Art. 6 
 
         Specie per uso officinale a raccolta regolamentata 
 
    1. E' consentita la raccolta ad uso  familiare  delle  specie  di
flora  spontanea  autoctona  e  delle  specie  di  licheni  per   uso
officinale incluse  nell'allegato  D,  nel  quantitativo  giornaliero
massimo a persona ivi previsto. 
    2. E' altresi' consentita l'asportazione della  parte  ipogea  di
alcune specie, quando essa ne  costituisca  la  parte  piu'  utile  e
ricercata, purche' sia assicurata la sopravvivenza della  popolazione
locale. 
    3. La raccolta ad uso commerciale delle specie per uso officinale
incluse nell'allegato D e'  subordinata  a  specifica  autorizzazione
personale  rilasciata  dal  dirigente  della  struttura   competente,
sentita   la   stazione   forestale   competente   per    territorio.
L'autorizzazione indica il luogo di raccolta,  la  quantita'  massima
consentita ed eventuali ulteriori prescrizioni volte  ad  evitare  il
depauperamento della specie vegetale. Le quantita' consentite possono
essere  ulteriormente  ridotte,  anche  successivamente  al  rilascio
dell'autorizzazione, a seguito di particolari  condizioni  climatiche
ed antropiche. 
    4.   Chiunque   effettui   la   raccolta   deve   essere   munito
dell'autorizzazione di cui al comma 3, da esibirsi, su richiesta,  al
personale preposto alla vigilanza e al controllo.