Art. 2 Riconoscimento della dislessia e definizioni 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali disturbi specifici di apprendimento che limitano in tutto o in parte la capacita' di lettura, di scrittura e di calcolo, costituendo una limitazione importante per alcune attivita' quotidiane per i soggetti che ne soffrono, con pregiudizio della possibilita' di raggiungere un livello di istruzione adeguato ai potenziali cognitivi e con limitazione delle opportunita' professionali future. 2. I disturbi specifici di apprendimento di cui al comma 1 sono tali se si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate e confermate da un quoziente intellettivo non inferiore a -1ds (equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori medi attesi per eta' ed in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 3. In presenza di DSA la Regione promuove interventi di assistenza idonei.