Art. 12 S a n z i o n i 1. Chiunque raccolga o danneggi le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 20 per ogni stelo fiorifero, fino a un massimo di € 120. 2. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona o specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 30 per ogni pianta, fino a un massimo di € 180. 3. Chiunque violi l'art. 4, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 300 a € 1.800, con obbligo di ripristino dell'habitat distrutto. 4. Chiunque violi l'art. 5, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di € 60. 5. Chiunque violi l'art. 5, commi 2 e 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 50, fino a un massimo di € 300 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito o una sua frazione non inferiore a 50 grammi. 6. Chiunque estirpi specie di flora spontanea autoctona nonche' di felci incluse nell'allegato B e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni pianta, fino a un massimo di € 60. 7. Chiunque violi l'art. 6, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 50 per ogni 100 grammi eccedenti il quantitativo consentito per le specie per uso officinale e per ogni 10 grammi eccedenti per i licheni, fino a un massimo di € 300. 8. Chiunque raccolga ad uso commerciale specie incluse negli allegati D ed E senza la prevista autorizzazione o con modalita' difformi da quanto autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 200 a € 1.200. 9. Chiunque violi l'art. 8, commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 100 a € 600. 10. Chiunque violi l'art. 8, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300. 11. La mancanza della documentazione giustificativa prevista dall'articolo 8, comma 4, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300. 12. L'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene in ambiente naturale, in violazione dell'art. 9, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 500 a € 3.000, con obbligo di eradicazione della specie introdotta. 13. Chiunque violi l'art. 10, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a € 10 per ogni stelo fiorifero eccedente il quantitativo consentito, fino a un massimo di € 30. 14. Chiunque violi l'art. 10, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 500, fino a un massimo di € 3.000. 15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).