Art. 2 
 
            Riconoscimento della dislessia e definizioni 
 
    1. La  presente  legge  riconosce  la  dislessia,  la  disgrafia,
disortografia e la discalculia,  di  seguito  denominate  DSA,  quali
disturbi specifici di apprendimento che limitano in tutto o in  parte
la capacita' di lettura, di scrittura e di calcolo,  costituendo  una
limitazione importante per alcune attivita' quotidiane per i soggetti
che ne soffrono, con pregiudizio della possibilita' di raggiungere un
livello  di  istruzione  adeguato  ai  potenziali  cognitivi  e   con
limitazione delle opportunita' professionali future. 
    2. I disturbi specifici di apprendimento di cui al comma  1  sono
tali se si manifestano in presenza di capacita' cognitive adeguate  e
confermate  da  un  quoziente  intellettivo  non  inferiore  a   -1ds
(equivalente a un valore di 85) rispetto ai valori  medi  attesi  per
eta' ed in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. 
      3. In  presenza  di  DSA  la  Regione  promuove  interventi  di
assistenza idonei.