Art. 4 Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Dichiarazione di inizio attivita') - 1. Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attivita', una dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile.) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto interessato deve essere in possesso: a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. 3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all' Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita' di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresi', copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. 4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 e' comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.». 2. L'art. 7 della legge regionale n. 14/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Denuncia di classificazione) - 1. Per l'attribuzione della classificazione alberghiera si applicano le procedure di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241/1990. 2. La denuncia e' presentata al comune territorialmente competente, contestualmente alla dichiarazione di inizio attivita', oppure sei mesi prima della scadenza della classificazione gia' in atto, su modulistica predisposta dalla struttura regionale competente. 3. Il comune, ai fini delle verifiche della documentazione ricevuta, procede secondo le modalita' previste in materia di dichiarazione di inizio attivita'.». 3. L'art. 8 della legge regionale n. 14/1995 e' sostituito dal seguente: «Art. 8.(Sanzioni) - 1. Chiunque gestisce un'azienda alberghiera senza aver presentato la dichiarazione di inizio attivita', e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 6.000,00. 2. La gestione di un'azienda alberghiera in violazione dell'art. 2-bis comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00.».