Art. 13 
 
                             R i n v i o 
 
    1. La Giunta regionale provvede,  con  propria  deliberazione  da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione,  a  modificare  o
aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F,  con  periodicita'  almeno
quinquennale. 
    2.  La  Giunta  regionale   disciplina   inoltre,   con   propria
deliberazione,   ogni   altro   adempimento    o    aspetto,    anche
procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge.