Art. 5 Misure per l'inserimento lavorativo 1. Alle persone con disturbi di apprendimento sono assicurate uguali opportunita' di sviluppo delle proprie capacita' ed uguale accesso al mondo del lavoro. 2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dagli Enti da essa dipendenti e' prevista la predisposizione di prove personalizzate ed adeguate alle specifiche abilita' e difficolta' del concorrente con DSA. In particolare, e' assicurata la possibilita' di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, scrittura e calcolo; in alternativa possono essere stabiliti tempi differenti per l'espletamento delle prove. Queste ipotesi devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. 3. Il concorrente con DSA, per l'espletamento della prova differenziata, dovra' produrre, con la domanda di partecipazione al concorso, una certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che accerti l'esistenza dei disturbi.