Art. 5 
 
                 Misure per l'inserimento lavorativo 
 
    1. Alle persone con disturbi  di  apprendimento  sono  assicurate
uguali opportunita' di sviluppo delle  proprie  capacita'  ed  uguale
accesso al mondo del lavoro. 
    2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e  dagli  Enti  da
essa   dipendenti   e'   prevista   la   predisposizione   di   prove
personalizzate ed adeguate alle specifiche abilita' e difficolta' del
concorrente con DSA. In particolare, e' assicurata la possibilita' di
sostituire le prove scritte con un colloquio orale  o  di  utilizzare
strumenti compensativi per le difficolta'  di  lettura,  scrittura  e
calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per
l'espletamento   delle   prove.   Queste   ipotesi   devono    essere
esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. 
    3.  Il  concorrente  con  DSA,  per  l'espletamento  della  prova
differenziata, dovra' produrre, con la domanda di  partecipazione  al
concorso, una certificazione  sanitaria  rilasciata  dalla  struttura
sanitaria pubblica che accerti l'esistenza dei disturbi.