Art. 3 
 
                        Compiti della Regione 
 
    1.  La  Regione,  per  il  tramite  della   struttura   regionale
competente in materia  di  tutela  della  flora  alpina,  di  seguito
denominata struttura competente: 
      a) salvaguarda le specie di  flora  spontanea  autoctona  e  ne
protegge i relativi habitat; 
      b)  promuove  interventi  volti  al  mantenimento  della  flora
spontanea autoctona mediante specifici programmi di conservazione; 
      c) promuove la ricerca e le attivita'  scientifiche  necessarie
ai fini della conoscenza e della salvaguardia della  flora  spontanea
autoctona e  del  monitoraggio  delle  specie  vegetali  alloctone  o
aliene,  anche   avvalendosi   della   collaborazione   di   istituti
universitari e di enti di ricerca; 
      d) assicura, sulla base dello  stato  delle  conoscenze,  della
normativa internazionale,  comunitaria  e  statale  e  degli  elenchi
predisposti    dall'IUCN,    l'aggiornamento,    con     periodicita'
quinquennale, della lista  rossa  regionale  della  flora  vascolare,
degli elenchi regionali delle specie di flora spontanea a  protezione
rigorosa e di quelle a raccolta regolamentata,  nonche'  della  lista
nera regionale della flora vascolare; 
      e) promuove iniziative didattiche e divulgative  finalizzate  a
diffondere la conoscenza e la tutela della flora alpina  autoctona  e
la cultura della conservazione  del  patrimonio  naturale,  anche  in
collaborazione con gli enti gestori delle aree naturali protette, dei
siti di  importanza  comunitaria  (SIC),  delle  zone  di  protezione
speciale (ZPS) e dei giardini botanici alpini, nonche' con  gli  enti
locali, il  Museo  regionale  di  scienze  naturali  e  gli  istituti
scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti.