Art. 4 Specie a protezione rigorosa 1. Sono vietati la raccolta, il danneggiamento e l'eradicazione delle specie di flora spontana autoctona e delle specie di felci, muschi e licheni incluse nell'allegato A. 2. E' consentita la raccolta delle specie di cui al comma 1 esclusivamente per motivi scientifico-didattici, in quantitativi limitati da determinare di volta in volta e previa autorizzazione del dirigente della struttura competente. 3. E' altresi' vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti. Il loro sfalcio e' consentito nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio.