(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 5 del 4 febbraio 2010) 
 
 
                                    
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2; 
    Visto il regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-13156 del  1°
febbraio 2010; 
      
 
                                Emana 
 
  
il seguente regolamento: 
    Regolamento regionale  recante:  «Integrazioni  all'art.  32  del
regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo  del  demanio
idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera
j) della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)». 
                               Art. 1 
 
                      Integrazioni all'art. 32 
          del regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R 
 
    1. Dopo il comma 6 dell'art.  32  del  regolamento  regionale  28
luglio 2009, n. 13/R (Utilizzo del demanio idrico  della  navigazione
interna piemontese (art. 4, comma 1, lettera j) della legge regionale
17 gennaio 2008, n. 2), e' aggiunto, infine, il seguente: 
      «6-bis. I comuni e le gestioni associate competenti, nelle more
dell'approvazione dei piani disciplinanti l'uso del  demanio  di  cui
all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008, qualora ritenuto
necessario, nell'ambito  del  riordino  dei  posti  barca  esistenti,
possono, per l'anno 2010  e  per  i  soli  ormeggi  posti  nei  porti
turistici gia' definiti di interesse comunale, applicare  le  tariffe
comunali vigenti nell'anno 2009.».