Art. 4 Interventi di diagnosi, riabilitazione ed istruzione 1. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando una efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie. 2. La diagnosi di DSA e' effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonche' dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati, convenzionati e non, purche' in conformita' alle «Raccomandazioni per la pratica clinica nei disturbi evolutivi specifici di apprendimento» emerse dalla Consensus Conference 2007. Ancorche' la diagnosi sia accompagnata dalla richiesta di provvedimenti amministrativi, ex legge n. 104/1992, rimane l'obbligo della validazione da parte del Servizio sanitario nazionale. L'iter diagnostico e l'individuazione dei percorsi di intervento e di recupero sono attuati, di norma, entro sessanta giorni dalla segnalazione. 3. Gli allievi con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica. 4. Al fine di garantire la realizzazione del progetto individualizzato di intervento educativo o riabilitativo appositamente formulato, i familiari, fino al primo grado, di alunni con DSA, dipendenti di ruolo della Regione o di enti da essa dipendenti, possono usufruire della flessibilita' dell'orario di lavoro, conformemente alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.