Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini della presente legge, si intendono per: 
      a) flora spontanea: l'insieme delle specie  vegetali  autoctone
presenti nel territorio regionale, ovvero  angiosperme,  gimnosperme,
pteridofite, briofite e licheni; 
      b) specie vegetale autoctona o  indigena:  specie  naturalmente
presente  nel  territorio  regionale  o  giunta  senza   l'intervento
diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo; 
      c) specie vegetale alloctona o aliena: specie non  appartenente
alla flora originariamente presente nel territorio regionale, ma  che
vi e' giunta per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo; 
      d) specie per uso officinale: specie medicinale, aromatica e da
profumo  che   contiene   principi   attivi   sfruttabili   a   scopo
farmaceutico; 
      e) reintroduzione: azione,  attuata  sotto  rigoroso  controllo
tecnico-scientifico,   il   cui   unico   scopo   e'   favorire    la
ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una  specie
di cui: 
        1) si sia ragionevolmente certi della locale estinzione; 
        2) sia possibile documentarne la presenza  storica  nell'area
considerata; 
        3) siano state rimosse le condizioni sfavorevoli che ne hanno
portato all'estinzione locale; 
      f) introduzioni: immissione  di  specie  vegetali  alloctone  o
aliene e, parimenti, di specie vegetali autoctone, in  un  territorio
posto al di fuori della loro area di documentata presenza naturale in
tempi storici; 
      g) lista rossa regionale della flora  vascolare:  elenco  delle
specie vegetali rare o in pericolo di  estinzione  predisposto  sulla
base  dei  criteri  fissati   dall'Unione   internazionale   per   la
conservazione della natura  (IUCN)  per  l'elaborazione  delle  liste
rosse internazionali; 
      h) lista nera regionale della  flora  vascolare:  elenco  delle
specie  vegetali   alloctone   o   aliene,   oggetto   di   eventuale
monitoraggio, contenimento o eradicazione.