Art. 5 Specie a raccolta regolamentata 1. E' consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di felci incluse nell'allegato B, nel quantitativo giornaliero massimo di sei assi fiorali, ovvero steli fioriferi o fronde, a persona e per singola specie. Per gruppi composti da piu' di tre persone, il quantitativo globale massimo raccoglibile non puo' superare i ventiquattro assi fiorali per ogni specie. 2. E' altresi' consentita la raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto. 3. La raccolta ad uso commerciale del mirtillo nero incluso nell'allegato C e' subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio, e non puo' superare il quantitativo giornaliero massimo di 4 chilogrammi. 4. La raccolta delle specie di flora spontanea autoctona incluse nell'allegato C e' libera e non e' soggetta al rispetto del quantitativo giornaliero massimo ivi previsto per i proprietari o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento del fondo su cui sussistano tali specie.