Art. 6 Specie per uso officinale a raccolta regolamentata 1. E' consentita la raccolta ad uso familiare delle specie di flora spontanea autoctona e delle specie di licheni per uso officinale incluse nell'allegato D, nel quantitativo giornaliero massimo a persona ivi previsto. 2. E' altresi' consentita l'asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne costituisca la parte piu' utile e ricercata, purche' sia assicurata la sopravvivenza della popolazione locale. 3. La raccolta ad uso commerciale delle specie per uso officinale incluse nell'allegato D e' subordinata a specifica autorizzazione personale rilasciata dal dirigente della struttura competente, sentita la stazione forestale competente per territorio. L'autorizzazione indica il luogo di raccolta, la quantita' massima consentita ed eventuali ulteriori prescrizioni volte ad evitare il depauperamento della specie vegetale. Le quantita' consentite possono essere ulteriormente ridotte, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, a seguito di particolari condizioni climatiche ed antropiche. 4. Chiunque effettui la raccolta deve essere munito dell'autorizzazione di cui al comma 3, da esibirsi, su richiesta, al personale preposto alla vigilanza e al controllo.