Art. 4 
 
        Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 
 
    1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24  gennaio  1995,  n.  14
(Nuova classificazione delle aziende  alberghiere),  e'  inserito  il
seguente: 
      «Art. 2-bis. (Dichiarazione di inizio attivita') - 1.  Chiunque
intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune,  sul  cui
territorio  insistono  le  strutture  e  gli  immobili  da  destinare
all'attivita',  una  dichiarazione  di  inizio  attivita',  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso  ai  documenti  amministrativi),  come  da  ultimo
modificato  dall'art.  9  della  legge  18   giugno   2009,   n.   69
(Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo  civile.)  su  apposita
modulistica predisposta dalla struttura regionale competente  e  resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica. 
    2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
interessato deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
      b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere), qualora richiesti; 
      c) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette tempestivamente copia, anche solo in via  telematica,  all'
Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.  Il
comune, a  fini  informativi,  ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    4.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 3.». 
    2. L'art. 7 della legge regionale n. 14/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 7. (Denuncia di classificazione) - 1. Per  l'attribuzione
della  classificazione  alberghiera  si  applicano  le  procedure  di
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui  all'art.  19,
comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990. 
    2.  La  denuncia  e'  presentata   al   comune   territorialmente
competente, contestualmente alla dichiarazione di  inizio  attivita',
oppure sei mesi prima della scadenza della  classificazione  gia'  in
atto,  su   modulistica   predisposta   dalla   struttura   regionale
competente. 
    3. Il  comune,  ai  fini  delle  verifiche  della  documentazione
ricevuta,  procede  secondo  le  modalita'  previste  in  materia  di
dichiarazione di inizio attivita'.». 
    3. L'art. 8 della legge regionale n. 14/1995  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art.  8.(Sanzioni)   -   1.   Chiunque   gestisce   un'azienda
alberghiera  senza  aver  presentato  la  dichiarazione   di   inizio
attivita', e' soggetto al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. 
    2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione  dell'art.
2-bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione  amministrativa
da € 1.000,00 a € 3.000,00.».