Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a partire dall'anno 2010. 2. In sede di prima applicazione, in relazione ai contributi previsti per l'anno 2010, la Giunta regionale tiene conto esclusivamente del criterio relativo al numero dei componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 3, comma 1. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 7 dicembre 2009 ROLLANDIN