Art. 4 
 
        Interventi di diagnosi, riabilitazione ed istruzione 
 
    1. E' compito della scuola di ogni ordine  e  grado,  pubblica  o
parificata, comprese  le  scuole  dell'infanzia,  attuare  interventi
tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a  rischio  di
DSA, dandone sollecita comunicazione  alle  famiglie  interessate  ed
attuando una efficace collaborazione alla diagnosi  precoce  mediante
l'invio degli alunni all'equipe  diagnostica,  previa  autorizzazione
delle famiglie. 
    2. La diagnosi di DSA e' effettuata, in  modo  multidisciplinare,
nell'ambito degli interventi gia' assicurati dal  Servizio  sanitario
nazionale a legislazione vigente, nonche' dagli specialisti  sanitari
neuropsichiatri infantili o psicologi privati, convenzionati  e  non,
purche' in conformita' alle «Raccomandazioni per la  pratica  clinica
nei disturbi  evolutivi  specifici  di  apprendimento»  emerse  dalla
Consensus Conference 2007. Ancorche'  la  diagnosi  sia  accompagnata
dalla  richiesta  di  provvedimenti  amministrativi,  ex   legge   n.
104/1992, rimane l'obbligo della validazione da  parte  del  Servizio
sanitario  nazionale.  L'iter  diagnostico  e  l'individuazione   dei
percorsi di intervento e di recupero sono attuati,  di  norma,  entro
sessanta giorni dalla segnalazione. 
    3. Gli allievi con segnalazione diagnostica di DSA hanno  diritto
a fruire di appositi provvedimenti  dispensativi  e  compensativi  di
flessibilita' didattica. 
    4.  Al  fine  di  garantire   la   realizzazione   del   progetto
individualizzato   di   intervento    educativo    o    riabilitativo
appositamente formulato, i familiari, fino al primo grado, di  alunni
con DSA, dipendenti  di  ruolo  della  Regione  o  di  enti  da  essa
dipendenti, possono  usufruire  della  flessibilita'  dell'orario  di
lavoro, conformemente  alle  disposizioni  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro.