Art. 5 
 
                   Specie a raccolta regolamentata 
 
    1. E' consentita la raccolta  delle  specie  di  flora  spontanea
autoctona e delle  specie  di  felci  incluse  nell'allegato  B,  nel
quantitativo giornaliero massimo di sei assi  fiorali,  ovvero  steli
fioriferi o fronde, a  persona  e  per  singola  specie.  Per  gruppi
composti da piu' di tre  persone,  il  quantitativo  globale  massimo
raccoglibile non puo' superare i ventiquattro assi fiorali  per  ogni
specie. 
    2. E' altresi' consentita  la  raccolta  delle  specie  di  flora
spontanea  autoctona  incluse  nell'allegato  C,   nel   quantitativo
giornaliero massimo a persona ivi previsto. 
    3. La raccolta ad  uso  commerciale  del  mirtillo  nero  incluso
nell'allegato C e' subordinata a specifica  autorizzazione  personale
rilasciata dal  dirigente  della  struttura  competente,  sentita  la
stazione forestale competente per territorio, e non puo' superare  il
quantitativo giornaliero massimo di 4 chilogrammi. 
    4. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona  incluse
nell'allegato  C  e'  libera  e  non  e'  soggetta  al  rispetto  del
quantitativo giornaliero massimo ivi previsto per i proprietari  o  i
titolari di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su
cui sussistano tali specie.