Art. 6 
 
 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 
 
    1.  L'art.  6  della  legge  regionale  23  marzo  1995,  n.   38
(Disciplina dell'agriturismo) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6.(Dichiarazione  di  inizio  attivita')  -  1.  Chiunque
intende svolgere le  attivita'  agrituristiche  di  cui  all'art.  2,
presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture  e  gli
immobili  destinati  a  tale  scopo,  una  dichiarazione  di   inizio
attivita', ai sensi dell'art. 19, comma  2,  secondo  periodo,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009,  n.
69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile)  su  apposita
modulistica predisposta dalla struttura regionale competente  e  resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica. 
    2. Possono esercitare l'attivita': 
      a) coloro che non hanno riportato nel  triennio,  con  sentenza
passata in giudicato, condanne per uno  dei  delitti  previsti  dagli
artt. 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti
in materia di igiene e sanita' previsti in leggi speciali a meno  che
non abbiano ottenuto la riabilitazione; 
      b) coloro che non sono sottoposti a misura  di  prevenzione  ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono  stati  dichiarati
delinquenti abituali. 
    3. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
deve essere in possesso: 
      a) dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1; 
      b) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 
      c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'interno   9   aprile   1994
(Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere), qualora richiesti; 
      d) dei requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  struttura,
previsti dalla normativa vigente. 
    4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette  tempestivamente  copia,  anche  solo  in  via  telematica,
all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attivita'  di  vigilanza.
Il comune, a fini informativi, ne  trasmette,  altresi',  copia  alla
provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica  locale
competenti per territorio. 
    5.  Ogni  variazione  relativa  a  stati,  fatti,  condizioni   e
titolarita', indicati nella  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
comunicata entro e  non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente  per  territorio,  che  procede  ai
sensi del comma 3. 
    6. E'  fatta  salva  la  facolta'  da  parte  degli  imprenditori
agricoli  che  svolgono  attivita'  agrituristiche,   di   esercitare
altresi' attivita' di locazione di alloggi ai turisti  e  vendita  di
prodotti  della  propria  azienda  nel  rispetto  delle   norme   che
specificatamente regolano tali attivita'.».