Art. 10 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1. E' consentita la raccolta  delle  specie  di  flora  spontanea
autoctona non incluse  negli  allegati  A,  B,  C,  D,  E  e  F,  nel
quantitativo giornaliero massimo di venti steli fioriferi a  persona.
Per gruppi composti da piu' di tre persone  il  quantitativo  globale
massimo raccoglibile non puo' superare gli  ottanta  steli  fioriferi
per ogni specie. 
    2. Le specie di flora spontanea autoctona incluse negli  allegati
B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario
o del titolare di altro diritto reale o personale  di  godimento  del
fondo. 
    3. Il divieto alla raccolta deve essere reso conoscibile  a  cura
dell'interessato  mediante  l'apposizione  sul   proprio   fondo   di
specifici cartelli. 
    4. E' vietata la commercializzazione di tutte le specie di  flora
spontanea autoctona, fatta eccezione  per  quelle  per  le  quali  e'
consentita  ai  sensi  della  presente  legge  la  raccolta  ad   uso
commerciale.