Art. 3 Criteri per la concessione dei contributi 1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la quantificazione e la graduazione dei contributi previsti dalla presente legge, differenziando l'entita' dei medesimi con riferimento al numero dei componenti la famiglia anagrafica, al contesto ambientale ove e' ubicata l'abitazione in cui risiedono i soggetti beneficiari e a eventuali parametri di efficienza energetica. 2. La Giunta regionale stabilisce, inoltre, sentite le Commissioni consiliari competenti, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.