Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) flora spontanea: l'insieme delle specie vegetali autoctone presenti nel territorio regionale, ovvero angiosperme, gimnosperme, pteridofite, briofite e licheni; b) specie vegetale autoctona o indigena: specie naturalmente presente nel territorio regionale o giunta senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo; c) specie vegetale alloctona o aliena: specie non appartenente alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma che vi e' giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo; d) specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da profumo che contiene principi attivi sfruttabili a scopo farmaceutico; e) reintroduzione: azione, attuata sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico, il cui unico scopo e' favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie di cui: 1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione; 2) sia possibile documentarne la presenza storica nell'area considerata; 3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno portato all'estinzione locale; f) introduzioni: immissione di specie vegetali alloctone o aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in un territorio posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in tempi storici; g) lista rossa regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali rare o in pericolo di estinzione predisposto sulla base dei criteri fissati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) per l'elaborazione delle liste rosse internazionali; h) lista nera regionale della flora vascolare: elenco delle specie vegetali alloctone o aliene, oggetto di eventuale monitoraggio, contenimento o eradicazione.