Art. 4 
 
                    Specie a protezione rigorosa 
 
    1. Sono vietati la raccolta, il danneggiamento  e  l'eradicazione
delle specie di flora spontana autoctona e  delle  specie  di  felci,
muschi e licheni incluse nell'allegato A. 
    2. E' consentita la raccolta delle  specie  di  cui  al  comma  1
esclusivamente  per  motivi  scientifico-didattici,  in  quantitativi
limitati da determinare di volta in volta e previa autorizzazione del
dirigente della struttura competente. 
    3.  E'  altresi'  vietato  l'abbruciamento  dei  canneti  e   dei
cariceti. Il loro sfalcio e' consentito nel periodo compreso  tra  il
15 agosto e il 15 febbraio.