Art. 3 Compiti della Regione 1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di tutela della flora alpina, di seguito denominata struttura competente: a) salvaguarda le specie di flora spontanea autoctona e ne protegge i relativi habitat; b) promuove interventi volti al mantenimento della flora spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione; c) promuove la ricerca e le attivita' scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della flora spontanea autoctona e del monitoraggio delle specie vegetali alloctone o aliene, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca; d) assicura, sulla base dello stato delle conoscenze, della normativa internazionale, comunitaria e statale e degli elenchi predisposti dall'IUCN, l'aggiornamento, con periodicita' quinquennale, della lista rossa regionale della flora vascolare, degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a protezione rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata, nonche' della lista nera regionale della flora vascolare; e) promuove iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina autoctona e la cultura della conservazione del patrimonio naturale, anche in collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone di protezione speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonche' con gli enti locali, il Museo regionale di scienze naturali e gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti.