Art. 3 
 
              Criteri per la concessione dei contributi 
 
    1.  La  Giunta  regionale  stabilisce,  sentite  le   Commissioni
consiliari  competenti,  i  criteri  per  la  quantificazione  e   la
graduazione   dei   contributi   previsti   dalla   presente   legge,
differenziando l'entita' dei medesimi con riferimento al  numero  dei
componenti la famiglia anagrafica,  al  contesto  ambientale  ove  e'
ubicata l'abitazione in cui risiedono  i  soggetti  beneficiari  e  a
eventuali parametri di efficienza energetica. 
    2.  La  Giunta  regionale   stabilisce,   inoltre,   sentite   le
Commissioni consiliari competenti, ogni altro adempimento o  aspetto,
anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.