Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente
legge e' determinato in € 17.700.000 a decorrere dall'anno 2010. 
    2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione  per  il
triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1  trova  copertura  nello
stato  di  previsione  della  spesa  negli  obiettivi   programmatici
2.2.2.15  (Interventi  nel  settore  delle  risorse  energetiche)   e
2.1.6.01 (Consulenze,  incarichi  e  studi)  e  al  finanziamento  si
provvede: 
      a) per l'anno 2010 mediante  la  riduzione  degli  stanziamenti
iscritti nel bilancio  pluriennale  della  Regione  per  il  triennio
2009/2011 nei seguenti obiettivi programmatici: 
        1) 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali),  al  capitolo
39090  (Compensazione  credito   I.V.A.   relativa   alle   attivita'
commerciali della Regione) per € 900.000; 
        2) 2.1.4.02 (Partecipazioni  azionarie  e  conferimenti),  al
capitolo 35620 (Spese per la  costituzione  del  fondo  di  dotazione
della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale) per
€ 13.000.000 e al capitolo 35625 (Trasferimento ai fondi di rotazione
Finaosta) per € 200.000; 
        3)  2.1.5  (Programmi  di  informatizzazione   di   interesse
regionale),  al  capitolo  21881  (Spese  per   la   gestione   della
distribuzione dei generi  contingentati  e  per  i  relativi  sistemi
informatici) per € 710.000; 
        4)  2.2.2.14  (Interventi  nel  settore  dei  trasporti),  al
capitolo  68095  (Spese  per  la   manutenzione   straordinaria   del
collegamento  tramviario  Cogne  -  Eaux-Froides  -  Plan-Praz)   per
€ 2.000.000; 
        5)   2.2.2.15   (Interventi   nel   settore   delle   risorse
energetiche), al capitolo  33793  (Spese  per  il  funzionamento  del
centro  di  osservazione  avanzato  sulle   energie   di   flusso   e
sull'energia di rete in ordine all'applicazione della  normativa  sul
rendimento energetico nell'edilizia) per € 440.000; 
        6) 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale  per
il  finanziamento  di  spese  correnti)  per   € 450.000   a   valere
sull'accantonamento    previsto    al    punto     B.2.1     (Riforma
dell'organizzazione  turistica  regionale)  dell'allegato  n.  1   al
bilancio stesso; 
      b) per  l'anno  2001  mediante  l'iscrizione  di  una  maggiore
entrata  di  € 17.700.000  sul  capitolo  01405   (Quote   fisse   di
ripartizione sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla banzina,
sugli  oli  da  gas  per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  per
autotrazione di cui all'art. 4 ultimo comma della legge  26  novembre
1981, n. 690) del bilancio pluriennale della Regione per il  triennio
2009/2011. 
    3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1  trova  copertura  nello
stato di previsione della spesa nelle  unita'  previsionali  di  base
1.11.7.10   (Interventi   per   l'attuazione   degli   strumenti   di
pianificazione energetico ambientale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e
collaborazioni tecniche) e  al  finanziamento  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 1.16.2.10  (Fondo  globale
di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto  al
punto E.4. (Sostegno economico alle famiglie mediante  concorso  alle
spese per il riscaldamento domestico) dell'allegato 2/A del  medesimo
bilancio. 
    4. Per l'applicazione della presente legge, la  Giunta  regionale
e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.