(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1, del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 O g g e t t o 1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere d) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste disciplina, con la presente legge, la tutela e la conservazione della flora alpina. 2. Nel territorio regionale sono soggette a tutela le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi connessi con le pratiche colturali comportanti l'utilizzazione della copertura vegetale dei terreni agrari, le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura e il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.