Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. I contributi di  cui  alla  presente  legge  sono  concessi  a
partire dall'anno 2010. 
    2. In sede di prima  applicazione,  in  relazione  ai  contributi
previsti  per  l'anno  2010,  la   Giunta   regionale   tiene   conto
esclusivamente del criterio relativo  al  numero  dei  componenti  la
famiglia anagrafica di cui all'art. 3, comma 1. 
      
    La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
      Aosta, 7 dicembre 2009 
 
                              ROLLANDIN