Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in € 17.700.000 a decorrere dall'anno 2010. 2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa negli obiettivi programmatici 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi) e al finanziamento si provvede: a) per l'anno 2010 mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nei seguenti obiettivi programmatici: 1) 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali), al capitolo 39090 (Compensazione credito I.V.A. relativa alle attivita' commerciali della Regione) per € 900.000; 2) 2.1.4.02 (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) per € 13.000.000 e al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione Finaosta) per € 200.000; 3) 2.1.5 (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), al capitolo 21881 (Spese per la gestione della distribuzione dei generi contingentati e per i relativi sistemi informatici) per € 710.000; 4) 2.2.2.14 (Interventi nel settore dei trasporti), al capitolo 68095 (Spese per la manutenzione straordinaria del collegamento tramviario Cogne - Eaux-Froides - Plan-Praz) per € 2.000.000; 5) 2.2.2.15 (Interventi nel settore delle risorse energetiche), al capitolo 33793 (Spese per il funzionamento del centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete in ordine all'applicazione della normativa sul rendimento energetico nell'edilizia) per € 440.000; 6) 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per € 450.000 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.1 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso; b) per l'anno 2001 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di € 17.700.000 sul capitolo 01405 (Quote fisse di ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla banzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi per autotrazione di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 26 novembre 1981, n. 690) del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011. 3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa nelle unita' previsionali di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico ambientale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto E.4. (Sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) dell'allegato 2/A del medesimo bilancio. 4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.