Art. 13 R i n v i o 1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, a modificare o aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F, con periodicita' almeno quinquennale. 2. La Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.