Art. 8 
 
         Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 
 
    1.  L'art.  3  della  legge  regionale  30  marzo  1988,  n.   15
(Disciplina delle attivita' di organizzazione ed  intermediazione  di
viaggi e turismo), e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3. (Apertura delle agenzie di viaggio  e  turismo)  -  1.
L'apertura  di  agenzie  di  viaggio  e   turismo   e'   soggetta   a
dichiarazione di inizio di attivita' presentata al comune in  cui  ha
sede l'agenzia, ai sensi dell'art.  19,  comma  2,  secondo  periodo,
della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come  da  ultimo  modificato
dall'art.  9  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  su   apposita
modulistica predisposta dalla struttura regionale competente  e  resa
pubblicamente disponibile anche in via telematica. 
    2. Le attivita' indicate  all'art.  2,  comma  3  possono  essere
svolte  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo  nel  rispetto  della
normativa di settore vigente e previo  ottenimento  delle  specifiche
autorizzazioni, ove richieste. 
    3. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il  soggetto
deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza). 
    4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione
nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di  comuni
o regioni italiane, in conformita'  con  i  criteri  individuati  con
deliberazione della Giunta regionale. 
    5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio  attivita',  ne
trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia. 
    6. Qualsiasi variazione relativa a  stati,  fatti,  condizioni  e
titolarita', indicati nella dichiarazione  di  inizio  attivita',  e'
comunicata, entro e non  oltre  i  dieci  giorni  successivi  al  suo
verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi
del comma 5. 
    7. L'apertura di filiali, succursali e  altri  punti  vendita  di
agenzie gia' legittimate ad operare non e'  soggetta  a  denuncia  di
inizio di attivita',  bensi'  a  comunicazione  al  comune  ove  sono
ubicati.». 
    2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  15/1988  la
parola: «inoltre», e' soppressa. 
    3. L'art. 8 della legge regionale n. 15/1988  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art. 8.(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di
viaggio e turismo) - 1. Al fine di  assumere  la  responsabilita'  di
direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare  deve
dimostrare, in relazione alle  attivita'  che  intende  svolgere,  di
possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare: 
      a)  conoscenza  di  amministrazione  ed  organizzazione   delle
agenzie di viaggio quali risultano dalle attivita' indicate nell'art.
2; 
      b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; 
      c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. 
    2.   Qualora   il   titolare   dell'agenzia   non   possieda   le
caratteristiche professionali di cui al comma  1,  le  stesse  devono
essere  possedute  da  altra  persona,  collaboratore  o   dipendente
dell'agenzia,  che  assume  la  funzione  e  la  responsabilita'   di
direttore tecnico. 
    3.  Nel  caso  di  sopravvenuta  indisponibilita'  del  direttore
tecnico a svolgere le proprie funzioni,  il  titolare  della  agenzia
entro 90 (novanta) giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la
sospensione dell'attivita' fino alla nomina del nuovo direttore. 
    4. Il possesso delle  caratteristiche  professionali  di  cui  al
comma 1 e' accertato dalla provincia ai sensi del decreto legislativo
9  novembre  2007  n.  206  (Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle  qualifiche  professionali,  nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua  determinate  direttive  sulla
libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria
e Romania), secondo le modalita' stabilite  con  provvedimento  della
Giunta regionale. 
    5. In mancanza dei requisiti previsti dall'art.  29  del  decreto
legislativo  n.   206/2007,   il   possesso   delle   caratteristiche
professionali e' dimostrato  mediante  il  superamento  di  esame  di
idoneita' da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita
ai sensi dell'art. 9. A tali fini la Giunta  regionale  determina  le
materie, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle prove  di
esame. 
    6. L'agenzia deve disporre di  strutture  e  attrezzature  idonee
allo  svolgimento  delle  attivita'  per   cui   e'   prescritta   la
dichiarazione inizio attivita'. 
    7. Nel caso di vendita al pubblico  l'agenzia  deve  disporre  di
locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri  esercizi
commerciali, anche se con essi  interconnessi  al  fine  di  favorire
l'integrazione di varie forme di attivita'  economica  nell'interesse
generale degli scambi e del turismo. 
    8. Le disposizioni di cui al  comma  7,  non  si  applicano  alle
agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante
mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si
applicano  le  disposizioni  previste  dal  decreto   legislativo   6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229).». 
    4. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge  regionale
n. 15/1988, le parole:  «l'assessore  provinciale»,  sono  sostituite
dalle seguenti «la struttura provinciale competente». 
    5. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge  regionale
n. 15/1988 le parole: «di cui uno designato  dall'Associazione  delle
agenzie di viaggio  e  turismo  maggiormente  rappresentativa»,  sono
soppresse. 
    6. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale  n.  15/1988,  le
parole: «dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33», sono  sostituite
dalle seguenti: «dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti  locali),
come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato).». 
    7. L'art. 10 della legge regionale n. 15/1988 e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Art.  10.  (Sospensione  e  cessazione  dell'attivita')  -  1.
L'apertura o l'esercizio  di  un'agenzia  di  viaggio  e  turismo  in
mancanza della dichiarazione di inizio attivita' di cui  all'art.  3,
comporta,  oltre  all'applicazione  delle   sanzioni   amministrative
pecuniarie, la cessazione dell'attivita' medesima. 
    2. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di  sopravvenuta  carenza
rispetto  ad  una  o  piu'  condizioni  che  hanno   legittimato   la
dichiarazione di cui all'art. 3, il comune assegna un termine per  il
ripristino delle medesime, decorso inutilmente il  quale,  ordina  la
sospensione dell'esercizio dell'attivita',  fino  ad  un  massimo  di
sessanta giorni. 
    3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino  delle
condizioni, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 
    4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai
commi 1, 2 e  3  il  comune  informa  la  provincia  e  l'agenzia  di
accoglienza   e   promozione   turistica   locale   competente    per
territorio.». 
    8. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale  n.  15/1988  le
parole:  «munirsi  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3»,   sono
sostituite dalle seguenti:  «senza  presentare  la  dichiarazione  di
inizio attivita' di cui all'articolo 3». 
    9. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale  n.  15/1988  la
parola: «autorizzate», e' soppressa. 
    10. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n.  15/1988  la
parola: «autorizzate», e' soppressa. 
    11. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/1988,  le
parole: «senza aver  ottenuto  la  prescritta  autorizzazione»,  sono
sostituite dalle seguenti: «senza aver  presentato  dichiarazione  di
inizio attivita'». 
    12. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/1988,  le
parole: «o non in conformita' della copia inviata alla  Provincia  ai
sensi dell'art. 12 della presente legge,» e «il  mancato  invio  alla
Provincia  della   copia   del   programma   comporta   la   sanzione
amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a  L.  150.000»
sono soppresse. 
    13. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/1988,  e'
sostituito dal seguente: 
      «4. In caso di recidiva nelle violazioni  di  cui  al  comma  3
l'esercizio puo' essere sospeso o chiuso.».