Art. 2 Soggetti beneficiari 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi alle famiglie anagrafiche che risultano residenti nel territorio regionale al 1° gennaio di ogni anno. 2. Ai fini di cui alla presente legge, per la definizione di famiglia anagrafica si prende a riferimento l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). 3. In ogni caso, i contributi non possono essere concessi a piu' di una famiglia anagrafica per ciascuna abitazione.