Art. 15 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente
legge e' determinato in annui € 144.500 a decorrere dall'anno 2010. 
    2. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione  per  il
triennio 2009/2011 l'onere di cui al comma 1  trova  copertura  negli
obiettivi programmatici 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali),
per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a),  b)  ed  e),
2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi), per  le  finalita'  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), 2.2.1.09 (Ambiente  e  sviluppo
sostenibile), per le finalita' di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera
e), e al finanziamento dell'onere  si  provvede  mediante  l'utilizzo
degli stanziamenti iscritti nei seguenti obiettivi programmatici: 
      a) 2.2.1.08 al capitolo 39666 (Spese per interventi concernenti
la tutela e la gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica
regionale) per annui € 10.000, al capitolo 39667 (Spese per attivita'
di informazione  e  sensibilizzazione  concernente  la  tutela  e  la
gestione della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale) per
annui € 10.000, al  capitolo  39500  (Spese  per  l'organizzazione  e
gestione delle riserve naturali) per annui €  26.500  e  al  capitolo
39440 (Spese per interventi per la protezione delle risorse  naturali
e per la divulgazione della loro conoscenza) per annui € 77.000; 
      b)  2.1.6.01  al  capitolo  21820  (Spese  per   incarichi   di
consulenza e studi) per annui € 10.000; 
      c) 2.2.1.09 al capitolo  67390  (Spese  per  la  tutela  ed  il
recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione  del
settore) per annui € 11.000. 
    3. Con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il
triennio  2010/2012  l'onere  di  cui  al  comma  1  trova  copertura
nell'Area omogenea 01.14.02  (Parchi  e  Riserve  naturali),  per  le
finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e),  e  nelle
Unita' Previsionali 01.03.01.13 (Consulenze, studi  e  collaborazioni
tecniche), per le finalita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere c)  e
d), 01.14.01.10 (Interventi per la tutela,  recupero,  valorizzazione
dell'ambiente e del paesaggio), per le finalita' di cui  all'articolo
3, comma 1, lettera e), e al  finanziamento  dell'onere  si  provvede
mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle  seguenti  unita'
previsionali di base: 
      a)  01.14.02.20  (Investimenti  per  i  Parchi  e  le   Riserve
naturali) per annui € 10.000; 
      b) 01.14.02.10 (Interventi per la tutela  dei  Parchi  e  delle
Riserve naturali) per annui € 113.500; 
      c) 01.03.01.13 per annui € 10.000; 
      d) 01.14.01.10 per annui € 11.000. 
    4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui  all'art.  12  sono
introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della
Regione. 
    5. Per l'applicazione della presente legge, la  Giunta  regionale
e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
    La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. 
      Aosta, 7 dicembre 2009. 
 
                              ROLLANDIN 
 
    (Omissis).