Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi  alle
famiglie anagrafiche che risultano residenti nel territorio regionale
al 1° gennaio di ogni anno. 
    2. Ai fini di cui alla presente  legge,  per  la  definizione  di
famiglia anagrafica si prende a riferimento l'articolo 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223  (Approvazione
del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). 
    3. In ogni caso, i contributi non possono essere concessi a  piu'
di una famiglia anagrafica per ciascuna abitazione.