(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
               Valle d'Aosta n. 1, del 5 gennaio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
    1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere d) e q), della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della
flora alpina. 
    2. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le  specie  di
flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni,  la
cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale. 
    3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente  legge
gli  interventi  connessi  con  le  pratiche  colturali   comportanti
l'utilizzazione della  copertura  vegetale  dei  terreni  agrari,  le
colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per
la manutenzione delle scarpate stradali.