Art. 12 
 
                           S a n z i o n i 
 
    1. Chiunque raccolga o danneggi  le  specie  di  flora  spontanea
autoctona  e  le  specie  di  felci,   muschi   e   licheni   incluse
nell'allegato A e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20  per  ogni  stelo
fiorifero, fino a un massimo di € 120. 
    2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o  specie
di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  di
denaro pari a € 30 per ogni pianta, fino a un massimo di € 180. 
    3. Chiunque violi l'art. 4, comma 3, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  di  denaro  da
€ 300 a € 1.800, con obbligo di ripristino dell'habitat distrutto. 
    4. Chiunque violi l'art. 5, comma 1, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a
€ 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il  quantitativo  consentito,
fino a un massimo di € 60. 
    5. Chiunque violi l'art.  5,  commi  2  e  3,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  di
denaro pari a € 50, fino a un massimo di € 300 per  ogni  100  grammi
eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore
a 50 grammi. 
    6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea  autoctona  nonche'
di  felci  incluse  nell'allegato  B  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a
€ 10 per ogni pianta, fino a un massimo di € 60. 
    7. Chiunque violi l'art. 6, comma 1, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a
€ 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per  le
specie per uso officinale e  per  ogni  10  grammi  eccedenti  per  i
licheni, fino a un massimo di € 300. 
    8. Chiunque raccolga ad  uso  commerciale  specie  incluse  negli
allegati D ed E senza la  prevista  autorizzazione  o  con  modalita'
difformi  da  quanto   autorizzato,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  di  denaro  da
€ 200 a € 1.200. 
    9. Chiunque violi l'art.  8,  commi  1  e  2,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  di
denaro da € 100 a € 600. 
    10. Chiunque violi l'art. 8, comma 3, e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  di  denaro  da
€ 50 a € 300. 
    11. La  mancanza  della  documentazione  giustificativa  prevista
dall'articolo  8,  comma  4,  comporta  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300. 
    12. L'introduzione di  specie  vegetali  alloctone  o  aliene  in
ambiente naturale, in violazione dell'art. 9, comma  1,  comporta  la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  di
denaro da € 500 a € 3.000, con obbligo di eradicazione  della  specie
introdotta. 
    13. Chiunque violi l'art. 10, comma 1, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a
€ 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il  quantitativo  consentito,
fino a un massimo di € 30. 
    14. Chiunque violi l'art. 10, comma 4, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una  somma  di  denaro  da
€ 500, fino a un massimo di € 3.000. 
    15. Per l'applicazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).