Art. 10 Disposizioni generali 1. E' consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona non incluse negli allegati A, B, C, D, E e F, nel quantitativo giornaliero massimo di venti steli fioriferi a persona. Per gruppi composti da piu' di tre persone il quantitativo globale massimo raccoglibile non puo' superare gli ottanta steli fioriferi per ogni specie. 2. Le specie di flora spontanea autoctona incluse negli allegati B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo. 3. Il divieto alla raccolta deve essere reso conoscibile a cura dell'interessato mediante l'apposizione sul proprio fondo di specifici cartelli. 4. E' vietata la commercializzazione di tutte le specie di flora spontanea autoctona, fatta eccezione per quelle per le quali e' consentita ai sensi della presente legge la raccolta ad uso commerciale.