Art. 15 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in annui € 144.500 a decorrere dall'anno 2010. 2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1 trova copertura negli obiettivi programmatici 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali), per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile), per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici: a) 2.2.1.08 al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui € 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attivita' di informazione e sensibilizzazione concernente la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per annui € 10.000, al capitolo 39500 (Spese per l'organizzazione e gestione delle riserve naturali) per annui € 26.500 e al capitolo 39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse naturali e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui € 77.000; b) 2.1.6.01 al capitolo 21820 (Spese per incarichi di consulenza e studi) per annui € 10.000; c) 2.2.1.09 al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) per annui € 11.000. 3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'Area omogenea 01.14.02 (Parchi e Riserve naturali), per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e), e nelle Unita' Previsionali 01.03.01.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), 01.14.01.10 (Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio), per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e al finanziamento dell'onere si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle seguenti unita' previsionali di base: a) 01.14.02.20 (Investimenti per i Parchi e le Riserve naturali) per annui € 10.000; b) 01.14.02.10 (Interventi per la tutela dei Parchi e delle Riserve naturali) per annui € 113.500; c) 01.03.01.13 per annui € 10.000; d) 01.14.01.10 per annui € 11.000. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 12 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione. 5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 7 dicembre 2009. ROLLANDIN (Omissis).