloggi vacanze quando possiede i requisiti previsti dal comma 1, e non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 18-quinquies, come inserito dall'art. 5 della 1egge regionale n. 22/2002.». 10. L'art. 18-quater della legge regionale n. 31/1985, come inserito dall'art. 4 della legge regionale n. 22/2002, e' sostituito dal seguente: «Art. 18-quater.(Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l'affidamento, da parte dei proprietari delle unita' immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonche' i tempi e le modalita' di utilizzo da parte dei proprietari stessi. 2. La gestione degli alloggi vacanze e' soggetta a dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, da redigersi su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 3. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto n. 773/1931; b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4. 6. Il controllo sulla gestione e' affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformita' alle procedure stabilite con il regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R (Disposizioni attuative della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18»), che consentono alle medesime di promuovere la capacita' ricettiva, controllare la qualita' delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione. 7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.». 11. L'art. 21 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito dal seguente: «Art. 21.(Sospensione e cessazione dell'attivita') - 1. L'esercizio di una delle attivita' di cui alla presente legge, in mancanza della dichiarazione di inizio attivita', comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 27-bis, la cessazione dell'attivita' medesima. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o piu' condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attivita', il comune o altra autorita' competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attivita', fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio. 5. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attivita' deve darne preventivo o, se cio' non e' possibile, contestuale avviso al comune. 6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attivita' non puo' essere superiore a 6 sei mesi, prorogabili dal comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attivita' si intende definitivamente cessata.». 12. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 31/1985, e' inserito il seguente: «Art. 27-bis. (Violazione degli obblighi relativi alla denuncia di inizio attivita') - 1. Chiunque gestisce una delle strutture di cui alla presente legge senza aver presentato dichiarazione di inizio attivita', e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 2000,00 a € 6.000,00. 2. La violazione dell'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00. 3. La gestione di uno dei complessi di cui al comma 1, in violazione dell'obbligo di cui agli artt. 5-bis, 9 comma 4, 15 comma 4, 18 comma 4 e 18-quater comma 5, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.». 13. L'art. 29 della legge regionale n. 31/1985 e' sostituito dal seguente: «Art. 29. (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni) - 1. L'accertamento, l'irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 27-bis e 28 sono di competenza del comune sul cui territorio insiste la struttura turistica ricettiva, il quale introita i relativi proventi. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».