Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. L'onere complessivo  a  carico  del  bilancio  della  Regione,
derivante dall'applicazione della presente legge, e'  determinato  in
€ 330.000 per l'anno 2009, € 200.000 per l'anno 2010, €  240.000  per
l'anno 2011 ed € 280.000 a decorrere dall'anno 2012. 
    2. Con riferimento al bilancio della Regione per  l'anno  2009  e
per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova  copertura
nello stato di previsione della  spesa  nell'obiettivo  programmatico
2.2.4.02  (Istruzione  e  cultura  -  Diritto  allo  studio)  ed   al
finanziamento si provvede: 
      a) quanto a € 172.700 per l'anno 2009, € 42.700 per l'anno 2010
ed € 82.700 per l'anno 2011 mediante  l'utilizzo  degli  stanziamenti
iscritti nell'obiettivo  programmatico  2.2.4.02  al  capitolo  55560
(Spese  per  l'attuazione  del  diritto   allo   studio   nell'ambito
universitario); 
      b) quanto ad annui € 26.000 per gli  anni  2009,  2010  e  2011
mediante  l'utilizzo  degli  stanziamenti   iscritti   nell'obiettivo
programmatico 2.2.4.02  al  capitolo  55530  (Provvidenze  economiche
nell'ambito del diritto allo studio); 
      c) quanto ad annui € 131.300 complessivi  per  gli  anni  2009,
2010  e  2011  mediante  l'utilizzo   degli   stanziamenti   iscritti
nell'obiettivo  programmatico  2.2.4.01  (Istruzione  e   cultura   -
Funzionamento  scuole)  al  capitolo  55130  (Trasferimenti  per   il
funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli  organi
collegiali),  per  annui   euro   25.000,   e   al   capitolo   55145
(Trasferimenti alle istituzioni scolastiche  regionali  di  dotazioni
straordinarie per la realizzazione di progetti  di  iniziativa  della
Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste),  per
annui € 106.300. 
    3. Con riferimento al bilancio per il triennio 2010/2012, l'onere
di cui al comma 1 trova copertura nello  stato  di  previsione  della
spesa nell'unita'  previsionale  di  base  1.5.4.10  (Interventi  per
l'attuazione  del  diritto  allo  studio  nell'ambito  della   scuola
primaria e  secondaria)  e  al  finanziamento  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unita'  previsionale  di  base
1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente)  a  valere  sull'apposito
accantonamento previsto al  punto  B.1.  (Assegnazione  di  borse  di
studio a famiglie svantaggiate) del medesimo bilancio. 
    4. Per l'applicazione della presente legge, la  Giunta  regionale
e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.