Art. 8 Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 1. L'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), e' sostituito dal seguente: «Art. 3. (Apertura delle agenzie di viaggio e turismo) - 1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' presentata al comune in cui ha sede l'agenzia, ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69, su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica. 2. Le attivita' indicate all'art. 2, comma 3 possono essere svolte dalle agenzie di viaggio e turismo nel rispetto della normativa di settore vigente e previo ottenimento delle specifiche autorizzazioni, ove richieste. 3. Per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 4. La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformita' con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. 5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attivita', ne trasmette copia, anche solo in via telematica, alla provincia. 6. Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita', indicati nella dichiarazione di inizio attivita', e' comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio che procede ai sensi del comma 5. 7. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non e' soggetta a denuncia di inizio di attivita', bensi' a comunicazione al comune ove sono ubicati.». 2. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/1988 la parola: «inoltre», e' soppressa. 3. L'art. 8 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 8.(Requisiti professionali e strutturali delle agenzie di viaggio e turismo) - 1. Al fine di assumere la responsabilita' di direzione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo il titolare deve dimostrare, in relazione alle attivita' che intende svolgere, di possedere adeguate caratteristiche professionali ed in particolare: a) conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attivita' indicate nell'art. 2; b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica; c) conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. 2. Qualora il titolare dell'agenzia non possieda le caratteristiche professionali di cui al comma 1, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume la funzione e la responsabilita' di direttore tecnico. 3. Nel caso di sopravvenuta indisponibilita' del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 (novanta) giorni propone un nuovo direttore tecnico, pena la sospensione dell'attivita' fino alla nomina del nuovo direttore. 4. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al comma 1 e' accertato dalla provincia ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), secondo le modalita' stabilite con provvedimento della Giunta regionale. 5. In mancanza dei requisiti previsti dall'art. 29 del decreto legislativo n. 206/2007, il possesso delle caratteristiche professionali e' dimostrato mediante il superamento di esame di idoneita' da sostenersi avanti ad una apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 9. A tali fini la Giunta regionale determina le materie, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle prove di esame. 6. L'agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attivita' per cui e' prescritta la dichiarazione inizio attivita'. 7. Nel caso di vendita al pubblico l'agenzia deve disporre di locali facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l'integrazione di varie forme di attivita' economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo. 8. Le disposizioni di cui al comma 7, non si applicano alle agenzie che effettuano la vendita al pubblico esclusivamente mediante mezzi telematici o altre forme di vendita a distanza, nei cui casi si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).». 4. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/1988, le parole: «l'assessore provinciale», sono sostituite dalle seguenti «la struttura provinciale competente». 5. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/1988 le parole: «di cui uno designato dall'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo maggiormente rappresentativa», sono soppresse. 6. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/1988, le parole: «dalla legge regionale 2 luglio 1976 n. 33», sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), come da ultimo modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).». 7. L'art. 10 della legge regionale n. 15/1988 e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Sospensione e cessazione dell'attivita') - 1. L'apertura o l'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 3, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la cessazione dell'attivita' medesima. 2. In caso di dichiarazioni mendaci o di sopravvenuta carenza rispetto ad una o piu' condizioni che hanno legittimato la dichiarazione di cui all'art. 3, il comune assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale, ordina la sospensione dell'esercizio dell'attivita', fino ad un massimo di sessanta giorni. 3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione delle attivita'. 4. Entro cinque giorni dall'adozione, dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune informa la provincia e l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competente per territorio.». 8. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 15/1988 le parole: «munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 3», sono sostituite dalle seguenti: «senza presentare la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 3». 9. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 15/1988 la parola: «autorizzate», e' soppressa. 10. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 15/1988 la parola: «autorizzate», e' soppressa. 11. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/1988, le parole: «senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione», sono sostituite dalle seguenti: «senza aver presentato dichiarazione di inizio attivita'». 12. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/1988, le parole: «o non in conformita' della copia inviata alla Provincia ai sensi dell'art. 12 della presente legge,» e «il mancato invio alla Provincia della copia del programma comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 50.000 a L. 150.000» sono soppresse. 13. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 15/1988, e' sostituito dal seguente: «4. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 3 l'esercizio puo' essere sospeso o chiuso.».