(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 2010) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13156 del 1° febbraio 2010; Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Integrazioni all'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)». Art. 1 Integrazioni all'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R 1. Dopo il comma 6 dell'art. 32 del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2), e' aggiunto, infine, il seguente: «6-bis. I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more dell'approvazione dei piani disciplinanti l'uso del demanio di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008, qualora ritenuto necessario, nell'ambito del riordino dei posti barca esistenti, possono, per l'anno 2010 e per i soli ormeggi posti nei porti turistici gia' definiti di interesse comunale, applicare le tariffe comunali vigenti nell'anno 2009.».