Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo a carico del bilancio della Regione, derivante dall'applicazione della presente legge, e' determinato in € 330.000 per l'anno 2009, € 200.000 per l'anno 2010, € 240.000 per l'anno 2011 ed € 280.000 a decorrere dall'anno 2012. 2. Con riferimento al bilancio della Regione per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 (Istruzione e cultura - Diritto allo studio) ed al finanziamento si provvede: a) quanto a € 172.700 per l'anno 2009, € 42.700 per l'anno 2010 ed € 82.700 per l'anno 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 al capitolo 55560 (Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario); b) quanto ad annui € 26.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.02 al capitolo 55530 (Provvidenze economiche nell'ambito del diritto allo studio); c) quanto ad annui € 131.300 complessivi per gli anni 2009, 2010 e 2011 mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.01 (Istruzione e cultura - Funzionamento scuole) al capitolo 55130 (Trasferimenti per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali), per annui euro 25.000, e al capitolo 55145 (Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste), per annui € 106.300. 3. Con riferimento al bilancio per il triennio 2010/2012, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unita' previsionale di base 1.5.4.10 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito della scuola primaria e secondaria) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.1. (Assegnazione di borse di studio a famiglie svantaggiate) del medesimo bilancio. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.